Massimario di Giurisprudenza del LavoroISSN 0025-4959
G. Giappichelli Editore

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La libera professione nel ventennio del corporativismo fascista (di Nicola Deleonardis, Dottorando di ricerca – Università degli Studi di Bari, Dipartimento Jonico)


Il saggio intende analizzare la funzione assolta dal libero professionista durante il ventennio del corporativismo fascista e sulle sue ricadute in termini giuridici. Il concetto di libera professione, quale portato sociale e giuridico di una categoria professionale in forte ascesa ma difficilmente organizzabile, si rinnova durante gli anni del regime, divenendo oggetto di particolari attenzioni tese all’inquadramento del prestatore d’opera intellettuale nell’or­dinamento corporativo. Un esperimento arduo, e in parte riuscito, che ha avuto ripercussioni non solo sotto il profilo sindacale ma anche civilistico, sfociando successivamente nel Titolo III del Libro V del codice civile.

The liberal profession in the twenty years of fascist corporativism

The essay intends to analize the role played by the independent professional during the corporativism’s two decades and on its effects in legal terms. The concept of free profession, as a social and juridical result of a professional category rapidly growing but difficult to organize, has gone renewing during the years of the regime, becoming the subject of particular attention aimed at the classification of the intellectual worker in corporate system. An arduous, and partly successful, experiment which had repercussions not only from a trade union but also from a civilian point of view, subsequently resulting in Title III of Book V of the civil code.

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SOMMARIO:

1. Introduzione. L’ambito di ricerca - 2. Il sistema corporativo e il terzo elemento - 3. Il conflitto tra diritto comune e diritto corporativo sull’inqua­dramento sindacale - 4. Le tariffe professionali e la prestazione di lavoro - 5. La legislazione sociale per i liberi professionisti - 6. Le libere professioni nel Codice Civile - 7. Conclusioni - NOTE


1. Introduzione. L’ambito di ricerca

Ricostruire la disciplina giuridica del libero professionista durante il ventennio fa­scista implica preliminarmente individuare la categoria professionale a cui ci si riferisce. Mutuando le parole di Carlo Lega, la libera professione «consiste nello svolgimento di un’attività lavorativa avente natura tecnico-intellettuale, effettuato normalmente in regime di autonomia e condizionato dalla iscrizione in un albo o elenco a sensi di legge, con conseguente inserzione dell’iscritto in un gruppo entificato sub specie di istituzione e con l’acquisizione di un particolare status giuridico» [1]. La definizione, oggi parzialmente valida [2], si inserisce all’interno di un percorso evolutivo su cui hanno inciso profonde “variazioni sul tema”. Sebbene il discorso giuridico sulla libera professione trovi particolare terreno fertile nel ventennio corporativo, possono rintracciarsene dei prodromi già agli inizi del XX secolo, quando il professionista intellettuale stava lentamente acquisendo un proprio peso specifico; un gruppo professionale che, in ogni caso, alle origini del diritto del lavoro era escluso dalla “questione sociale”, quest’ultima circoscritta alla figura del prestatore d’opera e, soprattutto, dell’operaio industriale [3]. All’indomani dell’Unità, infatti, la particolare forma dell’ordinamento misto pub­blico-privato dei liberi professionisti, che si esplicava nella regolamentazione pubblica dell’accesso agli ordini e nell’autonomo governo degli ordini sugli stessi mem­bri [4], non favoriva la vita associativa di categoria. Il libero professionista, sebbene attirasse l’interesse istituzionale per il valore sociale del “servizio” reso, restava esclu­so dalle dinamiche politiche: la strutturazione a livello locale, e non nazionale, degli ordini e dei collegi, nonché l’innato individualismo, peculiare alla professione liberale, privavano la categoria di una rappresentanza forte tale da farsi portatrice di interessi. Un regolamentazione di questo tipo, frammentata e disgregatrice, rispondeva alla logica di evitare la costituzione di ulteriori gruppi di pressione che potessero indebolire il processo di rafforzamento del potere centrale [5], con ovvie ripercussioni sotto il profilo giuridico [6] e [continua ..]


