Massimario di Giurisprudenza del LavoroISSN 0025-4959
G. Giappichelli Editore

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Il trasferimento d'azienda nelle procedure concorsuali con finalità conservativa (di Giovanni Zampini, Professore associato di Diritto del lavoro – Università Politecnica delle Marche)


L’articolo affronta il tema del trasferimento d’azienda nelle procedure concorsuali con finalità conservativa contemplate nel nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, sottolineandone criticamente, alla luce dei principi eurounitari, gli aspetti di continuità e quelli di discontinuità rispetto al precedente assetto normativo.

Transfer of undertaking in the insolvency procedures for preservation purposes provided by the new italian bankruptcy code

The article deals with the issue of transfer of undertaking in the insolvency procedures for preservation purposes provided by the new italian bankruptcycode, criticallyunderlining, in the light of European Union principles, the aspects of continuity and discontinuity with respect to the previous regulatory framework.

SOMMARIO:

1. Il trasferimento d’azienda in crisi nella dialettica tra diritto euro­unitario e diritto interno - 2. Il trasferimento dell’azienda in crisi nelle procedure con finalità conservativa previste dal nuovo codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (d.lgs. n. 14/2019). Le ipotesi di applicazione - 3. Segue: il confronto sindacale e la contrattazione collettiva - NOTE


1. Il trasferimento d’azienda in crisi nella dialettica tra diritto euro­unitario e diritto interno

La disciplina del trasferimento di imprese in stato di insolvenza si presenta, rispetto alla regolamentazione prevista per le aziende in bonis, come un micro-siste­ma o “blocco normativo” autonomo [1], espressione della storica tendenza del legislatore ad introdurre, in questi casi, un regime parallelo a quello generale. Si tratta, tuttavia, di un blocco “non monolitico” [2], ma “poliedrico”, le cui diverse sfaccettature sono venute dipanandosi, nel corso degli anni, in seguito ad un intenso – e tuttora perdurante – confronto tra quattro attori: il legislatore europeo, la Corte di Giustizia, il legislatore ed i giudici nazionali. Punto di partenza del discorso è l’allarme sociale generato dalla crisi d’impresa, che minaccia gravemente molteplici interessi. Non si tratta solo dell’interesse dei creditori (socialmente avvertito da più antica data) alla riscossione di quanto loro dovuto, ma anche di quello dei lavoratori all’occupazione, da considerarsi insieme alle “ripercussioni che la crisi d’impresa può provocare entro il sistema economico, negli squilibri che in esso può determinare, nelle crisi aziendali a catena che può generare” [3]. Storicamente al conflitto di interessi fra imprenditore dissestato e i suoi creditori, che il fallimento risolve a vantaggio dei secondi, si sovrappone così un secondo conflitto di interessi fra creditori e dipendenti dell’imprenditore dissestato, che il fallimento risolve a vantaggio dei primi. Da tempo sono state quindi introdotte procedure concorsuali alternative al fallimento, dirette a contemperare l’esigenza di proteggere i creditori con quella di scongiurare la dissoluzione dell’impresa. Ora, il primo intervento del legislatore continentale nella materia che qui interessa può individuarsi nella direttiva 77/187/CEE, che – come noto – non si occupa­va espressamente delle vicende circolatorie dell’impresa in crisi. A tale vuoto normativo ha supplito la giurisprudenza comunitaria, che ne ha precisato l’ambito di operatività. I giudici di Bruxelles hanno, in primo luogo, riconosciuta la natura “imperativa” delle norme europee in questione [4], con la conseguenza che l’attuazione dei diritti da queste conferiti ai lavoratori non può – almeno in linea di principio [continua ..]


