Massimario di Giurisprudenza del LavoroISSN 0025-4959
G. Giappichelli Editore

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Origine dell'organizzazione professionale: le corporazioni di arti e mestieri nella società medioevale e precedenti nel mondo antico (di Giada Della Rocca, Ricercatore di Diritto del lavoro – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”)


L’articolo propone una breve ricostruzione sull’origine dell’organizzazione sindacale, a partire dall’epoca dell’antica Roma fino al sistema delle corporazioni medievali. Le vicende ed i valori nell’ordinamento del lavoro in generale sono state profondamente differenti nel corso dei secoli in coerenza con le trasformazioni della realtà socio-economica e giuridica. Alla presente disamina delle vicende storiche del lavoro non sfugge la difficoltà di una ricostruzione in una prospettiva di continuità, in effetti insussistente, con fatti sociali e istituti giuridici moderni, diversi per natura e funzioni, di modo che l’indagine vale piuttosto a porre in evidenza differenze e discontinuità.

Origin of the professional organization: the arts and trades’ corporation in medieval society and previous in the ancient world

The article proposes a brief reconstruction of the origin of the trade union organization, from the era of ancient Rome to the system of medieval guilds. The events and values in the organization of work in general have been profoundly different over the centuries in line with the transformations of the socio-economic and legal reality. The present examination of the historical events of work does not escape the difficulty of a reconstruction in a perspective of continuity, in fact non-existent, with modern social facts and legal institutions, different in nature and functions, so that the investigation is rather valid highlights differences and discontinuities.

Keywords: arts and trades’ corporation – trade union organisation

SOMMARIO:

1. Premessa - 2. Il lavoro nell’età antica - 3. Il sistema delle corporazioni medioevali - 4. Considerazioni conclusive - NOTE


1. Premessa

Il diritto sindacale, al quale conviene anche la denominazione di diritto collettivo del lavoro in quanto suddivisione giuslavoristica concernente il momento della organizzazione e della difesa con appropriati strumenti degli interessi collettivi professionali, ha compiuto un percorso storico che, al pari delle altre partizioni lavoristiche, temporalmente, deve dirsi relativamente limitato. Le origini si rivelano abbastanza recenti, non essendo dato riscontrare in anni lontani la vigenza di norme disciplinanti organizzazioni, analogamente a quanto oggi si registra, liberamente costituite da lavoratori in vista dell’introduzione di forme di tutela minima inderogabile delle condizioni di lavoro a cominciare da quelle salariali. Tutela realizzata attraverso pattuizioni concluse all’esito di trattative con organizzazioni dei beneficiari della prestazione di lavoro, usando, al fine di giungere alla stipulazione desiderata, strumenti di lotta di cui il principale costituito dalla proclamazione concertata della sospensione dal lavoro comportante eccezionale esonero dall’adempimento dell’ob­bligazione di lavorare. Per quanto concerne il lontano passato, la ricerca storica è ostacolata come da una pesante coltre di nebbia squarciata improvvisamente da brevi lampi che illuminano suggestive situazioni particolari come a dirsi a proposito dei reperti archeologici rinvenuti in Egitto che testimonierebbero l’impiego dell’arma dello sciopero da parte dei lavoratori addetti alla costruzione delle piramidi. In ogni caso, manca la possibilità di ricostruire normative che stabilissero un complessivo quadro del­l’azione posta in essere da lavoratori organizzati per il soddisfacimento dei loro interessi collettivi e disciplinasse sistematicamente l’autonoma attività di produzione giuridica dei soggetti collettivi in ordine alla disciplina dei rapporti di lavoro.


2. Il lavoro nell’età antica

Il diritto del lavoro ha origini relativamente recenti, che non datano oltre due secoli, e per la sua dimensione collettiva non sussiste diversa data di origine. Sebbene i rapporti di produzione tra gli uomini abbiano accompagnato lo sviluppo delle civiltà nelle più svariate forme è solo il tipico modo di produzione che nasce dall’industrializzazione ad imporre agli ordinamenti delle società occidentali la necessità di forme di intervento regolativo nei rapporti tra capitale e lavoro. Il fatto che il lavoro è, da sempre, uno dei momenti significativi del processo mediante il quale l’individuo si introduce nella dialettica della vita sociale e fattore imprescindibile, quanto perenne, del progresso civile, non modifica il dato opportunamente rilevato per cui non basta registrare la presenza di regole giuridiche relative al lavoro affinché sia riscontrabile la vigenza di un’autentica disciplina giuslavoristica, essendo necessario invece che le regole siano ispirate alla finalità di tutela del lavoratore ed approntino una serie di strumenti protettivi. Fino al secolo diciannovesimo, non si registrano interventi legislativi che rispondano a tali finalità ed apprestino al lavoratore un primo statuto protettivo. Il rilievo vale anche per il diritto collettivo del lavoro. Le vicende ed i valori che, nell’ordinamento della società generale, hanno deter­minato configurazione e rilevanza del lavoro differiscono profondamente nel corso dei secoli in coerenza con le trasformazioni della realtà socio-economica e giuridica. Sono cambiate le possibilità e le condizioni per la sua attuazione, le strutture sociali nelle quali il lavoro è stato inserito e le funzioni alle quali concretamente esso ha assolto, la disciplina giuridica dei rapporti di lavoro e la qualificazione dei suoi soggetti, inclusi quelli collettivi. In particolare, in età moderna, le fasi che l’assetto dei rapporti tra l’ordinamento giuridico e detti soggetti ha attraversato, sono assimilabili a quelle che hanno contraddistinto il processo di emersione del movimento operaio all’atto del suo sorgere e del suo consolidarsi quale conseguenza diretta della prima rivoluzione industriale. Ad una disamina, per quanto sommaria, delle vicende storiche del lavoro non sfugge la difficoltà di una ricostruzione di quelle più risalenti nel tempo in [continua ..]