2. Il sistema corporativo e il terzo elemento

«Non può esistere una categoria che eserciti una arte, una professione o un mestiere nel territorio dello Stato che dallo Stato stesso non sia controllata, tutelata e accompagnata verso le proprie aspirazioni in armonia con le aspirazioni delle altre categorie e sempre con il rispetto alle leggi essenziali della vita economica nazionale» [13]. Si è ritenuto di aprire questo paragrafo con le parole del sindacalista e avvocato Salvatore Romano poiché fotografano alla perfezione l’essenza del modello corporativo sostenuto dalla rivoluzione fascista. Il progetto di cui si fanno promotori Alfredo Rocco e Edmondo Rossoni, con l’avallo di Benito Mussolini, prevede infatti la costituzione di un nuovo modo di intendere le funzioni dello Stato [14]. Sulle macerie di un sindacato ormai disintegrato, il fascismo prospetta di costruire un impianto legislativo ex novo che antepone il “bene della Nazione” al bene dei suoi cittadini (o meglio, di una parte di essi). Lo Stato viene inteso da Mussolini come volontà etica universale, legittimato a concedere o sopprimere la libertà, sintesi suprema verso cui incombono doveri e non sorgono diritti. Il bene della Nazione si traduce, pertanto, nell’annichilimento degli scontri sociali, nella compressione di qualsiasi velleità di autodeterminazione – nel lavoro e fuori dal lavoro – e nella ricerca del consenso allo scopo di creare una nuova religione di Stato che, sulla scia della vecchia Roma imperiale [15], avrebbe dovuto condurre il Regno d’Italia all’apogeo della sua potenza. La retorica della romanità diviene strumentale, in alcuni casi, a consolidare la po­sizione dei liberi professionisti nel regime; una retorica che conciliava con le funzioni accordate al lavoro intellettuale nel nuovo ordinamento statuale [16]. Sebbene il ruolo degli intellettuali all’interno del regime non fosse generalmente condiviso in ragione dell’improduttività materiale della prestazione [17], essi giovano di un’atten­zione rinnovata, sia da un punto di vista giuridico che sociale [18]. Nella rivoluzione fascista gli intellettuali si inseriscono quale terzo elemento, quale cerniera capace di congiungere, prevedendone il conflitto, capitale e lavoro; allo stesso tempo le forze del lavoro intellettuale devono convogliarsi verso il [continua ..]


3. Il conflitto tra diritto comune e diritto corporativo sull’inqua­dramento sindacale

Nel sistema corporativo fascista, quindi, l’inquadramento di ogni categoria era un problema da disciplinare e governare. La categoria veniva intesa nel diritto corporativo come un aggregato sociale, i cui individui erano accomunati dalla medesima funzione economico-sociale, svolgendo una medesima attività considerata tipica nell’economia produttiva. Essa però non si realizzava attraverso la somma di interessi individuali ma si contraddistingueva come una «collettività omogenea sfornita di personalità giuridica cui appartiene un interesse tipico» [25]. Ognuna di esse, poiché sprovvista di tale personalità, necessitava obbligatoriamente di una rappresentanza che ne tutelasse gli interessi. Il modello propugnato è quello di superare il concetto di classi sociali, distinte l’un l’altra, ma, al contrario, di inquadrare i fattori della produzione all’interno del sistema corporativo secondo l’identità professionale dei membri. La questione sorgeva, però, quando, nell’analisi delle varie categorie, il corporativismo si trovava ad analizzare quelle che Marcello Zorzenon chiama corpi intermedi, ovvero quei gruppi produttori che per le loro caratteristiche si collocano in un limbo tra categoria del capitale e del lavoro [26]. Una problematica a cui non si era sottratto nemmeno il regolamento sindacale disciplinato dal r.d. n. 1130/1926. Secondo l’art. 11 del regolamento i professionisti impiegati in aziende industriali potevano essere inquadrati sia nelle associazioni sindacali degli impiegati che in quella dei professionisti e artisti, che raccoglieva tutti gli intellettuali nella veste di lavoratori dipendenti e di liberi professionisti. Quando nel 1928 il Ministero delle Corporazioni negò ai chimici impiegati, a differenza di quanto avvenuto l’anno precedente per i giornalisti [27], per i quali si prevedeva oltretutto la stipula di un contratto collettivo di lavoro, la qualifica di liberi esercenti una professione, il giurista Dario Guidi intervenne auspicando un criterio distintivo tra libero professionista e professionista subordinato [28] che avesse un fondamento giuridico e non fosse affidato solo alla sensibilità sindacale, scatenando un certo timore tra i rappresentanti del sindacato intellettuale: il sindacalista Di Giacomo sosteneva la tesi secondo cui il tentativo di trovare i [continua ..]


