Massimario di Giurisprudenza del LavoroISSN 0025-4959
G. Giappichelli Editore

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Lavoratori 'etero-diretti dalle piattaforme': la pragmatica a qualificazione della Cassazione (di Giuseppe Sigillò Massara)


Prendendo spunto dalla recente sentenza della Corte di Cassazione sul lavoro dei riders, l’A. si interroga circa la necessità di ripensare le caratteristiche dell’etero-direzione della prestazione alla luce del fatto che la piattaforma digitale può assumere ed esercitare i poteri tipici del datore di lavoro.

Hetero-directed workers by platforms: the pragmatic a-qualification by the Court of Cassation

Starting from the recent ruling of the Court of Cassation on riders, the A. wonders about the need to rethink the characteristics of the hetero-direction due to the fact that the digital platform can assume and exercise the typical powers of the employer.

   
SOMMARIO:

1. Lo status quo - 2. Una posizione pragmatica: la 'a-qualificazione' fra luci ed ombre - 3. Gli (ancora incompleti -parziali) punti di arrivo della Cassazione - 4. L'etero-direzione fra elemento distintivo e qualificatorio - 5. Le nuove sfide del diritto del lavoro digitale – on demand – la regola algoritmica - NOTE


1. Lo status quo

Con la pronuncia n. 1663 dello scorso 24 gennaio, la Corte di Cassazione risolve in modo pragmatico la magna pars del vivace dibattito dottrinale scaturito dalla regolazione delle collaborazioni c.d. etero-organizzate contenuta nell’art. 2, d.lgs. n. 81/2015. La disposizione, tanto nella sua versione originaria, quanto in quella rimodulata ad opera del decreto legge n. 101/2019 [1], ha, infatti, sollevato numerosi dubbi interpretativi, alimentando il mai sopito dibattito in ordine al tipo contrattuale e alla qualificazione dei rapporti, che si è inevitabilmente intrecciato– come dimostra inequivocabilmente la vicenda oggetto del dictum della Cassazione [2] – con la questione dei nuovi lavori per tramite di piattaforme digitali e, più in generale, con l’identifi­cazione della nozione di lavoro subordinato nell’era della gig economy [3]. I dubbi espressi in letteratura hanno riguardato, in particolare, la portata effettiva dell’art. 2 in parola: taluni, hanno sottovalutato la portata innovativa dell’intervento legislativo, qualificando la previsione come “norma apparente”, priva di contenuto precettivo [4]. Altri, invece, ritengono che la norma abbia realizzato la positivizzazione di alcuni indici giurisprudenziali della subordinazione [5], rappresentandone la “naturale” specificazione, per cui l’etero-organizzazione sarebbe «il fulcro minimo intorno al quale si coagula l’idea di lavoro subordinato» [6]. Diversa, ancora, l’opinione di chi ha tentato di individuare una nuova fattispecie a cavallo tra autonomia e subordinazione [7]; e di quanti, infine, hanno ritenuto che la norma non operasse una riqualificazione della fattispecie, ma comportasse l’appli­cazione della disciplina del lavoro subordinato a una fattispecie, la collaborazione etero-organizzata, che resta pur sempre un rapporto di lavoro autonomo [8].


2. Una posizione pragmatica: la 'a-qualificazione' fra luci ed ombre

Nel variegato scenario fin qui tratteggiato, la Corte di Cassazione assume una posizione “pragmatica”, che, tuttavia, lascia aperti alcuni temi essenziali che saranno oggetto di un nuovo e fecondo dibattito in seno alla dottrina [9], alla giurisprudenza e che, ragionevolmente, saranno oggetto di ulteriori interventi legislativi. Prima di affrontare il “non detto”, tuttavia, conviene, sinteticamente, evidenziare il «ragionevole equilibrio» [10] raggiunto dagli Ermellini, per i quali l’obiettivo dell’art. 2, d.lgs. n. 81/2015 è «quello di attribuire maggiori tutele (tipiche del rapporto di lavoro subordinato) a forme di collaborazione che, pur essendo autonome, sono caratterizzate da una dipendenza (se non necessariamente economica, almeno) organiz­zativa, con conseguente necessità di protezione sociale» [11]; cosicché, per l’effetto, si rende possibile l’applicazione delle regole tipiche del lavoro subordinato senza la necessità di operare alcuna riqualificazione di un rapporto genuinamente autonomo. La Cassazione, così, si adegua alle indicazioni della Corte costituzionale, in ordine alla indisponibilità del tipo, che si concretizza nell’illegittimità dell’esclusione dal­l’ambito dello statuto protettivo di riferimento di categorie di rapporti, in tutto corrispondenti ad elementi della fattispecie generale, qualificandoli nominalmente in altro modo, che si porrebbe irrimediabilmente in collisione con quanto disposto al com­ma 2 dell’art. 2 in commento, il quale consente di all’autonomia collettiva di sottrarre alle regole della subordinazione alcuni specifici rapporti di lavoro [12]. Si perviene così al riconoscimento di una forma di tutela sostanziale o, per meglio dire, “pragmatica”, per cui il dato della dipendenza socio-economica del lavoratore non viene valorizzato a fini qualificatori come inteso da alcuni [13], ma, piuttosto, allo scopo di individuare un apparato protettivo che, nelle parole della Cassazione, è “rimediale”, coerente con la limitata libertà del lavoratore nella (etero)organizza­zione [14] della propria attività, che lo rende comparabile (nelle parole della Corte medesima) al lavoratore subordinato, senza però operare alcuna [continua ..]


