Massimario di Giurisprudenza del LavoroISSN 0025-4959
G. Giappichelli Editore

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Essere o non essere? Le prestazioni occasionali in diciasette anni di interventi normativi (di Giada Della Rocca, Ricercatore di Diritto del lavoro – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”)


Il saggio si propone di analizzare l’oggetto e le modalità di esecuzione delle prestazioni occasionali attraverso la ricostruzione della loro travagliata evoluzione normativa, a partire dal d.lgs. n. 276/2003 fino ad arrivare ai più recenti decreti legge emergenziali 2020 sul bonus baby sitter. La vitalità di tale forma di impiego, che consente un utilizzo in ambiti lavorativi tuttora al margine con il lavoro nero, può rappresentare un valido strumento per proteggere l’occupazione in tempi di crisi economica.

To be or not to be? Occasional job performance in 17 years of legislative interventions

The essay aims to analyse the object and methods of execution of occasional services through the reconstruction of their troubled regulatory evolution, starting with Legislative Decree no. 276/2003 up to the most recent 2020 emergency decrees on the baby sitter bonus. The vitality of this form of employment, which allows it to be used in work environments that are still on the fringes of undeclared work, can represent a valid tool for protecting employment in times of economic crisis.

SOMMARIO:

1. Premessa - 2. Nozione e finalità dell’istituto - 3. Qualificazione giuridica della fattispecie - 4. Evoluzione normativa - 5. Bonus Covid-19 baby sitter: dal decreto legge n. 18/2020 (decreto Cura Italia), convertito con modificazioni in legge n. 27/2020 al decreto legge n. 34/2020 (decreto Rilancio) convertito con modificazione in legge n. 77/2020 - 6. Considerazioni conclusive - NOTE


1. Premessa

Indipendentemente dalla produzione legislativa dell’emergenza provocata da Covid-19, deve convenirsi con il fatto per cui nel diritto del lavoro ormai “l’incer­tezza regna sovrana” [1]. Il rilievo nasce dalla considerazione dell’alluvione di provvedimenti legislativi che si susseguono anno dopo anno specialmente sul mercato del lavoro. Ne sono investiti istituti già ampliamente disciplinati, che vengono quindi rimanipolati in continuazione, talvolta anche abrogati e poi reintrodotti, sia istituti nuovi che però vengono ideati spesso in maniera così contorta da lasciare campo aperto ad ogni interpretazione dottrinale e giurisprudenziale. La disciplina delle prestazioni occasionali non fa eccezione a questa tendenza normativa nevrotica: si tratta, infatti, di fattispecie ripetutamente rimaneggiate dal legislatore, a partire dal d.lgs. n. 276/2003 con cui il lavoro occasionale e il lavoro accessorio hanno fatto il loro ingresso nel nostro ordinamento giuridico con un tentativo mal riuscito di tipizzazione [2]. Il lavoro occasionale nacque come un contratto d’opera speciale e il lavoro accessorio come sottospecie del lavoro occasionale, caratterizzato dal pagamento del compenso attraverso i buoni lavoro, i c.d. voucher, e destinato a particolari soggetti. La finalità del legislatore era chiara: da una parte, recuperare nel mercato del lavoro i lavoratori in nero facendoli uscire dall’economia sommersa e, dall’altra, mantenere nel mercato del lavoro soggetti in procinto di uscirne o in difficoltà ad entrarvi [3]. Le due figure hanno convissuto per anni con continui interventi, ora sull’una ora sull’altra prestazione. La stessa occasionalità, carattere peculiare e distintivo del lavoro accessorio, è stata oggetto di rivisitazioni fino alla sua definitiva scomparsa col d.lgs. n. 81/2015 (sebbene sia in re ipsa che il lavoro accessorio si presenti come un lavoro “occasionale”, o discontinuo, saltuario, episodico, o comunque sia non continuativo). A partire da quel momento, la fattispecie del lavoro occasionale accessorio era definita solamente dai limiti economici ai compensi (7.000 euro annui), prescindendo dalla tipologia di attività svolta. Quindi, col Jobs Act il legislatore aveva liberalizzato l’istituto, eliminando i limiti oggettivi e soggettivi e permettendo così [continua ..]


