Massimario di Giurisprudenza del LavoroISSN 0025-4959
G. Giappichelli Editore

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La valutazione della responsabilità soggettiva del datore di lavoro nella determinazione del risarcimento per licenziamento illegittimo: i confini del rischio d'impresa (di Giovanni Fiaccavento, Dottorando di ricerca in Diritto delle Persone, delle Imprese e dei Mercati – Università degli Studi di Napoli “Federico II”)


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Cassazione civile, Sez. lav., 16 gennaio 2020, n. 822 – Pres. V. Di Cerbo-Rel. G. Raimondi

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Il quantum di risarcimento spettante al lavoratore in conseguenza di un licenziamento illegittimo deve basarsi anche sulla verifica dei profili di responsabilità soggettiva del datore di lavoro, non dovendo far rientrare nel rischio d’impresa tutte le conseguenze economiche determinatesi in conseguenza di un provvedimento espulsivo adottato in ottemperanza ad una norma di legge. (Nel caso di specie la Suprema Corte, ritenuto insussistente alcun profilo di responsabilità soggettiva del datore di lavoro, ha accolto il ricorso di una società concessionaria di un servizio di trasporto pubblico che aveva licenziato un proprio dipendente per inidoneità completa in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 6, all. A) del d.m. n. 88/1999 e che, in seguito ad una diversa valutazione di idoneità al servizio ad opera del Giu­dice del merito, era stata condannata al pagamento di un risarcimento pari a tutte le mensilità di retribuzione perse dal lavoratore nel periodo intercorso tra il licenziamento e la pronuncia giudiziale).

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SOMMARIO:

1. Il caso - 2. La normativa di riferimento ed il motivo di ricorso accolto dalla Corte di Cassazione - 3. Le motivazioni della Corte - 4. Alcuni spunti di riflessione sul rischio d’impresa: la valutazione dei profili di responsabilità del datore di lavoro - 4.1. Segue: la sterilizzazione delle conseguenze economiche dei tempi della giustizia - NOTE


1. Il caso

La pronuncia in commento, affrontando una delle peculiarità del rapporto di lavoro nel settore dei trasporti (nella specie l’accertamento dell’idoneità al servizio degli autisti dipendenti da aziende concessionarie dei servizi di pubblico trasporto), consente di svolgere una riflessione sul c.d. rischio d’impresa gravante sul datore di lavoro e sulla riconducibilità in tale ambito delle conseguenze dei tempi della giustizia. Il caso concreto che ha dato origine alla controversia oggetto della sentenza in analisi attiene alla legittimità di un licenziamento irrogato da parte di una società privata concessionaria di un servizio di trasporto pubblico nei confronti di un autista per inidoneità definitiva alle mansioni assegnate, in seguito all’accertamento medico effettuato dalla Direzione Sanitaria delle Ferrovie dello Stato [1]. Il lavoratore, impugnato il licenziamento, otteneva in primo grado l’accogli­mento del proprio ricorso con annullamento del provvedimento espulsivo ed il riconoscimento a titolo risarcitorio di cinque mensilità della retribuzione globale di fatto. La sentenza del Giudice di prime cure, sconfessando gli esiti dell’accertamento avvenuto presso le sedi della Direzione Sanitaria delle Ferrovie dello Stato (in primo e secondo grado), escludeva – sulla base di una consulenza tecnica d’ufficio – che la patologia da cui era affetto il lavoratore avesse determinato la sua inidoneità definitiva all’espletamento delle mansioni di autista. Il Tribunale, nel contempo, mitigava la responsabilità oggettiva del datore di lavoro, rilevando che quest’ultimo si era attenuto alla disposizioni vigenti in materia e riteneva di condannarlo ad un risarcimento nella misura minima prevista ex lege (pari a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto) [2] e ciò nonostante la durata patologica del giudizio di ben otto anni. Avverso la sentenza di primo grado interponevano appello sia il lavoratore che la società datrice di lavoro. La Corte di Appello all’esito del giudizio confermava la decisione del Tribunale in ordine alla illegittimità del licenziamento e, in parziale riforma della sentenza gravata, condannava il datore di lavoro al pagamento di tutte le mensilità di retribuzione maturate dall’agosto 2006 al novembre 2014. La misura risarcitoria [continua ..]