3. Gli (ancora incompleti -parziali) punti di arrivo della Cassazione

Insomma, le conclusioni della Corte sono sì pragmatiche ed equilibrate, ma – com­prensibilmente, in relazione al petitum della controversia – necessariamente incomplete là dove omettono di interrogarsi sulla distinzione tra subordinazione ed etero-organizzazione [18] – o, per dirla, più compiutamente, tra etero-organizzazione e etero-direzione Contrariamente a quanto sostenuto da attenta dottrina [19], tuttavia, è proprio la ori­ginaria “vaghezza” del potere direttivo inteso in senso tecnico funzionale [20] che lo rende idoneo a fungere ancora da criterio discretivo tra attività di lavoro autonomo e attività di lavoro subordinato. Certo, quella nozione necessita di una rilettura con “lenti nuove” dell’assunzione dell’“obbligo di obbedienza” in cui si traduce l’etero-direzione quale criterio discretivo del lavoro subordinato. Solo per questa via, infatti, sembra possibile superare quell’approccio “pan-subordinazionista” che, nella lettura della Cassazione, attraversa l’art. 2, d.lgs. n. 81/2015, il quale, pur conservando la qualificazione del rapporto come autonomo, adotta una «logica annessionistica» [21] che non consente alcuna opportuna modulazione dei bisogni di tutela, salvo per quelli “ontologicamente incompatibili”.


4. L'etero-direzione fra elemento distintivo e qualificatorio

Insomma, l’auspicio è quello relativo alla possibilità di riappropriarsi dell’ele­mento della etero-direzione quale criterio distintivo del lavoro subordinato e del lavoro autonomo, proprio al fine di identificare «uno zoccolo duro di tutele nei confronti della generalità dei lavoratori autonomi (...) rifuggendo dalla ricerca di categorie giuridiche che non siano quelle costituite dal binomio autonomia/subordina­zione» [22]. Ma tale auspicio, specie in riferimento ai lavoratori su piattaforma [23], porta a dubitare dell’opinione di quanti ritengono che «le modalità di svolgimento della prestazione … del lavoro tramite piattaforma sono ben lungi dal giustificare … una valutazione in termini di subordinazione» [24]. Tale assunto, infatti, non pare adeguatamente supportato dall’utilizzo, per l’ese­cuzione del rapporto, di un supporto strumentale che “destruttura” il tradizionale rapporto tra datore di lavoro e lavoratore, disintermediando il rapporto con il cliente/committente [25]. Né la ricorrente affermazione circa la libertà del lavoratore digitale di rifiutare il singolo incarico – richiamata anche dalla giurisprudenza sui ciclofattorini – vale a superare l’etero-direzione della prestazione una volta che si è accettato l’incarico, nonché il “cripto-esercizio” del potere di controllo e finanche “para-disciplinare” che viene di fatto esercitato dal datore di lavoro per il tramite della piattaforma informatica. E ciò appare particolarmente vero in riferimento ai lavoratori che svolgono la propria attività in crowdsourcing, dove il committente (crowdsourcer) si rivolge a una moltitudine indeterminata di potenziali lavoratori, intermediati per il tramite di una applicazione che indice una sorta di call volta a selezionare il prestatore d’opera “migliore” e/o più veloce, secondo, appunto, criteri non neutri, ma scientificamente e consapevolmente determinati (tra cui la customer satisfaction), contenuti nel software che governa il funzionamento della piattaforma.


5. Le nuove sfide del diritto del lavoro digitale – on demand – la regola algoritmica

Quel che deve fare riflettere, è che, nel caso di specie, la Corte si trova ad applicare tale “pragmatica” soluzione ad una particolare tipologia di rapporto di “lavoro digitale”, ossia quello dei riders che svolgono la propria attività a favore di piattaforme elettroniche attive nel settore della consegna di cibo a domicilio. E nel farlo la Corte non pare riscontrare alcuna ontologica impossibilità di riadattare l’acquis giuslavoristico anche ai nuovi lavori on demand. La realtà, dunque, mutatis mutandis sembra essere quella evidenziata dalla recente pronuncia del Consiglio di Stato che ha affermato che l’algoritmo possa adottare un atto amministrativo, subordinandone la legittimità alla intelligibilità del procedimento logico usato per «la sua elaborazione, al meccanismo di decisione, comprensivo delle priorità assegnate nella procedura valutativa e decisionale e dei dati selezionati come rilevanti» [26]. Di tal ché, prendendo le mosse da tale assunto, non si vedrebbe quale ostacolo potrebbe essere la eventuale natura “virtuale” del soggetto che tale potere esercita. In altre parole, secondo il principio affermato dal supremo giudice amministrativo, assumerebbe rilievo, ai fini dell’individuazione della tutela applicabile al rapporto, la circostanza che la determinazione delle modalità di esecuzione della prestazione, così come il controllo sul corretto svolgimento della stessa, possano essere, de facto, effettuati tramite (o dalla stessa) piattaforma e non più da persone fisiche. Del resto, la Rivoluzione Tecnologica in corso investe già adesso – e sempre più in futuro – diversi ambiti della vita quotidiana e, di riflesso, anche del diritto [27], che la vita quotidiana è chiamato a normare. Così, gli algoritmi sono strumenti che facilitano il raggiungimento di soluzioni, sempre più diffuse, per realizzare quelle operazioni standardizzate e (almeno inizialmente) prive di discrezionalità, che includono l’analisi di dati e la conseguente elaborazione di una decisione, sì da incidere nella sfera giuridica dei singoli, sia nei rapporti individuali, che nei rapporti con la pubblica amministrazione, che, inevitabilmente, nei rapporti di lavoro [28]. Di grande interesse, in questo senso, [continua ..]


NOTE
Numero straordinario - 2020