2. Nozione e finalità dell’istituto

La nozione di prestazione di lavoro occasionale di tipo accessorio era stata legislativamente tipizzata dagli artt. 70-73 del d.lgs. n. 276/2003, in conformità con quanto disposto dalla lett. d) dell’art. 4 della legge delega n. 30/2003, che aveva introdotto nell’ordinamento giuslavoristico italiano la disciplina del lavoro occasionale accessorio [5]. Esso costituisce una forma “speciale” di lavoro, caratterizzato, oltre che da un residuale ambito applicativo, da un sistema di pagamento del compenso attraverso i buoni lavoro (voucher). Il lavoro occasionale accessorio, alle origini, consisteva in una particolare modalità di prestazione lavorativa e prescindeva dalle tradizionali qualificazioni (subordinato, autonomo e autonomo parasubordinato), in quanto provvisto di una propria disciplina semplificata [6]. La finalità era quella di regolamentare prestazioni lavorative, definite appunto accessorie, non riconducibili a forme tipiche di contratto di lavoro in quanto svolte in modo saltuario ed occasionale, nonché di tutelare situazioni non appositamente disciplinate dal legislatore, garantendo ai prestatori di lavoro minime tutele previdenziali ed assicurative. Ancora, per lavoro occasionale ac­cessorio si intendeva il variegato insieme di prestazioni lavorative di natura meramente occasionale che venivano effettuate negli ambiti tassativamente previsti dalla legge. Nella ratio legis originaria, via via superata attraverso reiterati interventi normativi, la disciplina del lavoro occasionale accessorio mirava a regolarizzare le prestazioni occasionali di assistenza alla persona o di cura dei fanciulli e degli anziani, assai frequentemente rese al di fuori di qualsivoglia tipologia contrattuale di lavoro. Il legislatore si era prefissato l’obiettivo di tutelare categorie di lavoratori che altrimenti avrebbero continuato ad operare senza alcuna protezione, incoraggiando, al contempo, l’integrazione lavorativa delle fasce deboli del mercato del lavoro ed incrementando le opportunità lavorative presso le famiglie e gli enti senza fini di lucro, contribuendo, inoltre, a ridurre il tasso di disoccupazione. L’obiettivo dichiarato dal legislatore fu quello di disporre di una regolazione minima assicurando ai lavoratori interessati un minimo di tutele, ad esempio sul piano previdenziale, ad una varietà di micro-rapporti che [continua ..]


3. Qualificazione giuridica della fattispecie

Le prestazioni occasionali erano caratterizzate, almeno inizialmente, dalla selezione di prestatori e utilizzatori; così, il difetto in concreto anche di una sola delle condizioni soggettive, oggettive e quantitative ne impediva la qualificazione e imponeva di classificare l’attività lavorativa svolta in uno dei tipi consentiti, con l’ap­plicazione della relativa disciplina [7]. Evidentemente, quindi, risalta come la problematica inerente la natura giuridica di tale fattispecie, pertanto, non sia fondata soltanto di valenza teorica, ma presenti risvolti pratici di non poco conto che coinvolgono la disciplina sostanziale applicabile. È per questo che il lavoro occasionale di tipo accessorio, sin dal suo avvento, è stato al centro di una accesa diatriba dottrinaria circa la sua natura giuridica. Parte della dottrina ha ritenuto il lavoro occasionale accessorio prestazione lavorativa “posta al di fuori sia della disciplina della subordinazione che di quella del­l’autonomia lavorativa, poiché collocata, quantitativamente e non qualitativamente, potendo, tale prestazione di lavoro, come tutte del resto, essere resa sia con che senza vincolo di subordinazione, al di sotto della soglia di rilevanza (percepimento di compensi inferiori al limite legale nel corso dell’anno solare, nei confronti di ciascun committente) ai fini sussuntivi quanto nell’uno quanto nell’altro genus contrattuale di prestazione di lavoro” [8]. La dicitura generica “committente”, che richiamava una figura contrattuale tipica del lavoro autonomo, non doveva trarre in inganno. Le prestazioni di lavoro occasionale accessorio non erano riconducibili ad attività suscettibili di inquadramento nel lavoro autonomo o in quello subordinato, risolven­dosi in prestazioni di lavoro rese con modalità di esecuzione che avrebbero potuto indistintamente appartenere all’area della subordinazione così come a quella del­l’autonomia e caratterizzanti unicamente dalla loro occasionalità. Le prestazioni occasionali, in altri termini, esulavano (ed esulano) dalle tradizionali qualificazioni (su­bordinato, autonomo, autonomo parasubordinato), in quanto provviste di una propria esaustiva disciplina [9]. Tale ricostruzione circa la natura di mera prestazione lavorativa del lavoro occasionale accessorio, poteva addirittura essere [continua ..]


4. Evoluzione normativa

Abbiamo accennato a come che le prestazioni occasionali abbiano compiuto, nel lasso di tempo trascorso dalla loro introduzione nel nostro ordinamento giuridico con la riforma Biagi del 2003 fino ai più recenti decreti emergenziali Covid-19, un peculiare e turbolento percorso di evoluzione normativa. L’art. 70 del d.lgs. n. 276/2003 forniva una definizione del lavoro occasionale accessorio: “per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne” e nel contempo ne delineava il relativo campo di applicazione nell’ambito dei: “piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l’assistenza domiciliare ai bambini, anziani e alle persone ammalate o con handicap; dell’insegnamento privato supplementare; dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti; della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli; della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà”. Il carattere di “accessorietà” della fattispecie, inoltre, si poteva facilmente trarre dalla norma sul tetto massimo ai compensi fissata dall’art. 70, comma 2: “le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che coinvolgono il lavoratore per una durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare e che, in ogni caso, non danno complessivamente luogo a compensi superiori a € 3.000 sempre nel corso di un anno solare”. In questo contesto normativo un ruolo determinante per la circoscrizione della fattispecie era svolto anche dall’art. 71 che definiva i prestatori di lavoro occasionale accessorio; in tale categoria vi rientravano: “i disoccupati da oltre un anno; casalinghe, studenti e pensionati; disabili e soggetti in comunità di recupero; lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla per­dita del lavoro”. La [continua ..]


