Massimario di Giurisprudenza del LavoroISSN 0025-4959
G. Giappichelli Editore

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Gli obbiettivi del diritto del lavoro. Una replica solidale a la relazione “offuscata” tra diritti e doveri (nel “diritto del lavoro per una ripresa sostenibile”), ma non solo (di Enrico Gragnoli, Professore ordinario di Diritto del lavoro – Università degli Studi di Parma)


Il saggio discute il precedente, importante contributo di Gianpiero Proia, soffermandosi sul raccordo fra protezione dei diritti e rispetto dei doveri nel sistema di diritto del lavoro. In particolare, il saggio si interroga sulle tecniche di tutela del lavoratore rispetto ai poteri del­l’impresa e sull’opportunità del cosiddetto reddito di cittadinanza.

 

The targets of labour and employment law. A reply to la relazione “offuscata” tra diritti e doveri (nel “diritto del lavoro per una ripresa sostenibile”), ma non solo

The essay is about the previous, significant essay by Giampiero Proia, examining the connection between protection of rights and observance of duties in the system both of labour and of employment law. Specifically, the essay concerns the techniques of protection of employees with respect to the powers of employers and about the rationality of the so call citizenship income.

Keywords: labour law – objectives – duties – rights.

SOMMARIO:

1. L’attenzione ai diritti e gli obbiettivi del diritto del lavoro - 2. La giurisdizionalizzazione crescente delle relazioni fra privati - 3. L’impresa, i suoi poteri e i loro limiti - 4. Il dovere individuale come presupposto della dignità - 5. La centralità della rendita nell’immaginario della nostra società e l’intrinseca ingiustizia del reddito di cittadinanza - NOTE


1. L’attenzione ai diritti e gli obbiettivi del diritto del lavoro

Colgo volentieri l’invito di Giampiero Proia a replicare al suo eccellente saggio, anche perché mi cita come il promotore del convegno sulle cosiddette leggi provvedimento [1] e, quindi, come chi abbia occasionato la riflessione degli ultimi due paragrafi, con una analisi di alto livello esposta in modo più ampio nella sua relazione. Non intendo ritornare su questo aspetto e rinvio al mio contributo [2], insieme agli altri, destinati a essere pubblicati in un fascicolo apposito di Variazioni su temi di diritto del lavoro [3] appena uscito. Confido che la lettura possa essere gradita e, anticipo, può sorprendere la notevole coerenza delle opinioni di studiosi di Paesi, di discipline specifiche e di orientamenti culturali differenti, su un tema un po’ inusuale e, comunque, trasversale in ordine al nesso fra il sistema politico e la regolazione dell’attività professionale, in azienda e nelle pubbliche amministrazioni. Come osserva Giampiero Proia in apertura, la sua complessiva riflessione riguarda “una parabola che ha assunto una ‘curva discendente’ per i doveri, in corrispondenza con il processo di progressivo sgretolamento dei poteri assoluti di natura temporale o religiosa” [4]; così, l’analisi assume un taglio tanto articolato, quanto impegnativo, per investire il rapporto di lavoro [5], la tutela della salute (e l’obbligo di vaccinazione), gli strumenti di promozione del benessere (e il cosiddetto reddito di cittadinanza), le politiche attive e i fallimenti delle pubbliche amministrazioni e, ancora, proprio l’esercizio della funzione legislativa e l’eventuale, correlata responsabilità. In modo efficace, l’Autore collega la difesa del concetto stesso di dovere alla “sostenibilità” dell’intero diritto del lavoro [6] e ricorda la sintesi dell’art. 2 Cost., spesso dimenticato, come premessa per un equilibrato sviluppo della regolazione e, quindi, del raccordo fra le aspirazioni alla migliore protezione dell’interesse individuale e i limiti insiti nella contestuale realizzazione di ragioni in contrasto [7] e, per questa sola motivazione, tali da non potere ottenere una tutela assoluta e completa. In difetto, verrebbe meno l’idea stessa di ordinamento, fondata sulla composizione di un contrasto [8], a opera dell’azione istituzionale. Anzi, “nella [continua ..]


