Massimario di Giurisprudenza del LavoroISSN 0025-4959
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Sussiste la responsabilità solidale del committente per le omissioni contributive del subappaltatore, anche se il contratto di appalto vieta il subappalto (di Maria Agliata, Assegnista di ricerca – Università Politecnica delle Marche)


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Cassazione civile, Sez. lav., 25 ottobre 2019, n. 27382 – Pres. Manna-Rel. D’Antonio-P.M. Celeste

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Ai sensi dell’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, sussiste la responsabilità solidale del committente in caso di omissioni contributive del subappaltatore, anche ove sia stato convenuto il divieto di subappalto. Ciò in ragione della ratio della norma, da individuarsi nell’esigenza di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione vadano a danno dei crediti dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale, nonché della natura indisponibile dell’obbligazione contributiva, derivante dalla legge e di cui è titolare l’ente previdenziale, che va tenuta distinta rispetto a quella retributiva.

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SOMMARIO:

1. Il caso - 2. L’articolata evoluzione normativa dell’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 - 3. La ratio e l’ambito di operatività della responsabilità solidale nell’interpretazione giurisprudenziale - 4. I confini della responsabilità del committente nel caso di omissioni contributive - NOTE


1. Il caso

Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di responsabilità solidale del committente per omissioni contributive del subappaltatore ai sensi dell’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, fornendo interessanti indicazio­ni riguardo all’operatività del vincolo di solidarietà in presenza di espressa pattuizione di divieto di ricorso al subappalto che, sebbene riferite alla versione della nor­ma precedente alle modifiche introdotte dal 2012 in poi, appaiono di interesse anche con riferimento a quella vigente. Nel caso di specie la società ricorrente, che aveva appaltato l’esecuzione di alcuni lavori ad altra società, ha impugnato la sentenza della Corte di Appello di Torino, che l’aveva condannata quale responsabile in solido al pagamento degli importi dovuti per l’omissione contributiva accertata dall’INPS, in relazione a lavoratori utilizzati da una terza società in regime di subappalto: ciò in forza del disposto di cui all’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, il quale nella formulazione applicabile ratione temporis disponeva che “in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti” (art. 29, comma 2, nella versione modificata con l’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 251/2004 e con l’art. 1, comma 911, legge n. 296/2006). In particolare, a fondamento dell’impugnazione, la società ricorrente lamentava di essere stata condannata sulla base di una sorta di responsabilità oggettiva, avendo la Corte territoriale deciso dando rilievo alla mera sussistenza dell’appalto e non an­che alle ulteriori circostanze, pure dedotte in giudizio, secondo cui la committente aveva sempre ritenuto che i lavoratori impiegato fossero dipendenti della società appaltatrice, sul presupposto che era quest’ultima a chiedere l’autorizzazione per il loro ingresso al lavoro, e che in ogni caso il contratto d’appalto vietava espressamente il subappalto e la cessione dei lavori salvo il consenso preventivo, che tuttavia non era mai stato richiesto, con [continua ..]


2. L’articolata evoluzione normativa dell’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003

Sebbene stringate e prima facie lineari, le argomentazioni impiegate dalla Corte presentano spunti ed implicazioni sistematiche non trascurabili, per la cui comprensione è opportuno ripercorrere l’evoluzione normativa della disciplina contenuta nel­l’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, norma che, al pari di altre in qualche modo ricollegate a “snodi chiave” della materia lavoristica, è stata incisa nel tempo da molteplici interventi modificativi, motivati non solo dall’intento di eliminare alcune criticità applicative, ma anche dall’avvicendarsi di “diverse impostazioni politiche in ordine al tema del decentramento produttivo ed a quello della definizione dei relativi livelli di tutela da accordare ai lavoratori” [1] in questo ambito. Coerentemente con lo spirito del d.lgs. n. 276/2003 [2], che come noto ha introdotto un rinnovato sistema di strumenti (somministrazione, appalto, distacco) volti a favorire la dissociazione tra titolarità formale e utilizzazione del rapporto di lavoro [3], l’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 ha “riscritto” la disciplina della posizione giuridica dei lavoratori impiegati in appalto, sostituendo la tutela fino a quel momento accordata dalla legge n. 1369/1960 della parità di trattamento normativo ed economico con i lavoratori del committente, con quella, meno intensa [4], della responsabilità solidale del committente per il pagamento dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali dovuti [5]. Al riguardo, non a caso è stato osservato come il regime introdotto nel 2003 sia andato a costituire “una sorta di garanzia mediana” tra quello abrogato della legge del 1960, e l’altro, rimasto invece operante, dell’art. 1676 c.c. [6], prevedendosi “una responsabilità solidale fra appaltante e appaltatore per il debito, relativo al solo trattamento retributivo (non più all’intero trattamento economico e normativo ex articolo 3, legge n. 1369/1960) dell’appaltatore verso il lavoratore (questi non gode più di un diritto alla parità di trattamento con i dipendenti del committente)”; tuttavia “la solidarietà … si estende a tutto il debito retributivo e contributivo e non è contenuta nei limiti del debito che il [continua ..]


