Massimario di Giurisprudenza del LavoroISSN 0025-4959
G. Giappichelli Editore

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Le tutele per i riders: soluzioni italiane e straniere a confronto (di Alberto Tampieri)


Lo scritto analizza brevemente l’attuale assetto delle tutele offerte ai c.d. riders dall’ordina­mento italiano, aggiungendo alcune considerazioni, in prospettiva comparata, derivanti da una recente sentenza del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

The protections for the 'riders': a comparison between italian and foreign solutions

This paper briefly analyzes the protection offered by the Italian Labour Law to the so-called “riders”, adding some considerations, in a comparative view, coming from a recent decision of the Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

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SOMMARIO:

1. Introduzione - 2. La sentenza n. 1663-2020 della Suprema Corte: osservazioni critiche - 3. Il problema interpretativo dell'art. 2, d.lgs. n. 81-2015 - 4. La decisione n. 40-2020 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid - 5. Il nuovo Capo V-bis del d.lgs. n. 81-2015 e le modifiche all'art. 2 del decreto - 6. Le prime tutele contrattuali - 7. Conclusioni - NOTE


1. Introduzione

La tutela dei ciclo-motofattorini, o riders – come la stessa Suprema Corte, sebbene con qualche ritrosia, ha cominciato a chiamarli – è ormai divenuta uno degli argomenti di maggiore attualità nell’ambito del diritto del lavoro italiano (e non solo). Questa centralità è giustificata da una serie di valide ragioni, sia giuridiche che sociologiche: l’inquadramento dei riders interessa uno dei temi fondamentali del diritto del lavoro, e cioè quello del rapporto tra subordinazione, autonomia e relative sfumature; dal punto di vista socio-economico, si tratta di una modalità di lavoro molto diffusa in ambito urbano – intensificatasi in tempi di emergenza sanitaria “Covid-19” [1] – che coinvolge fasce di lavoratori giovani, e purtroppo anche meno giovani, non di rado classificabili tra i c.d. working poors. La risposta dell’ordinamento italiano al problema dei riders è stata, almeno al mo­mento, tradizionale, nel senso che ha seguito i consueti canali normativi e giurisprudenziali; volendo, si può aggiungere anche una (limitata) reazione della contrattazione collettiva, della quale dirò qualcosa in chiusura. Iniziando dalla vicenda giurisprudenziale, che ha preso l’avvio dalle note decisioni torinesi sul caso Foodora, merita a mio avviso non solo tentare qualche breve considerazione sulla decisione della Corte di Cassazione 24 gennaio 2020, n. 1663, ma an­che mettere a confronto gli orientamenti italiani, per quanto possibile, con una recente decisione, quasi coeva a quella della Cassazione (17 gennaio 2020), del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.


2. La sentenza n. 1663-2020 della Suprema Corte: osservazioni critiche

La sentenza della Suprema Corte n. 1663/2020 è ampia e ben argomentata, come del resto si conviene alle decisioni di legittimità che affrontano questioni nuove e complesse. Com’è noto, la Corte ha condiviso, in quanto sostanzialmente «conforme a diritto» (punto 56 della motivazione) la decisione della Corte di Appello di Torino nella sentenza n. 26/2019, anche se si è dichiaratamente dissociata dal ragionamento svolto dalla sentenza di appello. In particolare, viene smentita la «riconduzione dell’i­potesi prevista dall’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2015 a un tertium genus, intermedio tra la subordinazione e il lavoro autonomo» (così ancora Cass. n. 1663/2020, punto 56 e punto 12). La conclusione cui giunge la Suprema Corte, pur muovendo da argomentazioni teoriche di elevato livello, si rivela così, alla fine, molto concreta e di buon senso sul piano pratico. Ma non vi è dubbio che la Corte sia stata (e non poco) agevolata dalla circostanza che «contro la sentenza della Corte torinese i lavoratori non hanno proposto ricorso incidentale, non insistendo così sulla loro originaria tesi principale, ten­dente al riconoscimento nella fattispecie litigiosa di veri e propri rapporti di lavoro subordinato» (cfr. punto 14 della motivazione). Dunque, è assolutamente pertinente la domanda (retorica) formulata di recente dalla dottrina, che si è chiesta «quale sarebbe stato il responso della Suprema Corte se la difesa avesse presentato il controricorso» [2]. Ed è altrettanto vero [3] che la risposta si può desumere dalla stessa motivazione di Cass. n. 1663/2020, specialmente là dove la Corte afferma (punto 42): «non può neanche escludersi che, a fronte di specifica domanda della parte interessata fondata sul parametro normativo dell’art. 2094 cod. civ., il giudice accerti in concreto la sussistenza di una vera e propria su­bordinazione (nella specie esclusa da entrambi i gradi di merito con statuizione non impugnata dai lavoratori)» (corsivo mio). Non abbiamo alcuna certezza su come la Suprema Corte si sarebbe pronunciata a fronte di un ricorso incidentale sul punto specifico. Ma tale circostanza ha permesso alla Corte di dire, da un lato, qualcosa in più del necessario, [continua ..]