4. Le tariffe professionali e la prestazione di lavoro

Affinché l’inquadramento sindacale sanzionato per legge manifestasse la propria efficacia era necessario che la prestazione di lavoro del libero professionista fosse disciplinata parimenti, come momento transitorio che precedesse il “regime di collaborazione integrale” [32]. Appurata l’impossibilità di regolamentare i rapporti che intercorrevano tra libero professionista e clientela mediante il contratto collettivo [33], in virtù dell’impossibilità, eccetto per i giornalisti, di ricondurre il contemperamento degli interessi alla contrattazione tra rappresentanza dei datori di lavoro e lavoratori, il regolamento corporativo a cui rimandavano più voci autorevoli si traduceva nella legalizzazione delle tariffe professionali che, in quanto disciplinate direttamente dallo Stato, e quindi non più atti unilaterali degli ordini, potevano surrogare il contratto collettivo e regolamentare l’esercizio professionale dei lavoratori autonomi nell’interesse pubblico nazionale [34]. In realtà la regolamentazione attraverso atti pubblici del tariffario delle “attività liberali” sarà progressivamente allargata a tutte le professioni solo a seguito di diverse e numerose disposizioni legislative. Sulla scia dell’inquadramento sindacale, la criticità si acuiva a seguito del parere del Ministero delle Corporazione che, in merito alle competenze della Magistratura del Lavoro sulle controversie individuali sul lavoro, ex art. 1, r.d. 26 febbraio 1928, n. 471, escludeva il giudizio di merito sugli onorari delle libere professioni dalle suddette competenze del Pretore e del Tribunale. Secondo il Ministero, infatti, gli onorari professionali non erano da intendersi né come contratti collettivi né tantomeno come norme aventi valore di contratti collettivi ai sensi degli artt. 10 e 17 della legge n. 563/1926 e degli artt. 44, 51 e 57 del regolamento attuativo n. 1130/1926, stante la loro natura di atti unilaterali delle associazioni sindacali o degli ordini e dei collegi (attraverso disposizioni legislative) e non di norme emanate dalle Corporazioni, con un’efficacia quindi interna alle organizzazioni sindacali – tra l’altro esclu­sivamente sui minimi tariffari – e non sulla clientela. L’auspicio, de iure condendo, era quello di attribuire alle Corporazioni il [continua ..]


5. La legislazione sociale per i liberi professionisti

Da questi riferimenti trapela un dato che palesa l’inefficienza di un governo totalitario incapace di rispondere alle esigenze e alle necessità, limitandosi in questo spazio all’oggetto della trattazione, dei liberi professionisti. Dietro il velario di una laurea e di un diploma professionale si nascondevano pietose miserie. Molto spesso, infatti, i liberi professionisti si trovavano costretti a svolgere un doppio lavoro, da subordinato e autonomo, a causa delle difficoltà che incontravano nel riuscire ad avere la clientela necessaria al sostentamento proprio e della famiglia. Il fenomeno della disoccupazione [49] per le professioni intellettuali era già stato precedentemente rilevato dal BIT, il quale ne sottolineava la trasversalità a molti paesi e, soprattutto, le difficoltà per arrivare ad una sua completa estinzione. Tali presupposti si basavano sulla differenza insita nelle peculiarità delle diverse tipologie dei lavoratori intellettuali, a seconda che essi potessero disporre di un contratto di lavoro o fossero liberi professionisti. Se per i primi la disoccupazione implicava una “mancanza totale o parziale di impiego”, per i secondi si qualificava come “insufficienza di clientela o guadagni” [50]. Il male della disoccupazione non si riduceva però ad una mera necessità di crescita economica nell’interesse pubblico. Al contrario esso aveva un retrogusto estre­mamente politico e sociale. Il rischio paventato era riconducibile alla possibilità di eccessive esuberanze dei professionisti e accentramenti di attività nelle mani di pochi o degli enti parastatali, capace di originare una radicalizzazione della categoria professionale a dispetto della loro potenziale funzione, ovvero di collante tra datori di lavoro e lavoratori e di futura classe dirigente del regime fascista. In realtà il tentativo di regolamentare il flusso di entrata dei nuovi laureati all’in­terno del mercato dei liberi professionisti fu graduale e progressivo, esautorando lentamente gli ordini e collegi professionali dal ruolo di gestori degli albi professionali: in principio affidando la tenuta di una parte degli stessi agli organi collaterali del sindacato [51], poi, con la legge 25 aprile 1938, n. 897, delegando la tenuta degli albi sino ad allora esclusi dalla tutela pubblica ai sindacati periferici di categoria, in ragione [continua ..]


