Massimario di Giurisprudenza del LavoroISSN 0025-4959
G. Giappichelli Editore

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Cassa integrazione guadagni e licenziamenti economici in uscita dalla pandemia covid-19 (di Emilio Balletti, Professore ordinario di Diritto del lavoro – Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”)


Il contributo esamina la relazione di interdipendenza funzionale delineata ai sensi della disciplina emergenziale “Covid-19” tra regimi normativi e termini di operatività della cassa integrazione guadagni e dei licenziamenti economici, evidenziandone le criticità e individuando i profili di più adeguata loro possibile ridefinizione in uscita dall’emergenza pandemica, anche alla luce dei lineamenti dell’annunciata riforma degli ammortizzatori sociali e dell’evoluzione delle misure occupazionali di welfare in generale.

 

Cassa integrazione guadagni and economic dismissal coming out of the covid-19 pandemic

The contribution examines the relationship of functional interdependence outlined pursuant to the “Covid-19” emergency discipline between regulatory regimes and terms of operation of the cassa integrazione guadagni and economic dismissals, highlighting the critical issues, as well as identifying the profiles of the most appropriate possible redefinition in exit from the pandemic emergency, also in light of the features of the announced reform of the social shock absorbers and the evolution of the measures occupational welfare in general.

Keywords: cassa integrazione guadagni – economic redundancies – “Covid-19” legislation.

SOMMARIO:

1. Interdipendenza dell’intervento di cassa integrazione guadagni e del divieto dei licenziamenti economici ai sensi della normativa “Covid-19” - 2. Blocco dei licenziamenti economici e ampliamento di ambito e portata dell’intervento di cassa integrazione guadagni nell’e­mergenza pandemica - 3. Identità funzionale, presupposti e caratteristiche di operatività della cassa integrazione guadagni “Covid-19” - 4. Accesso alla cassa integrazione guadagni “Covid-19” e libertà d’iniziativa economica: gli effetti della mancata richiesta di cig in relazione ai rapporti di lavoro - 5. Il mutamento di ratio e finalità della normativa emergenziale nella prospettiva dell’uscita dalla vicenda pandemica - 6. Ruolo e funzionalità degli ammortizzatori sociali in uscita dalla pandemia e alla luce della guidelines dell’annunciata loro imminente riforma - 7. Ridefinizione delle relazioni tra licenziamenti e cassa integrazione guadagni a fronte dell’evoluzione delle caratteristiche e delle finalità delle tutele occupazionali di welfare - NOTE


1. Interdipendenza dell’intervento di cassa integrazione guadagni e del divieto dei licenziamenti economici ai sensi della normativa “Covid-19”

Al cospetto dell’emergenza pandemica “Covid-19” è delineata una relazione di evidente interdipendenza tra regimi normativi, funzionalità e termini di concreta operatività della cassa integrazione guadagni (cig) e degli ammortizzatori sociali in genere, da un lato, e dei licenziamenti economici (individuali per giustificato motivo oggettivo e collettivi), dall’altro lato. Ciò in discostamento sensibile rispetto alla previgente disciplina ordinaria in materia, nonché alla luce dell’ampliamento in forma pressoché generalizzata del campo di applicazione e comunque dell’incre­mento notevole della portata protettiva dell’intervento di cassa integrazione guadagni e del coevo “blocco” dei licenziamenti economici disposti, già in sede di d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. con modif. dalla legge n. 27/2020), a salvaguardia dell’oc­cupazione e dei redditi a fronte della sospensione e comunque della notevole riduzione di larga parte delle attività produttive conseguenti all’esplosione della pandemia. Ai sensi della normativa emergenziale “Covid-19” i rispettivi ambiti di applicazione e le stesse identità funzionali dell’intervento cig e dei licenziamenti economici tendono infatti a sovrapporsi e a confondersi, ma al contempo anche a risultare reciprocamente dipendenti e condizionati gli uni agli altri. A dispetto dell’imposta­zione per la quale, a partire almeno dalla riforma della legge n. 223/1991, l’inter­vento cig permane in linea di principio circoscritto a situazioni transitorie e comunque recuperabili di sospensione o riduzione delle attività lavorative, fermo restando invece il possibile ricorso ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o collettivi, a seconda delle circostanze, nel caso di esuberi di personale “definitivi”. A fronte dell’emergenza pandemica è infatti consentito potere accedere alla cig a prescindere da un’effettiva ricorrenza dei requisiti ex art. 11, d.lgs. n. 148/2015 in ordine alla transitorietà e non imputabilità dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa, anzi neanche da allegare e tantomeno da provare in sede di domanda cig (art. 19, comma 2, d.l. n. 18/2020). Mentre invece, pur al cospetto di situazioni di esubero di personale definitive, è precluso l’esercizio [continua ..]


