Massimario di Giurisprudenza del LavoroISSN 0025-4959
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La sottoscrizione per adesione del contratto collettivo e alcuni risvolti applicativi della sentenza n. 231/2013 della Corte costituzionale (di Rossella Ciavarella, Dottoressa in Giurisprudenza – Università di Foggia)


Tribunale civile di Bari, Sez. lav., 8 maggio 2020, n. 1971

La partecipazione alla contrattazione aziendale spetta alle organizzazioni sindacali componenti della r.s.u. anche nel caso in cui le stesse non abbiano sottoscritto il CCNL di settore. Ne discende che le suddette organizzazioni siano titolari dei diritti di cui agli artt. 20, 24, 25 e 30 Stat. lav. poiché di fatto munite di rappresentatività ai sensi dell’art. 19, lett. b), Stat. lav. in quanto firmatarie di un contratto collettivo applicato a livello aziendale.

 

Tribunale di Siracusa, Sez. lav., 27 maggio 2020, n. 4245

La mancata concessione dei permessi sindacali ex art. 5 CCNL Metalmeccanici non integra una condotta antisindacale poiché la norma contrattuale non attribuisce alcun diritto soggettivo ai permessi sindacali retribuiti, prevedendo, al contrario, una mera possibilità di concessione da parte del datore di lavoro. Costituisce, inoltre, presupposto indefettibile della rappresentatività sindacale l’effettiva partecipazione alle trattative volte alla formulazione del CCNL di settore e non già la mera sottoscrizione per adesione.

SOMMARIO:

1. Premessa - 2. L’interpretazione dell’art. 5 CCNL Metalmeccanici - 3. Il criterio della rappresentatività e il requisito della sottoscrizione del CCNL di settore - 4. La controversa questione della sottoscrizione per adesione dei contratti collettivi - 5. Una chiosa finale - NOTE


1. Premessa

Le pronunce in commento affrontano l’annosa questione della titolarità dei diritti sindacali per quelle organizzazioni che non siano firmatarie del CCNL di settore, ed in particolare, per quelle organizzazioni che abbiano sottoscritto il contratto per adesione. I due decreti meritano di essere annotati congiuntamente, non solo perché le vicende fattuali sono per certi versi analoghe, ma anche perché i Giudici di merito giun­gono a pronunce discordanti, fornendo interessanti spunti di riflessione. Gli esiti giudiziari traggono origine dal travagliato iter sotteso alla sottoscrizione del CCNL Metalmeccanici del 2016, che ha visto alcune sigle sindacali (Ugl e Fismic) non condividere gli esiti della contrattazione e sottoscrivere successivamente il CCNL per adesione, nonostante avessero (a loro dire) partecipato attivamente alle trattative, sia pure su tavoli separati. In seguito a tali vicende, interpretando i protocolli di adesione di Fismic e Ugl Metalmeccanici [1], Federmeccanica diramava, in data 20 ottobre 2017, una circolare esplicativa [2] in cui precisava che solo in presenza di accordi di secondo livello, le OO.SS. non aderenti al CCNL di settore avrebbero potuto beneficiare dei permessi ex art. 30 Stat. lav. La vicenda posta al vaglio del Tribunale di Bari aveva ad oggetto la rimozione delle limitazioni alla libertà sindacale poste in essere dal datore di lavoro, il quale, alla luce della predetta circolare del 20 ottobre 2017, negava all’organizzazione sindacale Ugl Metalmeccanici i diritti di cui agli artt. 24, 25 e 30 Stat. lav., in quanto la stessa risultava essere firmataria solo per adesione del CCNL di settore. Nel caso di specie, l’Ugl, quale componente della r.s.u., aveva sottoscritto un accordo di secondo livello relativo ai premi di risultato ed essendo firmataria di un contratto collettivo applicato a livello aziendale, riteneva di rientrare nel novero delle organizzazioni sindacali di fatto munite di rappresentatività, ai sensi dell’art. 19, lett. b), Stat. lav. Diversamente, nel caso affrontato dal Tribunale di Siracusa, la Fismic lamentava una condotta antisindacale del datore di lavoro, per averle negato i permessi retribuiti di cui all’art. 5 del CCNL Metalmeccanici, diniego fondato sulla mancanza dei requisiti di cui all’art. 19, legge n. 300/1970. Qui, il sindacato [continua ..]