2. La normativa di riferimento ed il motivo di ricorso accolto dalla Corte di Cassazione

Prima di procedere all’analisi della parte motiva della sentenza in commento, è opportuno in questa sede riferire brevemente il quadro normativo che regola il rapporto di lavoro dei dipendenti da società concessionarie di servizi di trasporto pubblico in riferimento alla verifica dell’idoneità al servizio [3]. Il d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, in ragione delle caratteristiche dell’attività di tra­sporto pubblico, svolta anche da soggetti privati, ha delegato al Ministero dei Trasporti l’adozione di apposite norme volte alla predisposizione delle regole inerenti all’accertamento dell’idoneità fisica e psico-attitudinale al servizio per il personale addetto ai pubblici esercizi di trasporto [4]. In ragione di predetta delega, il Dicastero competente ha adottato il decreto 23 febbraio 1999, n. 88, contenente nell’allegato A) i criteri e le modalità per le verifiche dell’idoneità di suddetto personale. A tal proposito, il decreto n. 88, cit., all’art. 6 dell’allegato A) ha individuato nella Direzione Sanità delle Ferrovie dello Stato e nelle sue dipendenze periferiche il soggetto competente a svolgere «prioritariamente» gli accertamenti medici per il possesso dei requisiti di idoneità fisica e psichica del personale [5]. Solo «all’occor­renza e qualora tecnicamente possibile», gli stessi accertamenti di natura sanitaria sono stati rimessi agli organi del Servizio Sanitario Nazionale, sempre nel rispetto dei criteri e delle modalità individuate dal regolamento di cui allo stesso d.m. n. 88/1999 [6]. Proprio la violazione e falsa applicazione delle norme appena citate è stata sottoposta all’attenzione dei Giudici di legittimità. Dalla parte motiva della sentenza si evince che sia stato dato giusto rilievo a quanto sostenuto dalla società in ordine alla lettura delle norme di cui all’allegato A) del d.m. n. 88/1999, nel senso che le stesse conducessero alla sufficienza e vincolatività del giudizio espresso dalla commissione medica della Direzione sanitaria di Rete Ferroviaria Italiana, senza che al datore di lavoro potesse essere addebitata alcuna responsabilità per gli eventuali errori commessi in quella sede [7]. Tale circostanza doveva essere dedotta dalla considerazione che la normativa citata nel settore [continua ..]


3. Le motivazioni della Corte

I Giudici della Suprema Corte, pur nella continuità con un orientamento della propria giurisprudenza che ritiene non vincolante il parere della commissione medica individuata ex lege nel settore dei trasporti pubblici (in concessione) per il giudice di merito investito della questione [10], ha accolto il suesposto motivo di ricorso della società datrice di lavoro e cassato con rinvio la sentenza della Corte di Appello. Tale statuizione della Corte di Cassazione è frutto di un iter logico-argomen­tativo che, fatte salve le premesse di non vincolatività di cui sopra, ha valorizzato il contesto normativo nel quale l’intera vicenda si inserisce. Un insieme di norme speciali giustificate dalla peculiarità del servizio di trasporto «cogenti per il datore di lavoro quanto all’organo deputato agli accertamenti ed alla relativa procedura». La sentenza in commento ha, infatti, ritenuto che la formulazione dell’art. 6, allegato A), d.m. n. 88, cit., sia chiara nel definire un obbligo a carico del datore di lavoro che deve attenersi alle valutazioni rese dalla Direzione Sanità di Rete Ferroviaria Italiana ed adottare «i provvedimenti di competenza» per la gestione del rapporto di lavoro del proprio dipendente ritenuto inidoneo all’e­spletamento delle mansioni assegnategli. Il linguaggio «imperativo» della norma citata, ha affermato la Cassazione, si muove in assoluta coerenza con l’impianto normativo complessivo predisposto a salva­guardia di valori, espressi a livello costituzionale, di tutela della vita e dell’integrità fisica delle persone. L’espressione di un obbligo a carico del datore di lavoro, tenuto a rivolgersi prioritariamente alle strutture di Rete Ferroviaria Italiana, è frutto della volontà espressa dal legislatore di affidare la valutazione della idoneità fisica del personale ad una struttura che è titolare di un’intrinseca professionalità «difficilmente esercitabile dalle altre strutture sanitarie esistenti». La possibilità di un accertamento degli altri organi del SSN, all’occorrenza e ove tecnicamente possibile, va pertanto intesa quale mera previsione residuale destinata ad operare solo per il caso in cui non si possa procedere con l’ipotesi prioritaria perché, ad esempio, non esistano strutture [continua ..]