2. Blocco dei licenziamenti economici e ampliamento di ambito e portata dell’intervento di cassa integrazione guadagni nell’e­mergenza pandemica

Il blocco dei licenziamenti economici ex art. 46, d.l. n. 18/2020 si caratterizza per l’assoluta novità della tipologia e della portata categorica del vincolo imposto in tal senso all’esercizio del potere di recesso datoriale. A rilevare non è, infatti, una limitazione di ordine causale o motivazionale, quali i vincoli tradizionali della giusta causa e del giustificato motivo soggettivo e oggettivo (art. 2119 c.c. e art. 3, legge n. 604/1966), e nemmeno un irrigidimento o la revisione dei noti requisiti e limiti di natura formale e procedurale cui è astretto l’esercizio del potere di licenziamento ai sensi della legislazione consolidata in materia (artt. 2 e 7, legge n. 604/1966, artt. 4, 5 e 24, legge n. 223/1991, nonché disposizioni successive e collegate). Ma si tratta, invece, di un vero e proprio divieto di licenziamento per “giustificato motivo oggettivo” ed anche dei “licenziamenti collettivi”, di portata generale e senza eccezioni di sorta: almeno nella sua versione originaria ex art. 46, d.l. n. 18/2020, e comunque fino alle deroghe poi introdotte, ex art. 14, comma 3, d.l. n. 104/2020, in relazione, rispettivamente, all’ipotesi di cessazione definitiva dell’attività dell’impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, al caso di accordo collettivo aziendale di incentivo all’esodo limitatamente ai soli lavoratori che aderiscono a detto accordo [2], nonché all’ipotesi di fallimento senza esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero con disposizione della sua cessazione [3]. Tanto, ad ogni modo, in termini che permangono ad oggi sostanzialmente invariati, a distanza ormai di più di quattordici mesi dalla previsione del blocco dei licenziamenti economici ex art. 46, d.l. n. 18/2020, in virtù delle successive sue reiterate proroghe e modifiche susseguitesi senza soluzione di continuità (cfr., infatti, nel tempo, art. 80, d.l. 34/2020, art. 14, d.l. n. 104/2020, nonché, da ultimo, artt. 7-8 del c.d. d.l. “sostegni” n. 41/2021 e art. 40 del c.d. d.l. “sostegni bis” n. 73 del 25 maggio 2021). È proprio al cospetto e a bilanciamento di una tale sospensione del potere di licenziamento che è prefigurato, come detto, il notevole ampliamento delle tutele della cassa integrazione [continua ..]


