Massimario di Giurisprudenza del LavoroISSN 0025-4959
G. Giappichelli Editore

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Coordinazione, organizzazione e disciplina delle collaborazioni continuative (di Arturo Maresca)


Il tema trattato è quello delle collaborazioni autonome continuative distinguendo quelle coordinate da quelle etero-organizzate in base al fatto che nelle prime il coordinamento è oggetto di un accordo tra il collaboratore ed il committente, mentre nelle seconde è que­st’ultimo che organizza la prestazione lavorativa del collaboratore. Si distingue, poi, l’ete­ro-organizzazione dalla subordinazione, anche da quella c.d. attenuata. In ultimo si formula un’ipotesi di disciplina applicabile alle collaborazioni etero-organizzate, utilizzando un criterio che seleziona, all’interno della complessiva disciplina del lavoro subordinato, quella parti di essa che sono incompatibili con una collaborazione continuativa che resta saldamente autonoma.

Coordination, organization and regulation of continuous collaborations

The contribution deals with continuous autonomous collaborations: coordinated collaborations are distinguished from hetero-organized ones, based on the fact that in the former, coordination is the subject of an agreement between collaborator and employing party, while in the latter, it is the employing party that organizes the collaborator’s work performance. Furthermore, hetero-organization is distinguished from subordination, including so-called attenuated subordination. Finally, a hypothesis of discipline applicable to hetero-or­ganized collaborations is formulated, using a criterion that selects, within the overall discipline of subordinate work, those parts that are incompatible with a continuous collaboration that remains firmly autonomous.

    1. In questi ultimi cinque anni le collaborazioni autonome continuative sono state oggetto di ripetuti interventi del legislatore dall’art. 2, d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, all’art. 1 ss., legge 22 maggio, 2017, n. 81, infine all’art. 1, comma 1, lett. a), nn. 1 e 2, decreto legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito con legge 2 novembre 2019, n. 128, a cui si è aggiunta la Cassazione con l’importante sentenza 24 gennaio 2020, n. 1663. Senza indugiare in valutazioni sulla formulazione delle norme di volta in volta dettate dal legislatore [1], ma tentando di cogliere l’esito finale di tali interventi (alme­no a legislazione vigente) si può dire che essi hanno realizzato un ulteriore avanzamento di un percorso che muove da lontano, dal 1959 [2], ed è proseguito con diverse tappe (significative quelle degli anni 1973, 1996, 2003), con l’obiettivo di apprestare una tutela per i collaboratori autonomi continuativi in applicazione dell’art. 35 Cost. Tutele che, in un primo (lungo) tempo, si sono mantenute sostanzialmente uniformi assumendo a comun denominatore di riferimento la coordinazione del collaboratore (seppur variamente articolata), mentre, nell’ultimo quinquennio, si sono di­versificate. Diversificazione che, peraltro, costituisce uno degli aspetti salienti della più recente legislazione, per un verso, e, per un altro, la fonte dei problemi che oggi abbiamo di fronte. L’estensione di queste tutele è andata di pari passo con le limitazioni a cui il legislatore ha ritenuto possibile (meglio, consentito) sottoporre la prestazione resa dal collaboratore autonomo senza che, per questo, fosse assoggettato a quel «vincolo di subordinazione nei confronti del committente» che, secondo il dettato dell’art. 2222 c.c., segna il confine invalicabile del lavoro autonomo. La tecnica usata dal legislatore per l’individuazione di tali limitazioni – e quindi della fattispecie (non di un nuovo tipo contrattuale) necessaria per definire l’ambito della disciplina applicabile – ha attinto ad elementi (il coordinamento, l’organizza­zione) propri dell’elaborazione giuslavoristica della subordinazione. L’unica deviazione a questa impostazione è stata quella operata dal d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 che, nel tentativo di arginare le collaborazioni elusive delle tutele dovute al lavoratore dipendente, ha inutilmente utilizzato il limite legale del progetto (ed originariamente, anche del programma di lavoro o di una fase di esso) al quale la collaborazione doveva essere ricondotta. Un’operazione diacronica quella dell’ultimo quinquennio che ha portato il legislatore a trapiantare nel lavoro autonomo continuativo alcune tutele del lavoro subordinato, utilizzando per la loro diversificazione tecniche non dissimili da quelle che consentono, ad esempio, di [continua..]
Numero straordinario - 2020