3. Il sistema delle corporazioni medioevali

Al superamento delle precedenti ostilità etiche ed ideologiche nei confronti del lavoro e al riconoscimento della dignità della persona, che con il lavoro si assicura i mezzi di sussistenza, non corrisponde una adeguata considerazione dell’ordinamen­to per la posizione del lavoratore stesso. Su tale terreno al vincolo della dipendenza personale proprio della schiavitù si sostituisce il vincolo alla propria condizione di addetto al lavoro agricolo che, significativamente, viene a connotarsi come status, ovvero come posizione giuridica che si correla ad una condizione personale del soggetto che prescinde dalla sua volontà nella misura in cui è concepita come strettamente vincolante per colui il quale vi si trovi situato e costretto [6]. In sostanza, il lavoratore è tale in quanto l’essere in quella condizione viene a connotare l’essere della persona stessa, la sua condizione esistenziale, sottratta alla sua volontà quanto al possibile modificarsi della stessa. Netta è la differenza rispetto a liberi accordi tra le parti in ordine alla costituzione e alla disciplina di relazioni di lavoro. E in tale prospettiva sono riguardate le attività lavorative in tutti i settori economici. L’assegnazione coattiva di indigenti ai lavori agricoli è l’opzione cui ricorrono diversi ordinamenti per rispondere all’esigenza di garantire l’efficienza del settore agricolo, fondamentale per l’economia del continente, di fronte alla minaccia di gra­vi carenze di manodopera connesse a diminuzioni della popolazione e a massicce migrazioni. Il che consente di abbinare ad un rigido controllo della forza lavoro, avulsa da sistemi di liberi rapporti contrattuali (i limiti alla mobilità dei lavoratori, tenuti a non lasciare i propri posti di lavoro, anzi vengono penalmente sanzionati), una certa assistenza ai bisognosi, attuata attraverso l’attribuzione forzata di un lavoro, tuttavia reputato socialmente appropriato e visto quale mezzo essenziale di lotta alla miseria. Parallelamente si assiste alla ripresa della vita sociale ed economica principalmente nella cerchia della città ove fioriscono le attività e le relazioni economiche in precedenza confinate negli angusti ambiti delle corti e dei monasteri. Sorgono le botteghe di artigiani e di mercanti, in cui si producono e si scambiano i beni, destinate a soddisfare le [continua ..]


4. Considerazioni conclusive

Profondi mutamenti nell’organizzazione politica dei territori e nel sistema delle relazioni economiche all’interno degli stessi e tra loro segnano il passaggio dal medioevo all’età moderna. Il consolidarsi di nuove forme di potere politico in grado di annettersi territori sempre più vasti determina il declino delle città-Stato e della loro economia artigianale e la formazione di Stati il cui sviluppo trova riscontro nel fiorire delle attività di produzione e dei beni e del loro scambio su mercati di dimensioni notevolmente accresciute. Di qui l’esigenza di condizioni di libertà economica rispetto alle quali la logica e l’organizzazione del sistema corporativo appaiono ana­cronistiche ed entrano in decadenza. Il progressivo percorso evolutivo di una classe di nuova estrazione, la borghesia imprenditoriale, motore di un processo di trasformazione dell’economia in cui l’aspi­razione al libero impiego dei capitali accumulati mal si concilia con i vincoli dell’organizzazione corporativa, avvertita ormai come un sistema burocratico inteso a ingabbiare la vita economica e a frenare lo sviluppo della borghesia ed, al tempo stesso, interprete di nuovi valori sociali, incentrati sui principi di libertà e di uguaglianza dei cittadini e protagonista dei mutamenti politici indotti dalle rivoluzioni liberali [16]. La storia del diritto sindacale inizia, pertanto, solo con la rivoluzione industriale che, a partire dalla metà del XVIII secolo, quando ormai il consolidamento degli stati nazionali e la navigazione oceanica avevano da tempo allargato i mercati, investe, sia pure in tempi diversi, tutte le società europee. Si tratta di un fenomeno economico-sociale dirompente caratterizzato dal rapido estendersi della produzione di massa, mediante uno sviluppo capitalistico impetuoso fondato sulla diffusione delle macchine in fabbriche che divengono luogo della produzione di massa sostituendo le botteghe artigiane, sulla correlata divisione del lavoro e sul bassissimo costo della manodopera, che ha consentito un forte accumulo di capitale per nuovi investimenti [17].


NOTE