2. L’interpretazione dell’art. 5 CCNL Metalmeccanici

Innanzitutto, occorre soffermarsi su un profilo che riguarda specificatamente la pronuncia di Siracusa, ovvero la natura dei permessi sindacali retribuiti per i componenti degli organi direttivi nazionali e provinciali delle Confederazioni sindacali, dei Comitati direttivi delle Federazioni nazionali di categoria e dei Sindacati provinciali metalmeccanici, di cui all’art. 5 del CCNL Metalmeccanici [4]. In questa fattispecie, il Tribunale reputa legittima la condotta datoriale ritenendo, alla luce di una interpretazione letterale, che la norma contrattuale non attribuisca alcun diritto sindacale alle organizzazioni sindacali, ma, al contrario, rimetta al datore di lavoro la possibilità di concedere i permessi. Invero la predetta interpretazione non risulta essere condivisibile, in quanto, come affermato dalla dottrina [5], la norma contrattuale, essendo attuativa dell’art. 30, legge n. 300/1970, deve essere necessariamente letta in combinato disposto con lo stesso. Analogamente, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale [6], la norma statutaria esclude la possibilità per la contrattazione collettiva di rendere facoltativa la concessione dei permessi sindacali per i componenti degli organi direttivi nazionali e provinciali, rimettendo alla stessa esclusivamente l’individuazione del quantum. Dunque, a tali soggetti è attribuito un diritto soggettivo potestativo, il quale rappresenta una peculiare tipologia di diritto soggettivo, in quanto conferisce una situazione giuridica di vantaggio caratterizzata dal riconoscimento del potere di determinare, con una semplice dichiarazione di volontà, una modificazione nella sfera giuridica altrui. Pertanto, l’art. 5 CCNL Metalmeccanici, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di merito nella pronuncia in esame, non prevede alcuna discrezionalità nella concessione dei permessi, ma, in ossequio all’art. 30, legge n. 300/1970, si limita a fissare in 24 ore trimestrali il tetto massimo dei permessi richiedibili da ciascuna organizzazione sindacale.


3. Il criterio della rappresentatività e il requisito della sottoscrizione del CCNL di settore

In entrambe le vicende sottoposte al vaglio dei Giudici di merito, le organizzazioni sindacali ricorrenti, a fondamento dell’antisindacalità della condotta datoriale, adducevano di essere titolari dei diritti sindacali, in quanto munite di rappresentatività ai sensi dell’art. 19, legge n. 300/1970, e ciò nonostante avessero sottoscritto il CCNL di settore solo per adesione. Come noto, la rappresentatività costituisce la c.d. chiave di accesso [7] ai diritti sindacali nei luoghi di lavoro e viene misurata per mezzo di criteri definiti dall’art. 19 Stat. Lav. Orbene, a seguito del referendum abrogativo del 1995 [8], ciò che residua dei criteri previsti della norma statutaria nella sua formulazione originaria è unicamente quello della rappresentatività effettiva, misurabile attraverso la sottoscrizione di accordi applicati nell’unità produttiva. Le ricadute applicative della nor­ma post-referendaria, nel tempo, ne hanno dimostrato l’inadeguatezza rispetto al mu­tato sistema delle relazioni industriali, sino alla sottoposizione al vaglio di costituzionalità, nel noto contenzioso tra Fiom/Cgil e Gruppo Fiat [9]. La questione posta all’attenzione della Consulta prendeva le mosse dal disconoscimento del diritto a costituire rappresentanze sindacali aziendali (e, conseguentemente, ad avvalersi delle prerogative di cui al Titolo III della legge n. 300/1970), in ragione della mancata sottoscrizione del contratto collettivo. La Corte, a mezzo di una sentenza manipolativa di tipo additivo, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 19 Stat. Lav., nella parte in cui non prevede che la r.s.a. possa essere costituita anche nel­l’ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell’unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell’azienda. Pertanto, la partecipazione al tavolo negoziale, già prevista come necessaria ma non decisiva, viene elevata a presupposto sufficiente del diritto a costituire r.s.a., così salvaguardando la libertà del sindacato rappresentativo, tanto da avere partecipato alle trattative, di rifiutare contenuti contrattuali ritenuti penalizzanti per i lavoratori rappresentati [10]. Ebbene, nel caso [continua ..]