3. Identità funzionale, presupposti e caratteristiche di operatività della cassa integrazione guadagni “Covid-19”

È tuttavia inevitabile che ai sensi delle richiamate “norme Covid-19” vadano in qualche modo svanendo ed anche sovrapponendosi i rispettivi connotati caratteristici e i tradizionali ambiti di corrispondente operatività dei licenziamenti economici e delle integrazioni salariali. Ciò nel momento in cui, in virtù della disciplina emergenziale, il potere di recesso datoriale è interdetto pur al cospetto del rilevare di un giustificato motivo oggettivo di licenziamento, ex art. 3, legge n. 604/1966, od anche delle condizioni che legittimerebbero un licenziamento collettivo ex artt. 4, 5 e 24, legge n. 223/1991. Mentre l’accesso alle integrazioni salariali è consentito, invece, pur in difetto della ricorrenza dei richiesti requisiti della transitorietà e non imputabilità del­l’evento sospensivo e della possibile ripresa dell’attività lavorativa, ex art. 11, d.lgs. n. 148/2015, nonché, quindi, in relazione a situazioni che ai sensi della disciplina ordinaria (cfr. ancora art. 3, legge n. 604/1966 e artt. 4, 5 e 24 legge n. 223/1991) sarebbero valse a legittimare il recesso datoriale e non già l’erogazione della cig. Onde uno sviamento in relazione alla natura funzionale tipica del trattamento cig, anzitutto in riferimento ai licenziamenti economici, ma per altro verso, a ben vedere, anche rispetto ai medesimi trattamenti di disoccupazione. Trattamento cig che, infatti, in base alla disciplina ordinaria, sempre alla luce della richiesta transitorietà dell’evento sospensivo dell’attività lavorativa e comunque della sua possibile futura ripresa, assume a condizione del suo possibile operare la “non licenziabilità” dei lavoratori (spec., né per giustificato motivo oggettivo, ex art. 3, legge n. 604/1966, né comunque in virtù di un esubero di personale che legittimi un licenziamento collettivo ex comma 1, art. 4 o comma 1, art. 24, legge n. 223/1991). Ciò, dunque, in linea di principio, con una chiara divisione delle aree di rispettiva operatività della cig, da un lato, e dei licenziamenti economici individuali e collettivi, dall’altro lato. Mentre, invece, ai sensi della normativa “Covid-19” l’intervento della cig è di fatto esteso anche a lavoratori licenziabili, che però è vietato licenziare in ragione del blocco dei [continua ..]


4. Accesso alla cassa integrazione guadagni “Covid-19” e libertà d’iniziativa economica: gli effetti della mancata richiesta di cig in relazione ai rapporti di lavoro

Lo sviamento che si determina ai sensi della normativa “Covid-19” in relazione a ratio e funzionalità della disciplina ordinaria in tema di licenziamenti economici e integrazioni salariali apre in ogni caso una serie di interrogativi anche sul piano concretamente applicativo. Al cospetto dell’estensione indifferenziata della cig anche in relazione a lavoratori già definitivamente in esubero e tuttavia non licenziabili in ragione del blocco dei licenziamenti, a poter essere opinata è, invero, l’eventualità dell’imposizione sia pure indiretta del ricorso alla cig “Covid-19” in capo all’imprenditore, in ragione dell’evi­denziata essenziale automaticità della concessione della stessa cig “Covid-19” [10]. La questione è di innegabile rilievo, segnatamente per quanto concerne il possibile persistente vincolo all’obbligazione retributiva a carico del datore di lavoro che abbia omesso di richiedere la cig. Stante la mancata previsione ex lege di una sospensione in toto e, comunque, la mancata disciplina dell’operatività residua delle relazioni contrattuali di lavoro, a fronte del divieto di licenziamenti economici è da considerare che permane comunque rimessa al datore di lavoro la gestione medio tempore di eventuali esuberi di personale: anzitutto, evidentemente, mediante il possibile ricorso alla cig, così come anche, nel caso di impedimento al lavoro in presenza, attraverso il ricorso al lavoro agile o a distanza, oppure mediante l’eventuale collocazione in ferie o lo scomputo di congedi e permessi. Ma con le relative problematiche e gli oneri che ne possono conseguire, segnatamente nel caso di contestazione da parte del lavoratore del mancato svolgimento della sua prestazione o della sua stessa collocazione in cig, in ferie o permessi, oppure del suo impiego da remoto. Anche perché, al di là della cig, nella vigenza del blocco dei licenziamenti de quo non rileva alcuna prerogativa esplicita di possibile ricorso unilaterale del datore al lavoro da remoto o all’utilizzo di ferie, congedi o permessi per i lavoratori in esubero, a parte le prescrizioni riferite al lavoro nelle pubbliche amministrazioni ex art. 87, d.l. n. 18/2020 (e disposizioni collegate), nonché l’ipotesi dell’adempimento dell’obbligo di sicurezza ex art. 2087 c.c. mediante il lavoro a distanza [continua ..]


