Massimario di Giurisprudenza del LavoroISSN 0025-4959
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Dal dilettante al lavoratore sportivo. Prime osservazioni sulla riforma dello sport (di Emilio Rocchini, Ricercatore di Diritto del lavoro – Università degli Studi di Roma “Link Campus University”)


Prendendo spunto dal caso della pallavolista Lara Lugli, il contributo esamina i limiti e i meriti del d.lgs. n. 36/2021 recante la nuova disciplina del lavoro sportivo.

From amateur to sports worker. Early observations on the reform of sport

Moving from volleyball player Lara Lugli’s case, the essay examines limits and merits of d.lgs. n. 36/2021 about new rules of employment relationship.

Keywords: professional sport – sport job – sportsmen

SOMMARIO:

1. Alla vigilia della riforma: il “caso” Lara Lugli quale paradigma delle lacune le lacune del sistema - 2. Segue: dilettanti versus professionisti - 3. Prospettive rimediali e cortocircuiti ordinamentali: la giurispru­denza comunitaria e l’esigenza di ripensare il sistema - 4. La riforma dello sport: dalla contrapposizione tra dilettante e professionista al “lavoratore sportivo” - 5. Un modello “a specialità crescente”: professionisti, dilettanti, amatori - 6. Meriti, limiti e prospettive della riforma: prime parziali conclusioni - NOTE


1. Alla vigilia della riforma: il “caso” Lara Lugli quale paradigma delle lacune le lacune del sistema

Lo scorso 7 marzo, la pallavolista Lara Lugli ha pubblicato sul proprio profilo Facebook la citazione per danni ricevuta da parte dell’allora Pordenone (oggi Maniago) Volley, presso la quale aveva militato nella stagione sportiva 2018/2019 e sino alla risoluzione del proprio rapporto, avvenuto in seguito all’attivazione della “clausola anti-maternità” inserita (consensualmente, si dice) nell’accordo che la legava al club. La vicenda, confermata nei suoi tratti essenziali dal presidente della società [1], trae origine dalla richiesta avanzata dalla schiacciatrice per ottenere pagamento di alcune competenze relative all’ultimo periodo di attività, durante il quale aveva continuato a giocare e ad allenarsi regolarmente. A fronte di tale “assurda pretesa” (che, per dovere di cronaca, pare ammontasse a circa un migliaio di euro), la squadra ha citato l’atleta per i danni causati dell’interruzione anticipata del rapporto, cui aveva fatto seguito un calo di risultati sportivi e la perdita di alcuni sponsor. Di qui, anche in considerazione del fatto che, in violazione del principio di buona fede contrattuale, «La signora Lugli, che all’epoca dell’ingaggio aveva 38 anni compiuti, ha taciuto al momento della trattativa contrattuale la sua intenzione di avere dei figli», la “riconvenzionale” avanzata dal Pordenone Volley per il pagamento di un danno quantificato – caso curioso – in misura corrispondente ai compensi non corrisposti. Nonostante l’assurdità della “disavventura” subìta dalla Lugli, analoghe distorsioni nei rapporti contrattuali sono tutt’altro che sconosciute al mondo dello sport, specie femminile, nel quale le discriminazioni di genere [2] – in particolare, in relazione alla misura dei compensi corrisposti, alla mancata rappresentazione nei vertici federali o societari, nonché alla ricorrente presenza nei contratti di ingaggio di infami clausole anti-maternità che consentono la risoluzione del rapporto in caso di gravidanza [3] – si sono assommate alla mancata regolamentazione da parte delle federazioni di settori professionistici femminili e dalla frequente e correlata regola sportiva del divieto (sportivo) di costituzione di rapporti di lavoro tra enti dilettantistici e atleti ugualmente dilettanti.


2. Segue: dilettanti versus professionisti

Ma, del resto, quella della contrapposizione tra professionisti e dilettanti è questione antica e non certo limitata al solo sport femminile: il tema, quasi coevo alla legge n. 91/1981 sul professionismo sportivo, deriva dalla scelta legislativa di demandare alle singole federazioni la definizione del proprio ambito soggettivo di applicazione [4], relegando la maggior parte delle atlete e degli atleti al limbo del dilettantismo, nel quale, spesso, le norme dello specifico ordinamento hanno finito con l’imporre, se non giuridicamente, almeno nei fatti, l’incompatibilità tra rapporto di lavoro e pratica sportiva [5]. Sebbene, infatti, in applicazione della celeberrima regola dell’indisponibilità del tipo contrattuale sancita dalla Corte costituzionale [6], debba condividersi l’opinione di quanti ritengono che la vincolatività delle norme dell’ordinamento sportivo non possa spingersi sino a escludere la configurabilità di rapporti di lavoro tra atleti e società [7], resta il fatto (pratico) per cui il dilettante sportivo che agisce [8] per il riconoscimento dell’esistenza di un contratto di lavoro in violazione di disposizioni endosportive si rischia di esporsi a sanzioni e squalifiche che lo possono porre (temporaneamente o, al limite, anche definitivamente) al di fuori dell’ordinamen­to sportivo [9]. Se non giuridicamente ma almeno nei fatti, dunque, la bipartizione tra professionismo e dilettantismo operata dalla legge del 1981 ha creato un vero e proprio vulnus di tutela, esteso anche nei confronti di campioni che, nel praticare le proprie discipline, svolgono la loro attività con continuità e onerosità secondo schemi riconducibili a forme di “professionismo di fatto”, per le quali agli atleti sono state riconosciute garanzie assicurative e previdenziali prevalentemente grazie all’inqua­dramento della loro attività nell’ambito dei gruppi sportivi dell’esercito e delle forze di polizia. Lungi dal concentrarsi sulla qualificazione della natura del rapporto (di lavoro) che lega le e i dilettanti e le relative società e associazioni, il legislatore, piuttosto, ha preferito occuparsi in via affetto prevalente dell’inquadramento fiscale dei compensi riconosciuti da queste ultime, stabilendone la riconducibilità nella categoria dei [continua ..]