3. La ratio e l’ambito di operatività della responsabilità solidale nell’interpretazione giurisprudenziale

Questa succinta ricostruzione delle vicende dell’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, evidenzia le difficoltà di comporre le diverse istanze sottese alla norma e di tracciare confini chiari all’ambito di operatività del vincolo di solidarietà. Al riguardo, tanto più importante è stato l’apporto ermeneutico fornito della giurisprudenza, che, chiamata a pronunciarsi su svariati aspetti relativi alla disciplina, ne ha ricostruito la ratio, da individuarsi nell’esigenza di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei crediti dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale; il che in ultima istanza si traduce nella finalità, enfatizzata anche nella pronuncia in commento, di indurre “ogni singolo soggetto che interviene nell’operazione di decentramento” a selezionare “controparti contrattuali che offrano garanzie sufficienti di un’attenta, rigorosa, responsabile gestione dei rapporti di lavoro” onde “realizzare un decentramento virtuoso, sulla scorta della considerazione che la prima e migliore tutela per i lavoratori deriva dal fatto che il loro datore di lavoro sia serio, affidabile, ossia, in un’espressione, econo­micamente solido” [18]. In base a tale prospettiva ricostruttiva l’imposizione del vincolo della solidarietà in capo ai committenti posto a tutela dei lavoratori – su cui grava comunque un onere della prova non sempre agevole, in particolare nel caso in cui siano stati impiegati in un subappalto e vogliano far valere la responsabilità solidale del committente [19] – appare controbilanciato, oltre che dalla possibilità di rivalersi in regresso nei confronti degli altri obbligati, anche dalla previsione di un limite temporale all’ope­ratività della responsabilità, il che complessivamente è stato considerato “assicurare una compatibilità con i principi costituzionali del diritto di difesa e di parità delle parti, soprattutto se sorretta da un’interpretazione rigorosa dell’area dei debiti garantiti” [20]. Al riguardo, la Corte costituzionale si è spinta ancora più in là, affermando un principio la cui portata va oltre la [continua ..]


4. I confini della responsabilità del committente nel caso di omissioni contributive

Premesso questo quadro generale in ordine alla ratio e all’operatività della disciplina di cui all’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, la Corte ha affrontato la questione se il committente possa o meno essere considerato responsabile in solido per le omissioni contributive del subappaltatore, pur avendo provato a cautelarsi vietando il ricorso al subappalto; questione che, invero, attiene a quella più generale dell’atteggiarsi del vincolo di solidarietà in capo al committente nei casi in cui lo stesso dimostri di essersi attivato per controllare e sanzionare gli inadempimenti dei propri partner commerciali, senza riuscire in concreto ad evitarli. La Corte perviene alla conclusione di ritenere sussistente la solidarietà [24] anche in tali ipotesi, non lasciando margini né attribuendo particolare rilievo a valutazioni in ordine alla condotta e al grado di diligenza del committente nella gestione dell’e­sternalizzazione. Aspetto qualificante l’iter argomentativo della pronuncia è che a suo fondamento la Corte pone una lettura particolarmente rigorosa della disciplina di cui all’art. 29, comma 2 d.lgs. n. 276/2003, “raccordando” – e in qualche modo amplificando – la funzione di tutela ivi disposta alla luce della peculiarità dei crediti contributivi nel caso di specie rivendicati, da tenersi distinti da quelli retributivi, poiché discendenti da due rapporti che sebbene connessi sono autonomi [25]: solo il primo dei due, infatti, ha fonte legale e natura indisponibile, perseguendo l’interesse generale al finanzia­mento della gestione assicurativa previdenziale, il che ne impedisce a monte l’assog­gettamento a qualsivoglia facoltà dispositiva, rendendo dunque del tutto irrilevante la pattuizione del divieto di subappalto. Considerata alla luce della ratio e delle finalità dell’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 nei termini sopra ricostruiti, la conclusione così adottata appare in linea di massima condivisibile, per cui se la previsione della responsabilità solidale si giustifica nell’ottica di assicurare una tutela “rafforzata” in favore dei lavoratori impiegati nell’appalto e nel subappalto, essa, per essere effettiva e non facilmente eludibile, deve ritenersi operante a prescindere dalla condotta [continua ..]


NOTE
Fascicolo 4 - 2020