5. Il mutamento di ratio e finalità della normativa emergenziale nella prospettiva dell’uscita dalla vicenda pandemica

I rapporti tra regime normativo dei licenziamenti economici e ammortizzatori sociali vanno comunque inevitabilmente modificandosi al cospetto dell’evoluzione dell’evento pandemico e del mutare delle finalità perseguite mediante la disciplina emergenziale. Superato il periodo più critico della situazione sanitaria e del c.d. lockdown, con il blocco o comunque la forte riduzione di larga parte delle attività produttive, e pertanto con il progressivo riavvio della generalità delle attività d’impresa, infatti, obiettivo primario diviene quello di promuovere l’effettiva uscita dalla fase del­l’emergenza e quindi il rilancio dell’economia nazionale in forza della ripresa delle attività produttive e del lavoro ai livelli precedenti alla pandemia. Non più, pertanto, una logica meramente difensiva dell’occupazione, quale quella alla base del c.d. blocco dei licenziamenti economici ex art. 46. d.l. n. 18/2020 e disposizioni successive, giacché a delinearsi è piuttosto la previsione di incentivi e disposizioni in genere funzionali al rilancio della produzione e di misure attive di politica occupazionale. Non si tratta infatti solo di impedire i licenziamenti dei lavoratori giocoforza licenziabili ai sensi della normativa ordinaria a fronte della sospensione o riduzione delle attività produttive in ragione dell’emergenza pandemica, ma piuttosto appunto di promuovere una ripresa economica e un rilancio dell’occupazione che valgano ad evitare ex se l’eventualità dei medesimi licenziamenti economici. Onde il superamento dell’ipotesi del divieto dei licenziamenti economici e della stessa erogazione delle integrazioni salariali a prescindere dalla necessaria ricorrenza dei suoi presupposti giustificativi tradizionali e in via essenzialmente automatica, ai sensi della disciplina “Covid-19”, alla luce di un impiego degli ammortizzatori sociali, non più in via meramente ancillare dello stesso divieto di licenziare (quale semplice sostegno al reddito dei lavoratori non licenziabili in virtù di tale divieto), bensì invece a contrasto degli stessi licenziamenti economici, difatti prefigurandosene l’erogazione al fine di evitare tali licenziamenti. Elementi tangibili nel senso di una tale torsione delle finalità dell’intervento delle integrazioni salariali e degli ammortizzatori [continua ..]


6. Ruolo e funzionalità degli ammortizzatori sociali in uscita dalla pandemia e alla luce della guidelines dell’annunciata loro imminente riforma