4. Alcuni spunti di riflessione sul rischio d’impresa: la valutazione dei profili di responsabilità del datore di lavoro

La pronuncia della Cassazione in commento interviene sulla questione della misura del risarcimento da riconoscere al lavoratore in seguito alla dichiarazione di illegittimità di un licenziamento ed alla valutazione, in tale ambito, dei profili di responsabilità soggettiva del datore di lavoro. Nella parte motiva della sentenza, i Giudici della Suprema Corte hanno fatto applicazione di consolidati principi della propria giurisprudenza e di quella costituzionale, riconducendo il risarcimento nell’ambito del rischio d’impresa connaturato all’esercizio dell’attività economica da parte dell’imprenditore. Seppur coerentemente con tali principi, la sentenza in commento, incentrata su di una questione risalente nel tempo, si segnala per un approccio nomofilattico volto al contemperamento delle conseguenze di tipo sanzionatorio con la verifica del grado di effettiva libertà concesso al datore di lavoro nell’esercizio delle sue prerogative. Sotto questo profilo, la decisione si muove nel solco di una pacifica giurisprudenza che, riferendosi ad ipotesi simili a quella oggetto del giudizio, ha ritenuto non vincolanti per il giudice del merito gli accertamenti sanitari posti in essere da soggetti all’uopo individuati dal legislatore ed ha riconosciuto la generica sussistenza del principio del rischio d’impresa in capo al datore di lavoro il quale, ignorando che l’esito della procedura amministrativa prevista dalla legge non è incontrovertibile in sede giudiziale, ha comunque deciso di operare un licenziamento [14]. È indubbio che nella predisposizione delle tutele per i licenziamenti ritenuti illegittimi il legislatore abbia inteso far ricadere gli effetti economici della situazione di incertezza – nel caso de quo conseguente alla possibilità che l’inidoneità al servizio accertata con la procedura di cui all’art. 6 del d.m. n. 88/1999 venga successivamente ritenuta dal giudice insussistente – sul datore di lavoro, al fine di tutelare il lavoratore, c.d. contraente debole del rapporto di lavoro. A partire dal testo originario dell’art. 18 della legge n. 300/1970, infatti, per sanzionare la condotta illegittima dell’imprenditore, il legislatore ha previsto una misura minima del risarcimento pari a cinque mensilità di retribuzione, prescindendo tanto dal tempo trascorso tra il licenziamento e [continua ..]


4.1. Segue: la sterilizzazione delle conseguenze economiche dei tempi della giustizia

L’arresto giurisprudenziale che qui si annota pone in essere un tentativo di conciliazione non solo delle diverse esigenze sottese al rapporto di lavoro ma anche di quelle “ordinamental-processuali” che coinvolgono l’accertamento giudiziale e che, anche in considerazione dei tempi di svolgimento di quest’ultimo, impattano in misura consistente sulla dimensione aziendale. La sentenza della Corte di Appello, cassata dalla Cassazione qui in analisi, è intervenuta un decennio dopo l’irrogazione del licenziamento ed ha fatto ricadere integralmente il costo del tempo trascorso sul datore di lavoro. Nella configurazione che della questione ha operato la sentenza di merito, il rischio d’impresa dell’imprenditore non si è determinato soltanto per aver seguito una norma di legge che lo obbligava ad affidare l’accertamento di natura sanitaria ad un organo predeterminato ed a prendere i conseguenti provvedimenti necessari nei confronti del dipendente, ma ha incluso altresì gli otto anni che il Tribunale ha impiegato per emettere la propria decisione ed i successivi due che, allo stesso fine, sono necessitati alla Corte di Appello. Un lasso temporale, quello intercorso tra l’avvio del procedimento giudiziario e la sua definizione (allo stato ancora non conclusasi) che nel caso concreto è già andato ben oltre quella “ragionevole durata” predicata dalla nostra carta Costituzionale [19] e dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo ed il cui mancato rispetto ha provocato, più volte, una condanna dell’Italia da parte della Corte Cedu [20]. Il mancato rispetto, nel caso concreto, del c.d. “giusto processo” è direttamente evincibile dal raffronto tra la durata delle varie fasi del procedimento giudiziale ed i ter­mini che sono stati individuati dalla legge 24 marzo 2001, n. 89 [21]. Quest’ultima, concepita per rendere operativo un principio nazionale ed europeo di natura esclusivamente programmatica, ha posto un rimedio effettivo [22] alle ripetute violazioni determinate dal sistema giudiziario italiano, cronicamente afflitto dal problema della sua eccessiva lentezza [23], stabilendo la possibilità di richiedere un’equa riparazione nel caso in cui i processi abbiano una durata superiore a tre anni per il primo grado, superiore a due per l’appello e superiore ad [continua ..]


NOTE
Fascicolo 4 - 2020