Massimario di Giurisprudenza del LavoroISSN 0025-4959
G. Giappichelli Editore

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La Corte di Cassazione sui riders e l'art. 2, d.lgs. n. 81-2015 (di Andrea Lassandari)


Nel commento sono condivise le conclusioni raggiunte dalla sentenza della Suprema Corte 24 gennaio 2020, n. 1663 e parte delle argomentazioni sviluppate. Si ritiene corretto ed opportuno dedicare attenzione all’art. 2, d.lgs. n. 81/2015, ponendo in secondo piano il problema della qualificazione delle forme di collaborazione disciplinate dalla norma come subordinate ovvero autonome.

The Court of Cassation on riders and art. 2, d.lgs. n. 81-2015

The author endorses the results of the Supreme Court decision n. 1663 of 24 January 2020 and, to some extent, its very reasons. He maintains that it is both correct and appropriate to focus chiefly on art. 2 of the legislative decree no. 81/2015, whereas the issue of the qualification as employed or self-employed raised by the same norm is of minor concern.

   
SOMMARIO:

1. Un contributo importante - 2. La porta d'ingresso della tutela - 3. Tutta la tutela - 4. Il lavoro tutelato č etero-organizzato - 5. A che serve la subordinazione? Alcune questioni aperte ed un curioso possibile capovolgimento - NOTE


1. Un contributo importante

La pronuncia della Suprema Corte 24 gennaio 2020, n. 1663 ha respinto il ricorso presentato da Foodinho s.r.l., quale incorporante della Digital Services XXXVI Italy s.r.l. (Foodora), avverso sentenza della Corte di Appello di Torino del 4 febbraio 2019. Quest’ultima aveva invece parzialmente accolto le istanze dei lavoratori, presentate ora contro l’originaria decisione del Tribunale di Torino del 7 maggio 2018, per loro integralmente negativa. Si tratta di tre sentenze divenute assai note, perché tra le prime chiamate ad affrontare in Italia il problema della qualificazione giuridica delle prestazioni di lavoro dei c.d. “riders”, lavoratori che consegnano cibo a domicilio operando mediante piattaforma digitale [1]. Anche e soprattutto però perché in tal modo è stata approfondita l’interpretazione dell’art. 2, d.lgs. n. 81/2015 (d’ora in poi art. 2), nella relazione con gli artt. 2094 c.c. e 409 c.p.c. [2]. Le pronunce giungono a risultati molto diversi tra loro: in ciò tutto sommato registrando e riproducendo il complesso dibattito sviluppatosi in dottrina proprio sul­l’art. 2. Tuttavia la sentenza della Suprema Corte pare avere tutte le caratteristiche per rappresentare un importante punto di riferimento in sede giudiziale: dando più in generale un contributo notevole alla riflessione. Anche perché la legge, modificando successivamente ai fatti di causa sia l’art. 409 c.p.c. (ai sensi dell’art. 15, legge n. 81/2017) che l’art. 2 (ai sensi invece del­l’art. 1, decreto legge n. 101/2019, convertito con legge n. 128), ha ulteriormente raf­forzato la prospettazione e per alcuni versi pure l’argomentazione qui avanzata.