3. Il problema interpretativo dell'art. 2, d.lgs. n. 81-2015

La rilevanza della questione centrale sull’interpretazione dell’art. 2, d.lgs. n. 81/2015 si sarebbe invece presentata se la Corte avesse dovuto pronunciarsi sul punto specifico dell’accertamento della subordinazione. In quel caso, infatti, la Corte, rifiutando la tesi del tertium genus avanzata in appello, sarebbe stata costretta ad ammettere che l’art. 2, d.lgs. n. 81/2015 è “norma di disciplina” diversa da quelle usuali nel diritto del lavoro: queste ultime infatti prevedono, a fronte di inadempimenti datoriali di vario tipo, la trasformazione o la conversione del contratto di lavoro, pur se è vero che di solito – ma non sempre [5] – questo avviene nell’ambito della stessa subordinazione, e cioè da contratto non standard a contratto a tempo indeterminato (tra le tante, nello stesso d.lgs. n. 81/2015, gli artt. 13, comma 3; 19, commi 1 bis, 2 e 3; 20, comma 1; 21, commi 01, 1 e 2; 22, comma 2). A tali previsioni si è di recente aggiunta l’inedita, e per certi versi sorprendente, norma sulla trasformazione di un contratto a tempo indeterminato in un rapporto di lavoro a termine, per di più nel pubblico impiego [6]. Un altro esempio di trasformazione del rapporto di lavoro viene dall’art. 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 sul lavoro occasionale: la norma è particolarmente pertinente in questa sede, perché riguarda anch’essa una tipologia di lavoro prestata tramite una piattaforma informatica, gestita dall’INPS (cfr. comma 10). Ebbene, l’art. 54 bis prevede, com’è noto, in caso di violazione dei limiti di corrispettivo o di durata della prestazione lavorativa, la (perdita dell’occasionalità e quindi) la trasformazione del rapporto a tempo pieno e indeterminato in via sanzionatoria (comma 20). Viene da chiedersi allora perché mai, invece, l’art. 2, d.lgs. n. 81/2015, espressamente applicabile al lavoro mediante piattaforme anche digitali (comma 1, secondo periodo, aggiunto dal decreto legge 3 settembre 2019, n. 101) si comporti in maniera diversa; certamente, l’accertata eterodirezione di una collaborazione non è ipotesi meno rilevante del superamento dei requisiti di occasionalità. Incidentalmente, dopo la modifica apportata nel 2019 alla [continua ..]


4. La decisione n. 40-2020 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Come accennato, di recente il Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con la decisione 17 gennaio 2020 [8], n. 40 ha assunto una netta posizione sul tema della qualificazione del rapporto di lavoro dei riders. Mediante una lunga e articolata motiva­zione, il Tribunale arriva alla conclusione che «la relación jurídica existente entre Roofoods Spain SL y los repartidores» (appunto i riders) ha «todas las notas o ca­racteres de una relación laboral por cuenta ajena». A questo esito, il Tribunale perviene valorizzando una serie di elementi ritenuti determinanti della natura “per conto altrui” della prestazione lavorativa dei riders: «habitualidad, retribución periódica, dependenciay sujeción a las órdenes e instrucciones empresariales, ajenidad de frutos y riesgos, y carácter personalísimo de la prestación del servicio»; in sostanza, buona parte (ma non tutti) degli elementi che anche la giurisprudenza italiana fa rientrare nel concetto di eterodirezione [9]. Tentando una comparazione, per quanto possibile, tra la sentenza del Tribunale di Madrid e la giurisprudenza torinese nel caso Foodora, si nota come nel caso spagnolo, a differenza di quello italiano (Trib. Torino n. 778/2018, p. 7), la facoltà del rider di non accettare l’incarico ricevuto sia stata ritenuta non decisiva ai fini della qualificazione in termini di autonomia: ciò in quanto – afferma il Tribunale di Madrid – il lavoratore, in tal caso, è soggetto a una penalizzazione economica. Il giudice spagnolo, al contrario, considera decisive ai fini della subordinazione la possibilità di monitoraggio e di valutazione del lavoratore mediante la piattaforma, e soprattutto l’assenza di rischio di impresa in capo al lavoratore; infatti – nota il Tribunale – in caso di inadempimento alla commessa ricevuta, la responsabilità verso il cliente rimane pur sempre del gestore della piattaforma e non del rider. Il Tribunale di Madrid esclude infine la sussistenza, nella specie, di un’ipotesi di lavoro autonomo economicamente dipendente (TRADE), ai sensi dell’art. 11-1 della ley n. [continua ..]