5. Bonus Covid-19 baby sitter: dal decreto legge n. 18/2020 (decreto Cura Italia), convertito con modificazioni in legge n. 27/2020 al decreto legge n. 34/2020 (decreto Rilancio) convertito con modificazione in legge n. 77/2020

Il mondo che conoscevamo fino al 23 febbraio 2020 non esiste più. L’Italia, già in crisi economica, con l’arrivo della pandemia del Covid-19, si è trovata davanti ad una delle più grandi sfide di questo secolo: conciliare la salute pubblica con l’eco­nomia [38]. Sfida che la pandemia sta imponendo ad ogni Stato, in quanto tutti stanno facendo i conti con questo terribile evento e ciò comporta inevitabilmente la rimessa in discussione di accordi e patti che reggevano i rapporti tra gli Stati, a partire dal Patto di stabilità. Lo Stato Italiano ha inizialmente messo al primo posto la salute pubblica e, sulla scia della Cina, ha deciso che la politica per contrastare o almeno contenere la pandemia fosse l’isolamento o, quanto meno, nei casi tassativi in cui l’isolamento non fosse possibile, il distanziamento fisico con la sospensione di tutte le attività produttive, tranne quelle essenziali. Questo ha portato a rimettere in discussione tutto ciò che si dava per scontato, dal micro al macro. La sospensione delle attività produttive ha inasprito una crisi economica già conclamata i cui veri effetti non sono ancora immaginabili nel lungo termine e le cui ripercussioni sociali saranno durissime [39]. Intanto, nell’emergenza immediata, il Governo ha approntato una serie di misure che possano tamponare (e rinviare) il problema economico e che cambieranno il nostro rapporto con il lavoro e il ruolo che il lavoro avrà nella nostra vita [40]. Per quanto attiene alle prestazioni occasionali, oggetto di questa trattazione, il decreto legge n. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia), recepito, con modifiche, con la legge n. 27/2020, agli artt. 23 e 25, come successivamente modificati dall’art. 72 del decreto legge n. 34/2020 (c.d. decreto Rilancio) convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, prevede diversi aiuti alle famiglie dei lavoratori che si trovano in difficoltà e dedica particolare attenzione alle norme in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori con figli fino ai 12 anni. In particolare, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione delle scuole di ogni ordine e grado, sono state previste due misure, alternative tra loro: il congedo parentale straordinario per Covid-19 di trenta giorni [41] o il bonus baby sitter per [continua ..]


6. Considerazioni conclusive

Come abbiamo visto, le prestazioni di lavoro occasionale sono state destinatarie di continui innesti normativi che, nel tempo, ne avevano profondamente modificato la originaria fisionomia e collocazione sistematica, sino alla loro inevitabile abrogazione (la giungla normativa era diventata ingestibile ed era prossimo il referendum abrogativo) e all’adozione di un disciplina nuova: le prestazioni occasionali, retribuite sempre attraverso i voucher. Le prestazioni occasionali rappresentano, principalmente, uno strumento utile per soddisfare determinate esigenze di lavoro non stabile. Destinatari precipui sono le famiglie, che se ne possono servire per pagare le saltuarie faccende domestiche o di assistenza (badanti), giardinieri, ripetizioni ed ora baby sitter e, in secondo luogo, può rappresentare uno strumento utile per determinate imprese del settore agricolo, alberghiero e turistico, in termini di accesso al lavoro flessibile a costi ridotti. È evidente, vista la platea di lavoratori cui s’indirizza, che l’istituto, se correttamente utilizzato, potrebbe avere il merito di far emergere il lavoro nero altrimenti sommerso e rappresentare uno strumento di impiego flessibile in situazioni di crisi economica dove il lavoro stabile non può essere garantito. Tuttavia, il nevrotico susseguirsi di modifiche, se non di radicali soppressioni, poi accompagnate da ripristini parziali o totali della normativa in vigore in materia di lavoro occasionale e accessorio, sollecita una riflessione sulle ragioni di un siffatto procedere. L’impressione è che in quello, senza alcuna intenzione polemica, che possiamo definire un andamento carsico dei due istituti – giustamente da considerarsi come intreccio tra specie e sottospecie – è da scorgersi la resistenza di queste forme di lavoro essenzialmente prive di potenziale continuatività, ma comunque specchio di esigenze non artificiose e genuine, a una strategia legislativa non animata da quello che si potrebbe definire realismo finalistico. Strategia non realistica perché, le volte che muove a distruggere quanto in precedenza disciplinato in tema, non tiene conto del fatto che si trova di fronte non già sempre all’esito di situazioni evasive o elusive rispetto alla disciplina garantistica del lavoro dipendente bensì a situazioni alle quali, appunto, per il fatto di difettare di quell’elemento [continua ..]


NOTE
Fascicolo 4 - 2020