2. La porta d'ingresso della tutela

La Corte «non ignora», si dice esplicitamente, «il vivace dibattito dottrinale che ha accompagnato l’entrata in vigore e i primi anni di vita dell’art. 2». Quindi vengono presentati, «schematicamente e senza alcuna pretesa di esaustività», quattro orientamenti interpretativi emersi a proposito delle «prestazioni rese dai lavoratori delle piattaforme digitali». Si menzionano la riconduzione alla nozione di «subordinazione, sia pure ammodernata ed evoluta»; la collocazione in «una nuova figura intermedia tra subordinazione e autonomia ... caratterizzata dal­l’etero-organizzazione» (come sostiene la Corte di Appello di Torino); la considerazione «nel mondo del lavoro autonomo», secondo «modelli riconducibili nel­l’ambito di una nozione ampia di parasubordinazione»; l’utilizzo dell’«approccio rimediale, che rinviene in alcuni indicatori normativi la possibilità di applicare una tutela rafforzata». Ebbene è proprio quest’ultimo l’indirizzo per cui si opta: perché – una volta ricostruito il contesto normativo in cui matura, nel 2015, la novità dell’art. 2; conside­rate inoltre la «complessità e varietà delle nuove forme di lavoro», la «difficoltà di ricondurle ad unità tipologica», le stesse incertezze connesse alle «controversie qualificatorie ai sensi dell’art. 2094 c.c.» – «non ha decisivo senso interrogarsi sul se tali forme di collaborazione ... siano collocabili nel campo della subordinazione ovvero della autonomia». Infatti «il legislatore ... si è limitato a valorizzare taluni indici fattuali ritenuti significativi (personalità, continuità, etero-organizzazione) e sufficienti a giustificare l’applicazione della disciplina dettata per il rapporto di lavoro subordinato». Così in­troducendosi quindi «una norma di disciplina», la quale svolge una funzione sia «di prevenzione» («onde scoraggiare l’abuso di schermi contrattuali che a ciò si potrebbero prestare») sia «rimediale» e nel contempo in alcun modo appare censurabile sotto il profilo dell’irragionevolezza, in sede di verifica di legittimità [continua ..]


3. Tutta la tutela

Su di un altro profilo nella pronuncia commentata emerge d’altra parte un chiarimento decisivo. La Corte di Appello di Torino, dopo aver ricondotto la vicenda giudicata all’art. 2 – norma dal giudice interpretata come volta ad individuare appunto «un terzo genere», posto «tra il rapporto di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 c.c. e la col­laborazione come prevista dall’articolo 409 c.p.c.» – aveva sostenuto che il lavoratore etero-organizzato resti «tecnicamente “autonomo”» ma «per ogni altro aspetto, e in particolare per quel che riguarda sicurezza, igiene, retribuzione diretta e differita (quindi inquadramento professionale), limiti di orario, ferie e previdenza, il rapporto è regolato nello stesso modo» del subordinato. Si aggiunge che «viene pertanto fatto salvo l’assetto negoziale stabilito dalle parti in sede di stipulazione del contratto con l’estensione delle tutele previste per i rapporti di lavoro subordinato». Ciò inducendo il giudice a riconoscere il diritto dei prestatori ad «ottenere il trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti ma solo riguardo ai giorni e alle ore di lavoro effettivamente prestate», con applicazione dell’art. 36 Cost.; a respingere però nel contempo le istanze concernenti i licenziamenti, avanzate sul presupposto della ritenuta “conversione” dei contratti a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, «posto che non vi è riconoscimento della subordinazione». In tal modo quindi il giudice di merito accostava al proprio percorso ricostruttivo un regime speciale, a sua volta “intermedio” potrebbe essere detto, di regolamentazione del rapporto. Ebbene la Suprema Corte giunge sul punto a conclusioni differenti e senz’altro più convincenti, rifiutando l’idea di una applicazione selettiva e parziale della regolamentazione tipica del lavoro subordinato. Viene così sottolineato che «la norma non contiene alcun criterio idoneo a selezionare la disciplina applicabile, che non potrebbe essere affidata ex post alla variabile interpretazione dei singoli giudici. In passato, quando il legislatore ha voluto assimilare o equiparare situazioni diverse al lavoro subordinato, ha precisato quali parti della disciplina della subordinazione dovevano [continua ..]