2. La giurisdizionalizzazione crescente delle relazioni fra privati

Se si esaminano i rapporti privati e, quindi, si colloca in tale ambito il nesso fra diritti e obblighi, si potrebbe avere la tentazione di dire che, in modo inevitabile, al­l’estensione del numero dei primi corrisponde quella dei secondi, poiché vi deve essere una stretta corrispondenza, sia per le posizioni soggettive attive di natura relativa, sia per quelle assolute, comunque correlate a doveri generali, per lo meno per la nostra, tradizionale concezione. Tuttavia, la spinta sociale percepibile alla codificazione di ulteriori diritti testimonia una diffusa aspirazione alla “giurisdizionalizzazione” crescente dell’intera vita aggregata, con la precostituzione di infinite opportunità di invocare, a torto o a ragione, pretese [17] risarcitorie per eventi spesso di scarso significato. Esempi tipici sono l’enorme numero di controversie per limitati inadempimenti dei vettori, fra cui quelli aerei [18], sulla scorta delle indicazioni comunitarie [19], o l’idea stessa del “danno da vacanza rovinata” [20], in cui l’insoddisfa­zione per un riposo parziale o incompleto si trascina in giudizi su temi bagatellari [21], visto lo stesso intervento prescrittivo [22]. Nonostante l’entusiasmo con il quale il tema è affrontato in giurisprudenza [23], questa patrimonializzazione di microconflitti impedisce la selezione di quelli meritevoli della soluzione processuale e soddisfa l’inconsulta aspirazione individuale a ristori per fatti di minima entità, di cui un ordinamento razionale non si dovrebbe curare affatto. La catalogazione di sempre nuovi pregiudizi risarcibili soddisfa sentimenti emotivi della pubblica opinione, alla ricerca di soddisfazioni economiche per situazioni di ridotto significato sociale; in particolare, queste aspirazioni si indirizzano verso l’atti­vità di impresa, perché incarnano l’idea un po’ ingenua della rivalsa del consumatore, alla ricerca di un ristoro per fatti esistenti, ma di dubbio rilievo, rispetto al­l’interesse generale. Al contrario, la mancanza di selettività nella protezione di aspettative spesso di modesto risalto intrinseco porta all’inevitabile rallentamento dei processi e, soprattutto, al diffondersi di una idea patrimoniale dello stesso ordinamento e delle sue strategie. L’esperienza sociale dei corpi intermedi si indebolisce e, [continua ..]


3. L’impresa, i suoi poteri e i loro limiti

Ho espresso concetti simili a quelli di Giampiero Proia in un saggio in procinto di essere pubblicato [36], di cui qui anticipo talune argomentazioni, per la sostanziale coincidenza dei temi, frutto di riflessioni parallele, seppure separate nella genesi; la protezione del lavoratore è stata concepita come una reazione alle iniziative del datore di lavoro, sia per i rischi apportati all’incolumità fisica e psichica, sia per le implicazioni dell’esercizio del potere, sulla condizione patrimoniale, professionale e personale. Del resto, questo è un semplice riflesso dell’originaria centralità della subordinazione, il punto di partenza della tutela, quale premessa organizzativa ed economica della società capitalistica e del suo processo di autoriforma. Il diritto del lavoro dovrebbe essere ostile alla “giurisdizionalizzazione” estesa e al moltiplicarsi delle posizioni soggettive del lavoratore, poiché deve limitare e ricondurre a un accettabile livello di giustizia le conseguenze dei poteri dell’impresa, affinché tengano in conto le ragioni dei dipendenti e conducano a una serena convivenza in azienda. Quindi, ne sono derivate la valorizzazione prioritaria, se non esclusiva, della dimensione oppositiva degli interessi del prestatore di opere e, dunque, una visione statica e conservativa della sua tutela. Il paradigma dell’art. 2094 c.c. e, al suo interno, il riferimento ai poteri e al loro riconoscimento quale componente dell’autorità [37] hanno un impatto persino sullo spa­zio discrezionale del legislatore [38], se l’art. 2094 c.c. è la premessa per l’applicazio­ne dell’art. 36, comma 1, Cost. e del rimanente statuto protettivo costituzionale [39]. La tradizionale e originaria vocazione oppositiva del diritto del lavoro impone di concepire la salvaguardia del dipendente come conservazione di una condizione di normalità, assunta quale fattore extragiuridico. Il suo rilievo influenza lo scopo della protezione, la quale mira alla salvaguardia delle aspettative individuali, con l’eli­minazione o, in modo più realistico, il contenimento di turbative [40]. Come dimostra il proliferare di azioni volte al risarcimento di danni, spesso indimostrabili, se non immaginari, la nostra società è pervasa dall’idea di una “giurisdizionalizzazione” delle [continua ..]