6. Le libere professioni nel Codice Civile

Nei paragrafi precedenti emerge come è andata plasmandosi nel corso del ventennio una disciplina giuridica del libero professionista, sia nelle sue implicazioni economiche e sociali, sia nella formulazione dottrinaria della natura del rapporto di lavoro. È altrettanto pacifico il tentativo di subordinare il libero professionista alle necessità dello Stato fascista, stante la sua funzione di pubblico interesse, attraverso la regolamentazione degli albi professionali [64] e la statizzazione delle libere professioni. L’assoggettamento della libera professione nel nome della pubblica utilità e l’individuazione della fattispecie della libera professione emergono nel Libro V “Del Lavoro” del Codice Civile, autentico stendardo della Rivoluzione fascista. La prima bozza del libro delle obbligazioni, preparata da un comitato italo-fran­cese nel 1926, venne infatti ritirata dal Ministro Guardasigilli Dino Grandi il 19 ottobre 1939 durante le prime assemblee legislative delle commissioni incaricate all’approvazione del Codice, poiché non rispecchiava il quadro giuridico, politico e sociale imposto dal corporativismo [65]. I lavori preparatori successivi lasciavano dietro una scia di perplessità e dubbio derivante dalla mancata conversione in legge della Carta del Lavoro. Sebbene fosse stata proclamata atto fondamentale del regime, non era mai stata convertita in legge dello Stato. È vero che la legislazione fascista si era sempre ispirata ad essa e la legge 13 dicembre 1928, n. 2832 l’aveva assunta a base di un’ampia delegazione le­gislativa, ma permanevano ovvi dubbi sulla natura giuridica della stessa. Tali dubbi venivano successivamente fugati in occasione dell’approvazione del Libro sulla proprietà (Libro I del Codice del Lavoro), quando il Consiglio dei Ministri approvava – con legge 30 gennaio 1941, n. 14 – la conversione in legge della Carta del Lavoro, erigendola a Costituzione [66] dello Stato fascista, le cui dichiarazioni «costituiscono principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato e danno il criterio direttivo nell’interpretazione e nell’applicazione della legge» [67]. Il conferimento alla Carta del lavoro dell’autorità di strumento di orientamento unitario dei lavori del Codice, rappresenta uno snodo [continua ..]


7. Conclusioni

La disciplina speciale a favore di liberi professionisti nel periodo corporativo se­gna una tappa indelebile nella regolamentazione dell’esercizio della professione: da un lato la disciplina sindacale viene abolita con d.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 369, aleggiando ancora per molto tempo sulle questioni di carattere sindacale [78]; dall’al­tro resiste il Codice Civile, e in esso il Titolo III del Libro sul Lavoro che rappresenta ancora oggi la disciplina generale della libera professione intellettuale. Come una matrioska i principi corporativi hanno contribuito a determinare il piano della codificazione dal particolare al generale, orientando l’asse che regola l’in­tero campo dell’attività economica e giuridica attraverso la disciplina di ogni individuo-produttore nell’interesse unitario della Nazione. In quest’ottica il diritto privato si fonde, ma non si cancella, con il diritto pubblico, riconoscendo la supremazia dell’intesse oggettivo dell’organizzazione della pro­duzione su quello soggettivo e individuale, quest’ultimo che non poteva in ogni caso essere soppresso in ragione della progressiva strutturazione in gruppi di interesse che ormai erano entrati di diritto nel vivere quotidiano della società novecentesca [79]. Sorge negli anni ’20, infatti, l’urgenza di disciplinare un gruppo sociale che viveva autonomamente rispetto agli altri, questi ultimi capaci di dar voce alle proprie rivendicazioni attraverso le rappresentanze di categoria. L’inquadramento sindacale tenta infatti di rispondere innanzitutto ad istanze di natura sociale ed economica, traslando successivamente sul piano giuridico gli imperativi corporativi di cui era intriso il totalitarismo fascista. Tramontato il dogma liberale, eretto sulla manifestazione e tutela della libertà individuale, il fascismo fonda la costruzione del nuovo Stato sul modello corporativo, entro il quale all’espres­sio­ne individuale si sostituisce l’asettico esercizio di una funzione del cittadino in ragione di una solidarietà corporativa pervasiva. È l’obliterazione di ogni principio di autodeterminazione a caratterizzare il sistema corporativo, destituendo l’attività liberale da ogni possibilità di autoregolamentazione e conferendone allo Stato la disciplina. Non è semplice comprendere quale [continua ..]


NOTE
Fascicolo 4 - 2020