3. Prospettive rimediali e cortocircuiti ordinamentali: la giurispru­denza comunitaria e l’esigenza di ripensare il sistema

Questa situazione di “squilibrio”, invero, va ricondotta al più ampio tema della regolazione/soluzione dei profili di conflittualità attuali e potenziali tra ordinamento statale e ordinamento sportivo, del quale è innegabile il riconoscimento di un certo grado di autonomia nella definizione e regolamentazione dei relativi rapporti [13]. Ebbene, tali conflitti, specie per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti di lavoro tra sportivo e società o associazione “di appartenenza”, sono stati affrontati dalla giurisprudenza, in particolare comunitaria, abbandonando gli approcci più formalistici e concentrandosi sulla effettiva natura dell’attività esercitata (specie) dall’atleta, avendo specifico riguardo al suo contenuto patrimoniale, alla sua continuità e alla prevalenza della prestazione [14]. È questo, del resto, l’indirizzo fatto proprio dalla Corte di giustizia dell’Unione europea [15], che sin dagli anni ’70 [16] ha adottato una lettura sostanzialistica per cui, sotto il profilo degli effetti, la qualificazione effettuata dagli ordinamenti settoriali (e nazionali) della figura dello sportivo dilettante in contrapposizione con il professionista non assume rilievo e la nozione di lavoratore sportivo va ricostruita su elementi fattuali quali lo svolgimento, per un periodo di tempo significativo e non marginale, di una attività in favore e sotto la direzione di un altro soggetto, la percezione di una remunerazione non meramente simbolica o accessoria [17]. Da ciò, la Corte ha fatto discendere la soggezione al diritto eurounitario (e quindi la loro giustiziabilità) dei rapporti tra sportivi, federazioni e associazioni/società sportive ai sensi dell’art. 2 TFUE, con conseguente applicabilità dei principi vigenti di libera circolazione dei lavoratori e di prestazione di servizi, nonché, conseguentemente, di non discriminazione tra cittadini comunitari [18], e non solo [19]. L’assimilazione tra professionisti e dilettanti lavoratori operata a livello comunitario è andata, dunque, ad assommarsi alle sollecitazioni dottrinali [20] che – come anticipato – avevano posto in dubbio la liceità di una situazione che ha finito col lasciare privi di tutela (o, comunque, accordare garanzie fortemente [continua ..]


4. La riforma dello sport: dalla contrapposizione tra dilettante e professionista al “lavoratore sportivo”

L’operazione maieutica, peraltro, è stata lenta e faticosa e si è concretizzata in una delega legislativa – art. 5, legge 8 agosto 2019, n. 86 [21] – che solo la sospensione dei termini imposta dalla diffusione della COVID ha salvato dall’oblio [22], consentendone l’esercizio al Governo per il tramite dell’approvazione, tra gli altri [23], del d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, e della sua successiva pubblicazione in Gazzetta ufficiale, avvenuta lo scorso marzo. Prima di svolgere qualche considerazione di carattere generale in ordine ai contenuti del decreto [24], peraltro, è il caso di rilevare come le difficoltà di implementazione della nuova regolamentazione emerse sin dall’approvazione delle delega, si sono riverberate con un effetto di trascinamento, anche sul decreto delegato da ultimo richiamato, la cui entrata in vigore è stata posticipata al 1° gennaio 2022 e, limitatamente alle norme del Titolo V – relativo, appunto, alle “Disposizioni in materia di lavoro sportivo” – al 31 dicembre 2023. La scelta del legislatore, pur comprensibile di fronte alle sollecitazioni degli operatori del settore che lamentano le difficoltà di applicazione legate anche alle conseguenze economiche della pandemia che tutt’ora subiscono, suscita non poche perplessità, non solo in relazione alla modalità con cui si è addivenuti alla proroga [25], ma soprattutto in riferimento al mancato coordinamento tra lo slittamento del­l’efficacia delle disposizioni e i termini di abrogazione delle regole previgenti al decreto n. 36/2021, che cessano la loro efficacia al 1° luglio 2022. Con la conseguenza che, in assenza di un futuro intervento normativo di coordinamento, si verrà a creare un vuoto di disciplina che investirà anche la regolamentazione del rapporto di lavoro degli sportivi professionisti, essendo la legge n. 91/1981 destinata a venir meno senza essere sostituita. Tutto ciò premesso e segnalato, il d.lgs. n. 36/2021 si preoccupa di rendere palesi i propri obiettivi, individuati, in coerenza con i principi e le finalità della delega, nella necessità di predisporre un assetto di regole lavoristiche che possano garantire una forma di tutela indefettibile a garanzia della dignità dei lavoratori e della parità di trattamento di genere, [continua ..]