4. La controversa questione della sottoscrizione per adesione dei contratti collettivi

Infine, merita di essere segnalata un’altra controversa questione affrontata nei due decreti in commento, vale a dire la sottoscrizione per adesione dei contratti collettivi. Si rende opportuno, in tal senso, partire dalla nozione civilistica, di cui al­l’art. 1332 c.c., secondo cui tale contratto si configura qualora contenga una clausola che consenta l’adesione di terzi che, originariamente estranei, possono divenirne parti con una manifestazione unilaterale di volontà. Alla luce di tale nozione, secondo parte della dottrina [25], al fine di ricondurre il contratto sottoscritto successivamente dalle organizzazioni sindacali alla species del contratto per adesione, occorrerebbe verificare se all’interno del CCNL ci sia una clausola che consenta l’adesione per mezzo di una semplice dichiarazione di volontà di soggetti terzi, che, in quanto tali, non abbiano partecipato alla fase costitutiva del contratto. Se non viene prevista una clausola di tal genere, il contratto sottoscritto in un momento successivo non rientrerebbe nella fattispecie di cui all’art. 1332 c.c., ma si prospetterebbe la stipula di un nuovo contratto avente un contenuto identico rispetto a quello sottoscritto dai sindacati stipulanti. Qualora si seguisse tale impostazione dottrinale nelle pronunce in esame – dove le organizzazioni sindacali ricorrenti risultavano essere firmatarie del contratto collettivo proprio per adesione – non essendo presente all’interno del CCNL metalmeccanici del 2016 una clausola che preveda la sottoscrizione per adesione, le oo.ss. Fismic e Ugl non si potrebbero definire firmatarie per adesione del CCNL di settore, ma sarebbero da considerarsi firmatarie di un contratto collettivo di identico contenuto a quello sottoscritto dalle altre organizzazioni. Si ricordi che, nell’esperienza delle relazioni sindacali, si definisce firma per adesione la sottoscrizione di un contratto collettivo che non sia preceduta da una effettiva partecipazione al processo negoziale. Secondo il nuovo testo dell’art. 19 Stat. lav., la firma per adesione non dà titolo, di per sé, ai diritti sindacali previsti dal Titolo III della richiamata legge ed in particolare alla costituzione delle r.s.a. Ciò, però, a meno che la sottoscrizione per adesione sia stata preceduta dalla [continua ..]


5. Una chiosa finale

Nonostante le questioni affrontate dai due decreti in esame si pongano su piani diversi, emerge la criticità di fondo costituita dalla inerzia del legislatore in tema di rappresentatività sindacale e dalla vexata quaestio della misurazione della rappresentatività. Da ciò ne consegue che il diritto vivente sia alla continua ricerca di indici sintomatici della rappresentatività stessa, vista la necessità di provare in giudizio la famigerata partecipazione attiva alla negoziazione. La tematica appare ancor più attuale alla luce del fatto che, oltre alle tradizionali contrapposizioni tra parti datoriali e sindacali, si assiste a frequenti contrasti tra le organizzazioni confederali e quelle tradizionalmente meno rappresentative, ad esempio sul fenomeno dei c.d. “contratti pirata” [29]. Appare, quindi, quanto mai auspicabile un intervento legislativo in materia di rappresentatività sindacale, che perlomeno metta a sistema l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza dell’art. 19 Stat. lav. con i dati empirici rinvenibili dallo studio del mutato assetto delle relazioni industriali e delle peculiarità di determinati settori produttivi.


NOTE