2. Il trasferimento dell’azienda in crisi nelle procedure con finalità conservativa previste dal nuovo codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (d.lgs. n. 14/2019). Le ipotesi di applicazione

Sullo sfondo del quadro giuridico eurounitario così delineato, si è inserito il nuo­vo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (c.c.i.i., disciplinato dal d.lgs. n. 14/2009), in cui sono contenute novità di rilevante impatto sistemico sia sul diritto fallimentare e del lavoro in genere, sia sulla specifica normativa del trasferimento d’azienda [19]. Per quanto specificamente attiene alle vicende circolatorie dell’azienda in crisi, il legislatore delegato del 2019 distingue – in attuazione degli illustrati dicta della giurisprudenza eurounitaria – tra procedure cc.dd. “conservative” e procedure cc.dd. “liquidatorie”. Le prime prevedono la continuità dell’attività imprenditoriale per sal­vaguardarne il patrimonio in vista d’una sua futura cessione. Le seconde sono essenzialmente finalizzate alla soddisfazione dei creditori mediante la disgregazione del complesso aziendale. In entrambi i casi la contrattazione collettiva ha un fonda­mentale ruolo di ridefinizione delle tutele, che si calibra in rapporto ai diversi contesti normativi. Le procedure cc.dd. conservative sono riconducibili al concordato preventivo in regime di continuità indiretta ex art. 84, comma 2, c.c.i.i., con trasferimento di azien­da successivo all’apertura del concordato stesso (lett. a); omologazione di accordi non liquidatori di ristrutturazione dei debiti (lett. b); amministrazione straordinaria, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell’attività (lett. c). In tali procedure può essere “raggiunto un accordo […] con finalità di salvaguardia dell’occu­pazione” che, “fermo il trasferimento al cessionario dei rapporti di lavoro”, garantisca l’“applicazione” dell’art. 2112 c.c. “per quanto attiene alle condizioni di lavoro, nei termini e con le limitazioni previste dall’accordo medesimo, da concludersi anche attraverso i contratti collettivi ex art. 51, d.lgs. n. 81/2015” (art. 47, comma 4 bis, legge n. 428/1990, come modificato dall’art. 368, comma 4, lett. b), d.lgs. n. 14/2019). Prima di analizzare nel dettaglio le caratteristiche dei citati “accordi con finalità di salvaguardia dell’occupazione”, è [continua ..]


3. Segue: il confronto sindacale e la contrattazione collettiva

Nel contesto descritto, il c.c.i.i. continua a promuovere ad ampio raggio il ruolo del confronto sindacale e della contrattazione collettiva in ogni tipo di procedura concorsuale (liquidatoria e non), conferendole nei confronti dei diritti previsti dalla direttiva eurounitaria e dall’art. 2112 c.c. un rilevante potere di deroga, che si modula in rapporto alle diverse fattispecie. In particolare, l’art. 191 c.c.i.i. richiama l’art. 47, legge n. 428/1990, che viene contestualmente modificato in più parti. È stato inserito, anzitutto, un comma 1 bis, il quale prevede che, nei casi di trasferimenti di aziende nell’ambito delle procedure di regolazione della crisi e dell’in­solvenza disciplinate dallo stesso c.c.i.i., la comunicazione dell’intenzione di effettuare il trasferimento (da inviare alle r.s.u. ovvero alle r.s.a. o ai sindacati di categoria) non deve necessariamente essere fatta dal cedente e dal cessionario, ma anche solo da chi intenda proporre l’offerta di acquisto dell’azienda o la proposta di concordato preventivo concorrente con quella dell’imprenditore. In tal caso, poiché la comunicazione viene fatta in via preventiva quando il trasferimento dell’azienda ancora non vi è stato, “l’efficacia degli accordi sindacali di ri-modulazione delle tutele di cui ai successivi commi 4 bis e 5 può essere subordinata alla successiva attribuzione dell’azienda ai terzi offerenti o proponenti” (art. 368, comma 4, lett. a), c.c.i.i.). L’abbandono dell’obbligo congiunto – che non riguarda, stando alla lettera della legge, l’ipotesi di “affitto di azienda” – risponde evidentemente all’esigenza di rendere più semplice lo svolgimento degli obblighi di informazione sindacale all’inter­no di procedure competitive, in cui assume rilevanza centrale non solo l’offerta economica, ma in taluni casi anche quella relativa al mantenimento dell’occupa­zione, da concordarsi con le organizzazioni sindacali. La semplificazione comunque – come è stato correttamente osservato – “è parziale”, poiché riguarda, in conformità col dritto eurounitario, “i soli obblighi di informazione, e non quelli di consultazione”, che continuano, invece, a gravare congiuntamente sul cedente e sul [continua ..]


NOTE