Massimario di Giurisprudenza del LavoroISSN 0025-4959
G. Giappichelli Editore

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Il termine di decadenza previsto dall'art. 29, d.lgs. n. 276/2003 si applica anche all'INPS (di Gianluigi Gaeta, Avvocato)


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Tribunale civile di Ancona, Sez. lav., 1° luglio 2020, n. 138 – Est. De Sabbata-F. s.p.a.-INPS

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L’INPS può chiedere i contributi previdenziali al committente per i lavoratori del­l’appaltatore entro il termine di due anni previsto dall’art. 29, d.lgs. n. 276/2003.

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La sentenza in epigrafe – le cui conclusioni si condividono – può assurgere ad esempio paradigmatico di come il modello di diritto continentale rappresenti il sistema giuridico in assoluto più idoneo ad offrire garanzie di presidio al fondamentale principio della certezza del diritto. Ed invero, in un ordinamento qual è il nostro, il ruolo nomofilattico assegnato alla Suprema Corte di Cassazione è tanto importante quanto delicato nelle sue modalità di esercizio, tenuto conto di come, spesso, nel cercare la più corretta interpretazione di una norma di diritto oggettivo si corra il rischio, all’esito del relativo processo ermeneutico, di giungere a risultati che si sostanziano in una vera e propria “integrazione” se non anche “sostituzione” del contenuto precettivo della disposizione oggetto di esame, così come voluto e positivizzato dal Legislatore. In tal caso, quando sotto l’egida della nomofilachia si giunge ad approdi più “creativi” che interpretativi, fondamentale è l’apporto della magistratura di merito che, nel ricondurre alla legge e solo ad essa l’opera del Giudice – così come solennemente statuito dal comma 2 dall’art. 101 Cost. – sottrae il nostro sistema giuridico ad alterazioni della sua struttura che, non avendo carattere fisiologico, rischierebbero di minarne la stabilità; d’altronde nel nostro assetto costituzionale la funzione nomofilattica assegnata alla giurisprudenza di ultima istanza è unicamente quella di “custodire la legge” e non certo di “innovare” la stessa [1]. Operate le suesposte premesse, al fine di comprendere l’importanza della pronuncia in commento, occorre prendere le mosse dal contenuto precettivo della norma oggetto di disamina, ossia il comma 2 dell’art. 276 del 2003, come in ultimo mo­dificato dal d.l. 17 marzo 2017, n. 25, convertito con legge 20 aprile 2017, n. 49. La detta disposizione, nella sua attuale formulazione, prevede che “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre [continua..]