4. Il dovere individuale come presupposto della dignità

Il collegamento fra dignità ed “estensione dei diritti fondamentali” [48] li vede per lo più, se non solo, quale barriera all’esercizio dei poteri e alle iniziative illecite, a cominciare da quelle discriminatorie o in contrasto con l’art. 2087 c.c. Né porta a conclusioni opposte la discussione sulla retribuzione sufficiente, per lo più riferita a ragione all’intero panorama mondiale dell’organizzazione produttiva [49], con la riproposizione ragionevole dell’immagine consueta del lavoratore subordinato, alla ricerca di un equilibrio patrimoniale [50]. Quindi, non vi è un realistico spazio per la promozione di interessi pretensivi dei dipendenti e l’immagine del labor resta centrale, nello scambio fra la fatica (nel significato più completo e nobile dell’espres­sione) e la remunerazione, della quale si invocano la giustizia e la corrispondenza a parametri di complessiva adeguatezza, non solo nei Paesi più evoluti [51]. Tale conclusione può trovare qualche attenuazione e, comunque, merita di essere discussa. Per quanto la buona fede non possa essere estesa fino a comprendere la salvaguardia delle aspirazioni altrui [52], se non altro perché l’idea sarebbe troppo generica [53], la dimensione relazionale propria della collaborazione lascia almeno intuire, meglio di quanto accada in altre strutture sociali, l’interferenza della convivenza con un più articolato destino individuale, se non altro per una coabitazione protratta. Ci si può chiedere se, a prescindere dalla sua complessa natura, la dignità non dovrebbe essere vista prima di tutto in funzione dell’assolvimento dei doveri, in qual­che modo presupposto degli stessi diritti, come è nella concezione del labor, fino dalla sua etimologia. Come si obbietta in un recente contributo [54], in questa visione dell’art. 2 Cost. si annidano “scorie di giusnaturalismo, allorché si rifiuta ostinatamente di collocare i valori cui la Costituzione si ispira, e che tutela, nella loro dimensione storica e dunque nella loro mutevolezza, quasi che si trattasse di giacimenti da cui estrarre continuamente nuovo materiale sotto forma di diritti o posizioni di interesse dei lavoratori, per solito subordinati”, con una polemica garbata, ma diretta con le mie idee. A volere dare un senso alle parole [continua ..]


5. La centralità della rendita nell’immaginario della nostra società e l’intrinseca ingiustizia del reddito di cittadinanza

Giampiero Proia affronta un tema spinoso nel sottolineare i limiti, persino troppo evidenti, delle politiche attive collegate al reddito di cittadinanza [67], che, comunque, accetta come misura votata al riequilibrio delle opportunità [68], riprendendo l’idea della cosiddetta condizionalità e, cioè, di una correlazione fra prestazioni e impegno collaborativo dell’inoccupato [69]; seppure votata a dare una piena attuazione ai principi costituzionali [70] e motivata con puntiglio, l’affermazione non mi induce a superare il mio scetticismo, sull’impossibilità di interventi promozionali che non si basino sulla libera e compiuta collaborazione del soggetto aiutato, con la conseguente difesa irrealistica della condizionalità. Se già le strutture italiane di collocamento dimostrano una tradizionale incapacità nel promuovere l’occupazione e nel superare le difficoltà del mercato, non si vede come potrebbero avere successo se i loro sforzi fossero imposti e non basati sulla spontanea adesione individuale. Per converso, l’introduzione di una provvidenza stabile e non correlata all’emer­gere di un bisogno imprevisto, come per l’indennità di disoccupazione, rinnega lo stesso art. 1 Cost., che, nel menzionare il lavoro quale fondamento dell’ordina­mento [71], non vuole la rendita, ora istituzionalizzata, a livelli insostenibili per il sistema finanziario. Impopolare e certo minoritaria, ma non per questo meno convinta, la mia idea riporta il dovere dell’art. 4 Cost. a ostacolo insormontabile a un intervento stabile a favore di chi non abbia condizioni patologiche ostative al lavoro, non solo obbligatorio, ma base della stessa convivenza civile. E, a paragone del fare, la difesa della rendita e della cittadinanza sono … l’elogio della pigrizia, a prescindere dall’attuazione a dire poco precaria del reddito di cittadinanza, con il proliferare di inevitabili (e previsti) abusi, solo in parte repressi dalle numerose inchieste penali. Senza alcuna pretesa di novità, riepilogo la mia affermazione nota (e impopolare) [72] per cui, se la contrapposizione fra cittadini e lavoratori dell’art. 38 Cost. ha perso parte del suo fascino, l’art. 3 e l’art. 4 Cost. richiamano la pari dignità del lavoro [73] ed è contrario a postulati di giustizia distributiva [continua ..]


NOTE