Massimario di Giurisprudenza del LavoroISSN 0025-4959
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Nullità del patto di non concorrenza: la differenza tra il corrispettivo indeterminato e il corrispettivo inadeguato (di Alice Biagiotti, Dottore di ricerca in Diritto del lavoro e relazioni industriali – Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano)


Cassazione civile, Sez. lav., ordinanza 1° marzo 2021, n. 5540

La nullità del patto di non concorrenza per indeterminatezza o indeterminabilità del corrispettivo che spetta al lavoratore, quale vizio del requisito prescritto in generale dall’art. 1346 c.c. per ogni contratto, opera su un piano diverso dalla nullità per violazione dell’art. 2125 c.c., laddove il corrispettivo “non è pattuito” ovvero, per ipote

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si equiparata, sia simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato.

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SOMMARIO:

1. La specialità del patto di non concorrenza dell’art. 2125 c.c. - 2. La nullità del patto per la indeterminatezza del corrispettivo - 3. La nullità del patto per la inadeguatezza del corrispettivo - NOTE


1. La specialità del patto di non concorrenza dell’art. 2125 c.c.

La formula dell’art. 2125 c.c., in apparenza di immediata comprensione [1] e a mente della quale «il patto con il quale si limita lo svolgimento dell’attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo» [2], cela, in realtà, una serie di problematiche giuridiche connesse per lo più a istanze di natura economica diffusesi nella prassi degli affari [3]. Rispetto alla generale disciplina dell’art. 2596 c.c., recante limitazioni legali o volontarie alla concorrenza, il legislatore ha però introdotto una specifica regolamentazione, che impone di differenziare integralmente la posizione del lavoratore subordinato da ogni altro soggetto “economico” interessato da un accordo di non concorrenza [4]. Nell’analizzare l’istituto del patto regolato dall’art. 2125 c.c. e oggetto del vaglio della Suprema Corte nella decisione in esame [5], occorre pertanto privilegiare un approccio ermeneutico in grado di valorizzare non solo la ratio legis, ma anche la specialità della materia lavoristica in cui si colloca tale disciplina [6]. In termini generali, la giustificazione del patto di non concorrenza alle condizioni consentite dall’art. 2125 c.c. consiste nel tutelare il lavoratore rispetto all’espli­cazione della sua professionalità e, contestualmente, nell’assicurare al datore di lavoro di mantenere “intatto” il patrimonio aziendale nei confronti sia del lavoratore che degli altri imprenditori [7]. Sotto quest’ultimo profilo viene in rilievo il potenziale contrasto con (se non addirittura tra) i principi di libertà di iniziativa economica [8] e di libertà di concorrenza [9]. È tuttavia doveroso precisare che la propensione manifestata dai padri costituenti riguarda una concorrenza leale ma esterna, non riconducibile a quella praticata «dall’interno» dell’impresa [10], ritenuta di converso estremamente pericolosa. In contesti produttivi in cui l’assetto della compagine organizzativa e la diffusione di compiti sempre meno esecutivi e sempre più intellettuali dipendono, in [continua ..]


2. La nullità del patto per la indeterminatezza del corrispettivo

L’art. 2125 c.c. sanziona con la nullità il patto che sia stipulato senza la forma scritta o che sia privo di uno dei suoi elementi costitutivi (corrispettivo e limiti di oggetto, tempo e luogo). Nella pronuncia in commento la Cassazione si occupa del-l’elemento rappresentato dal corrispettivo in favore del lavoratore. Poiché è un contratto a titolo oneroso ed a prestazioni corrispettive [25], il patto di concorrenza è dotato di una causa distinta da quella del contratto di lavoro, incardinata sul nesso sinallagmatico tra l’obbligo di non fare concorrenza e quello di pagare un compenso. La previsione del compenso, quale “prezzo” del mancato sfruttamento di ciò che nel tempo, attraverso l’acquisizione di professionalità, è diventata una possibilità di mercato, risulta coerente con la funzione giuridica che la norma intende realizzare [26]. Pertanto il corrispettivo deve tradursi in un vantaggio economicamente apprezzabile per il lavoratore, potendo consistere in una somma di denaro o, ad esempio, coincidere con la remissione di un debito «che, in ragione della sua funzione non meramente abdicativa ma attributiva, sfugge al divieto di compensazione, tra crediti del lavoratore e controcrediti del datore di lavoro, ex art. 1246, n. 3, c.c. e 545 c.p.c.» [27]. Nel caso di specie la Cassazione affronta il problema della distinzione tra la determinazione del corrispettivo (nella duplice veste di determinatezza o determinabilità) e la sua mancata previsione, a cui viene equiparata, sul piano della nullità sancita dall’art. 2125 c.c., l’ipotesi del compenso simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato. Quanto al primo profilo, va infatti ricordato che il corrispettivo dell’obbligo di non concorrenza, essendo diverso dalla retribuzione, deve innanzitutto possedere i requisiti previsti in generale per l’oggetto della prestazione dall’art. 1346 c.c. [28] e, quindi, deve essere “determinato” o “determinabile”. Alla luce di questo rilievo, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza della Corte di appello meneghina, la quale aveva dichiarato la nullità del patto di non concorrenza per la mancata determinazione o determinabilità del corrispettivo riconosciuto a favore del lavoratore, salvo poi “ammettere”, in senso contrario, che in caso [continua ..]


3. La nullità del patto per la inadeguatezza del corrispettivo

Quanto alla nullità espressamente comminata dall’art. 2125 c.c., occorre osservare che, muovendo dalla formulazione letterale della norma, è richiesto soltanto che sia previsto un compenso a favore del prestatore di lavoro. A prima vista, dunque, la nullità colpirebbe solo il caso di mancata previsione di un compenso, che è comunque altro dalla sua determinatezza o determinabilità. L’impostazione tradizionale, di matrice civilistica, ha più volte ribadito che, in materia di rapporti di scambio, lo squilibrio economico originario delle prestazioni non determinerebbe la nullità dell’intero contratto, e ciò per due ordini di ragioni. Anzitutto la patologia radicale della nullità è, per sua congenita natura, strettamente correlata ad un difetto della struttura della fattispecie rispetto al paradigma legale [36]. Costituisce approdo pacifico che la violazione di disposizioni inderogabili concernenti la validità del contratto sia suscettibile di determinarne la nullità unicamente ove non sia altrimenti stabilito dalla legge. Pertanto, sia quando risulti indicata una differente forma di invalidità, sia laddove la legge assicuri l’effettività della norma imperativa con la previsione di rimedi diversi, questa sanzione va esclusa. Inoltre, nel nostro ordinamento prevale il principio dell’autonomia negoziale [37], che ammette la libera determinazione del contenuto contrattuale nei limiti imposti dalla legge (art. 1322, comma 1, c.c.). A tal stregua, i contraenti sono tendenzialmente liberi di concludere anche patti per loro rovinosi. In senso contrario, tuttavia, si è detto che, se lo squilibrio dipende dalla sproporzione delle posizioni di partenza, l’ordinamento stesso non può prestare tutela al soggetto che di quel manifesto squilibrio intende beneficiare [38]. Si pensi a quei contratti finalizzati ad attribuire ad una delle parti un vantaggio ingiusto e sproporzionato senza contropartite [39], o atti a porre una delle parti in una posizione di indeterminata soggezione rispetto all’altra [40], o ancora a quei patti volti a costringere una delle parti a tenere condotte contrastanti coi superiori doveri di solidarietà costituzionalmente imposti [41]. Ebbene, questi accordi non superano il vaglio di meritevolezza imposto dall’art. 1322 c.c., la cui indagine deve [continua ..]


NOTE