Permane evidentemente da valutare in che modo le richiamate misure di sostegno attivo all’occupazione di cui alla normativa “Covid-19” potranno contribuire in senso effettivamente positivo al fine di una ripresa economica e di un reale incremento dell’occupazione. In ogni caso, muovendo proprio anche dall’esperienza dei rimarcati profili di correlazione delineatisi tra blocco dei licenziamenti economici e ammortizzatori sociali nelle diverse fasi dell’emergenza “Covid-19”, è da valutare come potranno andare a definirsi i rapporti sempre tra licenziamenti economici e ammortizzatori sociali una volta superata la vicenda pandemica (come da tutti auspicato). Ciò, peraltro, in primo luogo, in relazione alla da tempo annunciata ed ormai imminente riforma generale degli stessi ammortizzatori sociali, nonché, quindi, in riferimento a quelli che, sulla base del documento redatto dalla Commissione di studio costituita con decreti nn. 82 e 83 del luglio 2020 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Nunzia Catalfo [16], risultano i probabili principi guida e i tratti caratterizzanti di tale riforma degli ammortizzatori sociali, quali, tra gli altri, sia qui detto in estrema sintesi con riguardo agli aspetti più rilevanti in ordine ai temi in discussione in questa sede: – c.d. universalismo differenziato delle tutele, implicante un’estensione generale delle tutele degli ammortizzatori sociali fino anche al lavoro autonomo, con trattamenti uguali in relazione a causali uguali per tutti i lavoratori sia in costanza di rapporto di lavoro sia in carenza di rapporto di lavoro, ma al contempo con differenziazioni razionali al cospetto di situazioni realmente differenti [17]; – semplificazione, unificazione e comunque omogeneizzazione degli strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, con prefigurata divisione di campo, non senza gli opportuni coordinamenti rispetto ai trattamenti in carenza di rapporto di lavoro [18]; – conferma del carattere assicurativo del sistema di protezione, sia pure con la rilevata esigenza di alcune necessarie correzioni e comunque con la rimodulazione delle aliquote, in particolare con previsione di una quota di contribuzione base fissa per tutti e con un contributo addizionale di importo inversamente proporzionale al­l’impiego della cig o comunque dell’ammortizzatore [continua ..]


7. Ridefinizione delle relazioni tra licenziamenti e cassa integrazione guadagni a fronte dell’evoluzione delle caratteristiche e delle finalità delle tutele occupazionali di welfare

Per quanto concerne il rapporto tra integrazioni salariali e licenziamenti economici, lo scenario che si propone e che peraltro appare in realtà da doversi auspicare in uscita dalla vicenda pandemica ed anche alla luce dei preannunciati lineamenti ca­ratteristici dell’ormai imminente riforma degli ammortizzatori sociali è, invero, quello di un essenziale ripristino delle rispettive identità funzionali della cig e dei licenziamenti economici, nonché della distinzione delle loro aree di corrispondente operatività. La tendenziale ripristinata riconduzione della cig alle sole situazioni transitorie, non imputabili e comunque recuperabili di sospensione dell’attività lavorativa vale infatti a ristabilire una stessa linea di demarcazione rispetto alle situazioni di carenza di lavoro viceversa non meramente transitorie e comunque non recuperabili che, in quanto tali, possono venire a rilevare quale giustificato motivo oggettivo di licenziamento, ex art. 3, legge n. 604/1966, oppure anche a legittimare, ricorrendone i prescritti presupposti numerico temporali ex comma 1, art. 24, legge 223/1991, un li­cenziamento collettivo ex artt. 4, 5 e 24, legge n. 223 cit. Ciò, si badi, al di là delle prescrizioni normative che delimitano l’intervento cig alla sua natura funzionale, in virtù dell’ascrizione dei suoi costi e della medesima selezione degli accessi alla cig in base ai meriti contributivi ed anche alla stessa moderazione dell’impiego del­l’ammortizzatore sociale che in tal modo si mira ad indurre: in particolare, in ragione della diretta proporzionalità che si è visto essere prefigurata tra la misura degli oneri contributivi e l’entità degli accessi alla cig da parte dei singoli imprenditori datori di lavoro, secondo una logica che intende in tal modo incentivare comportamenti virtuosi o comunque di autolimitazione appunto in ordine all’impiego della cig. Onde non più una confusione e/o una possibile sovrapposizione indistinta degli ambiti di incidenza della cig e dei licenziamenti economici, così come indotto ai sensi della normativa emergenziale “Covid 19”, così come non più un intervento della cig in funzione meramente ancillare del c.d. blocco dei licenziamenti economici del periodo pandemico e, quindi, anche a fronte di situazioni ormai definitive e non recuperabili di [continua ..]


NOTE