4. Il lavoro tutelato č etero-organizzato

La sentenza è già stata analizzata ed anche apprezzata, sottolineandone l’approc­cio pragmatico [4]. Chi scrive ritiene peraltro condivisibili, in termini sia di stretto diritto che di ragionevolezza ed equità, le conclusioni cui si giunge così come parte de­gli argomenti sviluppati e sinteticamente riportati. Tuttavia le scelte ricostruttive compiute hanno già suscitato interrogativi. Appare soprattutto opinabile, in termini di configurazione giuridica e prima ancora di impostazione logica, immaginare che una disciplina operi e possa operare a prescindere da una fattispecie [5]. Anche se, a ben considerare, la stessa sentenza finisce con escluderlo, nel brano già sopra riportato [6], ove si parla di «fattispecie astratta di cui all’art. 2». Mentre si possono invece comprendere, come meglio si dirà, le ragioni, connesse alla ritenuta irrilevanza per la soluzione del caso concreto, che inducono a non prendere posizione nella disputa sulla qualificazione tra subordinazione e autonomia. Pur propendendosi alla fine per quest’ultima, stando almeno ad ulteriori rilievi presenti sempre nell’argomentazione [7]. Nella pronuncia viene però percorsa una via, tra esitazioni e qualche contraddizione, che sembra portatrice di chiarimenti e suscettibile di fecondi sviluppi: tali da consentire di giungere ad acquisizioni innovative, valorizzando gli schemi normativi da ultimo introdotti. Come noto in dottrina è stato talora affermato che gli artt. 2094 c.c. e 2 fossero tendenzialmente o addirittura completamente sovrapposti. Con una impostazione che in tal modo per definizione svalutava la presenza dell’art. 2: ciò rappresentando per inciso un punto debole non piccolo dell’indirizzo. Questo è stato fatto riconducendo la etero-organizzazione, di cui appunto all’art. 2, alla etero-direzione, caratterizzante invece secondo l’impostazione dominante l’art. 2094 c.c.: come fa anche il Tribunale di Torino [8]. Anche però all’interno di una operazione simmetrica ed opposta, sul presupposto che sia invece l’etero-organizzazio­ne l’elemento fondamentale qualificante la subordinazione: secondo un punto di vista minoritario in dottrina [9] e però del tutto marginale in giurisprudenza. Oggi il nuovo testo [continua ..]


5. A che serve la subordinazione? Alcune questioni aperte ed un curioso possibile capovolgimento

Ma è davvero così? Il problema di qualificazione concernente l’art. 2094 c.c. può in effetti forse mantenere importanza a proposito di alcune note questioni; assumere inoltre rilievo a fronte di una ipotesi, cui pure rivolge un breve cenno la Suprema Corte, in grado di introdurre considerevoli novità. È così ben conosciuto che l’attività di rappresentanza e tutela delle organizzazioni sindacali e la contrattazione collettiva stessa sono ritenute compatibili con le norme dell’Unione europea sulla concorrenza nell’area del lavoro subordinato, emergendo invece un approccio ben diverso per quel che riguarda i lavoratori autonomi [14]. La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nel momento in cui ha sottolineato una possibilità di equiparazione ai prestatori subordinati per i «falsi autonomi» [15], non sembra tuttavia necessariamente precludere che in questo – in verità logicamente controverso e controvertibile – ambito vengano considerati, secondo l’or­dinamento italiano, i lavoratori etero-organizzati. Ancora il principio di c.d. “indisponibilità del tipo lavoro subordinato” ha fatto ritenere che la peculiare tecnica utilizzata nel “confezionamento” dell’art. 2, ai cui sensi è appunto garantita l’applicazione della disciplina della subordinazione, fosse dovuta all’obiettivo di porre al riparo da censure di legittimità costituzionali le deroghe di cui al comma 2 del medesimo articolo [16]. Rispetto a questo profilo dovrebbe allora essere confermata e ribadita la centralità dell’art. 2094 c.c. A ben considerare però la problematica va affrontata prendendo in considerazione la nozione costituzionale di “lavoro indisponibile”. L’ipostatizzazione storica – quasi una considerazione meta-giuridica – dell’art. 2094 c.c. (e prima ancora della riflessione che si sviluppa a partire dall’opera di Ludovico Barassi, decisiva per l’interpretazione tuttora dominante della norma) può indurre a sostenere che l’indicato concetto costituzionale corrisponda a quello di la­voro subordinato. Ma in termini metodologici dovrebbe essere appunto rivolta attenzione ai principi costituzionali, prima che alle norme legislative. Occorre [continua ..]


NOTE
Numero straordinario - 2020