5. Il nuovo Capo V-bis del d.lgs. n. 81-2015 e le modifiche all'art. 2 del decreto

La circostanza che l’art. 2, d.lgs. n. 81/2015 offra una protezione imperfetta e incompleta, almeno per i lavoratori mediante piattaforme digitali, è dimostrata, del resto, dallo stesso intervento legislativo attuato mediante il decreto legge n. 101/2019, che com’è noto ha introdotto nel d.lgs. n. 81/2015 un apposito Capo “V-bis” (art. 47 bis ss.) espressamente dedicato alla tutela dei ciclo-motofattorini che consegnano beni in ambito urbano. Prescindendo dall’analisi, non pertinente in questa sede, delle singole tutele introdotte dal decreto n. 101/2019 [10], della loro efficacia per la condizione dei riders e – ancor prima – delle ragioni di politica del diritto che ne costituiscono il retroterra, mi sembra che il punto decisivo della nuova disciplina sia il passaggio che qualifica espressamente i riders come lavoratori “autonomi” (art. 47 bis, comma 1, d.lgs. n. 81/2015). A quanto pare, siamo di fronte, almeno apparentemente, a una fattispecie non nuova, vale a dire quella dell’estensione ai lavoratori autonomi (o parasubordinati) di una serie (limitata) di tutele tipiche del lavoro dipendente, senza tuttavia alterare la qualificazione giuridica del contratto di lavoro (da ultimo, art. 2 bis, d.lgs. n. 81/2015 e artt. 6 e 7, legge n. 81/2017). Ma allora ritorna la domanda originaria, e cioè quale sia, concretamente, la tutela aggiuntiva offerta ai lavoratori delle piattaforme digitali dall’art. 2, comma 1, seconda parte del d.lgs. n. 81/2015, considerato che, come ammette la stessa Cassazione, non è affatto detto che tutta la disciplina della subordinazione sia applicabile. Tralasciando l’ipotesi di una previsione (l’art. 2 in esame) priva di pratica efficacia [11], e quindi sostanzialmente inutile, restano due le interpretazioni possibili: si tratta di una norma che crea una nuova fattispecie (il tertium genus della Corte di Appello di Torino, e cioè la collaborazione etero-organizzata) [12], oppure, come afferma la Cassazione, una semplice “norma di disciplina”, compatibile con l’autono­mia del rapporto di lavoro [13]. Se però si vuole escludere la prima ipotesi, rimanendo nel solco di una (pluridecennale) opinione dottrinale nel senso della tendenziale riconduzione di tutte le nuove forme di lavoro [continua ..]


6. Le prime tutele contrattuali

Un accenno finale meritano le tutele apprestate dalla contrattazione nazionale, e in particolare l’accordo di rinnovo (18 luglio 2018) del contratto della logistica, il quale prevede, per i riders anche gestiti tramite piattaforme, alcune tutele specifiche circa l’orario di lavoro, la messa a disposizione di DPI ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, l’assicurazione del veicolo a carico dell’azienda, e poco altro. È peraltro evidente che, oltre alle tutele espressamente menzionate, la (ipotetica) applicazione di tale CCNL ai ciclo-motofattorini comporterebbe, come dice espressamente l’accordo di rinnovo, l’estensione di tutte le altre tutele di carattere normativo previste dal contratto, i minimi salariali e le altre coperture assicurative e previdenziali. L’accordo del 2018 ipotizza addirittura una contrattazione di secondo livello, forse pensando ad alcune esperienze locali [17], in realtà decisamente diverse dai consueti contratti territoriali. Il rischio è però che tali disposizioni contrattuali rimangano sulla carta, perché esse postulano l’esistenza della subordinazione, al contrario di quanto espressamente previsto dalla legge (art. 47 bis, d.lgs. n. 81/2015, più volte richiamato). Per cui la tutela contrattuale, specie quella decentrata, che per questi lavoratori sarebbe sicuramente auspicabile, rischia di essere largamente ineffettiva in assenza di decisioni giudiziali (peraltro necessariamente limitate al caso deciso) che superino la qualificazione in termini di autonomia di cui all’art. 47 bis, d.lgs. n. 81/2018. Scelta ben diversa è quella di prendere il contratto collettivo quale semplice “parametro esterno”, ai fini della quantificazione del corrispettivo dovuto ai riders autonomi [18].


7. Conclusioni

In conclusione, nel quadro complessivo delle tutele che si stanno affastellando per i riders tra legislazione, giurisprudenza e contrattazione collettiva, non è affatto remota la possibilità di un conflitto tra le fonti. Al momento, la posizione del legislatore più recente, orientata espressamente nel senso dell’autonomia “garantita” dei rapporti di lavoro, mi sembra quella ispirata dal più ampio buon senso; ma la giurisprudenza, nonostante l’ingombrante presenza dell’art. 2, d.lgs. n. 81/2015, non è affatto (e non si sente) vincolata in sede di qualificazione giuridica del rapporto di lavoro dei riders, come lascia chiaramente intendere Cass. n. 1663/2020. L’impressione complessiva è quindi che la vicenda, almeno sul piano giurisprudenziale, sia soltanto all’inizio.


NOTE
Numero straordinario - 2020