Massimario di Giurisprudenza del LavoroISSN 0025-4959
G. Giappichelli Editore

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Dal contratto alla contrattazione: la “genuinità” di un sistema di relazioni industriali. Spunti a margine di una recente sentenza (di Giovanni Piglialarmi, Ricercatore di Diritto del lavoro – Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia)


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Tribunale di Firenze, Sez. lav., Sentenza 24 novembre 2021, n. 781

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È un sindacato di comodo (o c.d. “giallo”) l’organizzazione che sottoscrive un accordo collettivo nell’ambito di una trattativa sindacale non pubblicizzata ed anzi, parallela a quella già avviata con organizzazioni sindacali, non si confronta con i lavoratori interessati circa il contento dell’accordo e non promuove vertenze nel­l’ambito del negoziato.

< 1. – La qualificazione del rapporto di lavoro dei riders è stata al centro di un complesso dibattito giurisprudenziale, che ha visto le decisioni oscillare tra la subor­dinazione[1], l’etero-organizzazione[2] e l’autonomia [3]. Tuttavia, i giudici non si sono dovuti confrontare solo con il dilemma qualificatorio, ma anche con altre rivendicazioni processuali dei “cavalieri della pandemia” [4] connesse, ad esempio, all’applica­zione della normativa in materia di salute e sicurezza (d.lgs. 9 aprile 2088, n. 81), per far accertare l’obbligo in capo all’impresa-piattaforma di fornire i dispositivi individuali di protezione [5]; infine, di non minore importanza sono stati i processi che hanno riguardato fenomeni di discriminazione ingenerati dall’algoritmo nell’asse­gnazione degli incarichi ai riders [6]. In tale contesto è parallelamente mutato anche il ruolo del sindacato, il quale da una fase di sostegno “esterno” alle azioni giudiziarie [7], è divenuto il soggetto promotore del contenzioso con l’obiettivo di porre all’attenzione della magistratura i diversi profili di criticità rispetto all’inquadramento contrattuale dei riders, in particolare quelli attinenti alla dimensione contrattual-collettiva. Prova ne sono i diversi ricorsi ex art. 28 Stat. lav. promossi dalle organizzazioni sindacali Nidil-Cgil, Filt-Cgil e Filcams-Cgil, uno presso il Tribunale di Firenze [8], l’altro presso il Tribunale di Bologna [9]. Sebbene i giudizi avessero ad oggetto le medesime questioni, gli esiti sono stati diversi. Infatti, mentre il Tribunale di Bologna giunge ad affermare che l’accordo collettivo Assodelivery-Ugl non è idoneo a disciplinare il compenso ex artt. 2 e 47 quater del d.lgs. n. 81/2015, il Tribunale di Firenze ha rigettato il ricorso delle organizzazioni sindacali, eccependo che il ricorso giudiziario ex art. 28 Stat. lav. presentato per accertare l’illegittimità del medesimo accordo è riservato esclusivamente alle organizzazioni sindacali dei lavoratori subordinati, non anche a quelle rappresentanti i lavoratori autonomi, per i quali restano esperibili gli ordinari stru­menti processuali. Il presente contributo si innesta proprio all’interno di questo recente dibattito giurisprudenziale, attraverso l’esame di una recente pronuncia del Tribunale fiorentino, che, interessandosi non solo dei mezzi di tutela collettiva (cfr. §§ 3 e 4) ma anche delle questioni connesse all’applicazione dell’accordo collettivo Assodelivery-Ugl (cfr. § 5), sembra avere il “pregio”, come meglio diremo (cfr. §§ 5.1, 5.2 e 6), di aver aperto la strada ad un nuovo modo di guardare alle fonti (e alle dinamiche) dell’ordinamento intersindacale. 2. – Venendo ai fatti oggetto di giudizio, le [continua..]