5. Un modello “a specialità crescente”: professionisti, dilettanti, amatori

Il riconoscimento che l’attività sportiva, anche dilettantistica, si configura quale rapporto di lavoro allorquando è esercitata verso un corrispettivo, non impedisce neppure al legislatore delegato di caratterizzare quel rapporto con forti elementi di specialità. Ma, in effetti, non potrebbe essere altrimenti: il legame contrattuale che lega il sodalizio al lavoratore è destinato a esplicare le sue conseguenze non solo sul piano dell’ordinamento statale, ma anche in quello sportivo, che è portatore di quelle specifiche esigenze e finalità di cui, principalmente, sono espressione le regole federali, che condizionano l’attività, anche giuridica e patrimoniale, dei contraenti [33]. Ne risulta, inevitabilmente, che la paritaria situazione della parte del contratto di lavoro sportivo si “confronta” con l’intervento regolatore di un soggetto, la federazione, terzo e sovraordinato, finendo con determinare il regime di specialità che è proprio del lavoro sportivo [34]. Peraltro, nel d.lgs. n. 36/2021 questa specialità rispetto al diritto comune dei contratti di lavoro sembra declinarsi in una sorta di scala, modulata, a quanto pare, sulla rilevanza economica del fenomeno concreto che è oggetto di contratto. Così, proponendo una graduazione della regolamentazione, il decreto delegato distingue la situazione di professionisti e dilettanti, veri e propri lavoratori sportivi, da quella degli amatori [35]. Proprio l’onerosità dell’attività svolta, del resto, è il parametro che permette di distinguere le attività professionali da quelle amatoriali, risultando, queste, quelle svolte mettendo «a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali» (tautologicamente, si dovrebbe dire) a favore di enti dilettantistici, federazioni, discipline sportive associate o enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI [36] (art. 29, comma 1, d.lgs. n. 36/2021). Peraltro, la gratuità delle prestazioni amatoriali non ne esclude in toto una, pur limitata, “valorizzabilità” in termini economici, atteso che è sempre possibile riconoscere ai soggetti che le svolgono «premi [continua ..]


6. Meriti, limiti e prospettive della riforma: prime parziali conclusioni

Per il tramite della riforma, il lavoratore sportivo subordinato beneficia di una regolamentazione del rapporto di lavoro, largamente mutuata da quella già contemplata nella legge n. 91/1981, che ne giustifica e ne conferma la natura di rapporto speciale di lavoro [42], connesso tanto alle interrelazioni tra ordinamento statale e ordinamento sportivo, quanto alla specificità della prestazione dedotta in contratto. Sicché, replicando le previsioni della legge previgente, anche il d.lgs. n. 36/2021, all’art. 26, conferma che al rapporto di lavoro in parola – anche dei dilettanti, rectius dei non professionisti – non trovano applicazione le disposizioni sui controlli a distanza della prestazione, sulle visite mediche di controllo [43], sul procedimento disciplinare limitatamente alle sanzioni di matrice federale, sullo ius variandi del datore di lavoro (rispettivamente, artt. 4, 5, 7 e 13 Stat. lav.), nonché, più in generale, sul licenziamento individuale e collettivo (art. 18 Stat. lav.; artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8, legge n. 604/1966; art. 1, commi 47-69, legge n. 92/2012; artt. 2, 4 e 5, legge n. 108/1990; art. 24, legge n. 223/199; e d.lgs. n. 23/2015) [44]. Parimenti speciale è le regolamentazione dell’apposizione del termine al contratto, che è libera, ma la cui durata non può essere superiore al quinquennio, ferma la possibilità, anch’essa libera, di rinnovo e proroga; la possibilità di cessione del rapporto in corso di contratto, purché con il consenso del lavoratore ceduto [45]; il divieto di apposizione di clausole limitative della concorrenza o della libertà di rimpiego dopo la cessazione del contratto; nonché la possibilità di inserire una clausola nel contratto individuale compromissoria di deferimento a un collegio arbitrale delle controversie tra società e associazione sportiva e lavoratore. Dunque, un’estensione “acritica” delle regole già vigenti in tema di lavoro sportivo professionistico anche agli sportivi non definibili tali, che ha indotto i primi commentatori a lamentare una mancata considerazione da parte del legislatore delegato delle specificità dei settori dilettantistici – di cui non sarebbe stata adeguatamente valutata la dimensione ludica e volontaristica – e, più in generale, [continua ..]


NOTE