Massimario di Giurisprudenza del LavoroISSN 0025-4959
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Alienità dell'organizzazione produttiva e lavoro subordinato. A margine della questione dei ciclo-fattorini (di Vincenzo Ferrante)


Il saggio analizza il lavoro organizzato dal committente, come ipotesi equiparata dalla legge al lavoro subordinato. L’A.si sofferma poi sul recente decreto legge 3 settembre 2019, n. 101 che ha riconosciuto alcuni diritti ai ciclofattorini, criticandone l’approccio.

Alienity of the production organization and subordinate work. In the margin of the question of 'ciclo-fattorini'

The essay analyzes work organized by the customer, as a hypothesis equated by the law to subordinate work. The Author then dwells on the recent 2019 Italian Act that has recognized some rights to bikers, questioning its approach.

   
SOMMARIO:

1. Subordinazione e nozioni alternative: storia di una disfatta - 2. La formula dell'art. 2, d.lgs. n. 81-2015 e la pronunzia della Cas­sazione n. 1663-2020 - 3. I pių recenti sviluppi normativi - 4. Qualche conclusione relativa ai ciclofattorini - 5. Le occasioni perdute - 6. Una osservazione finale in ordine alla questione della subordinazione - NOTE


1. Subordinazione e nozioni alternative: storia di una disfatta

Già dai primi anni ’80 del secolo scorso si era fatta avanti l’idea di una crisi della figura social-tipica del lavoratore, occupato a tempo pieno e in via stabile, ed assoggettato ad un quotidiano esercizio del potere direttivo, così da spingere il legislatore a sperimentare varie forme di lavoro “flessibile”, in ordine alle quali tuttavia non si è mai riusciti a definire un soddisfacente punto di equilibrio fra gli opposti in­teressi delle parti, tanto che la disciplina di legge è mutata a riguardo innumerevoli volte nell’arco degli ultimi due decenni [1]. Il vero è che la concorrenza più formidabile a queste forme era rappresentata dalle “collaborazioni coordinate e continuative”, che la prassi aveva tratto da norme processuali e tributarie, grazie al fatto che in queste ipotesi il prestatore era sostanzial­mente privo di tutti i diritti propri del lavoro subordinato, poiché l’impresa: (i) non era tenuta al rispetto dei minimi salariali previsti dai contratti collettivi né al pagamento di oneri contributivi; (ii) non era costretta al pagamento della retribuzione in assenza dell’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, di modo che non sus­sistevano obblighi per il pagamento di malattia, ferie, 13a mensilità e di ogni altro one­re retributivo indiretto o differito, come lo straordinario e il TFR; (iii) poteva liberarsi in ogni momento del collaboratore, non dovendosi fare applicazione delle leggi in tema di licenziamento. Si trattava di vantaggi inarrivabili per tanti imprenditori italiani, cui si aggiungeva, per di più, una evidente ritrosia dei collaboratori a percepirsi come soggetti che avreb­bero potuto beneficiare di una tutela collettiva (e ad organizzarsi di conseguenza): in questo modo, quindi, all’imprenditore committente veniva assicurato l’ulteriore van­taggio dell’assenza di ogni forma di rappresentanza sindacale, volontaria o obbligatoria (per non dire della riduzione complessiva del numero dei dipendenti, che l’impre­sa poteva registrare in certi casi, a mente dell’art. 35 s.l., affidando a soggetti esterni una parte del ciclo produttivo). D’altra parte, vi era anche chi offriva il proprio lavoro in forma “parasubordinata” per scelta volontaria, nella [continua ..]


2. La formula dell'art. 2, d.lgs. n. 81-2015 e la pronunzia della Cas­sazione n. 1663-2020

Dall’esperienza più antica (culminata nella vicenda dei pony-express, che per tanti versi anticipa la questione attuale [9]) era scaturito dunque un dibattito, lungamente coltivato, che aveva alla fine condotto alla modifica della disciplina del diritto del lavoro italiano, con la “legge Biagi” (d.lgs. n. 276/2003), a fronte dello sviluppo delle “collaborazioni” che si era andato registrando per tutti gli anni ’90. Con quel provvedimento, si delineò così una sorta di territorio intermedio fra lavoro subordinato ed autonomo (il lavoro “a progetto”), che tuttavia rischiò di rimanere popolato solo da “abusivi”, sedicenti collaboratori, fintanto che almeno la “legge Fornero” del 2012 non previde una serie di presunzioni (con efficacia tuttavia differita nel tempo), destinate finalmente a separare i veri autonomi, dai tanti contratti di comodo. Si trattava di una soluzione orientata a fini pratici, ma dettata dalla consapevolezza che la scelta definitoria del codice civile era tutt’altro che malaccorta. In ogni caso, il legislatore del Jobs Act, senza in alcun modo esplicitare preventivamente le ragioni del suo intervento, ma promettendo però un ulteriore intervento di portata generale sul tema [10], ha cancellato le previsioni del d.lgs. n. 276/2003, co­me modificate dalla successiva legge n. 92/2012, e le ha sostituite con una norma (art. 2, d.lgs. n. 81/2015), secondo la quale «a far data dal 1° gennaio 2016» si ha subordinazione, quando le prestazioni rese dal lavoratore siano «esclusivamente per­sonali, continuative» e presentino «modalità di esecuzione … organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro» [11]. La norma mostrava criticità evidenti fin da subito, poiché, innanzi tutto, non si comprende in che modo la nozione di lavoro etero-organizzato appaia distinta rispetto a quella di lavoro etero-diretto. Ed infatti, una differenza siffatta si può ammettere esclusivamente a condizione di accettare che sia subordinato solo il lavoro nel quale il datore di lavoro impartisce continuativamente le istruzioni per l’esecuzione della prestazione. Al contrario, già il codice del 1942 conosce, nell’art. 2095, la figura del dirigente tecnico e amministrativo, come figura [continua ..]


3. I pių recenti sviluppi normativi

Ed invero si deve notare che la portata di questa equiparazione dettata dalla Corte di Cassazione con la sentenza 24 gennaio 2020, n. 1663 è temporalmente limitata all’intervallo che va dal 1° gennaio 2016 all’entrata in vigore del d.lgs. 22 maggio 2017, n. 81 che all’art. 15 è nuovamente intervenuto sulla materia, modificando la norma del codice di rito (409 c.p.c.), e precisando che «la collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa». Il risultato sembra quello di un ritorno alla situazione antecedente il 2003, poiché l’autonomia organizzativa del collaboratore nell’esecuzione della prestazione torna a proporsi nei termini della contrapposizione fra gli artt. 2094 e 2222 c.c., qualificando l’etero-organizzazione alla stregua di un semplice substrato della prestazione, quale predisposizione di un apparato aziendale, atto a ricevere la prestazione eseguita dal collaboratore. Ma non è finita qui perché il legislatore (sulla base di una delibera del Governo che risale al 6 agosto 2019) è intervenuto, attraverso il decreto legge del 3 settembre, n. 101, poi convertito con alcune modifiche nella legge 2 novembre 2019 n. 128, a modificare ulteriormente la materia, sostituendo la regola dell’esclusività della prestazione personale con la prevalenza, ed amputando l’art. 2 della sua ultima parte, di modo che la norma (sul punto v. infra, par. 6) suona ora, nella sua parte centrale, nel modo che segue: «si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente». Tale provvedimento di legge regola contemporaneamente sia la figura del ciclo-fattorino subordinato, in quanto le modalità di esecuzione della consegna siano “organizzate” dalla società «mediante piattaforme anche digitali» (art. 2 novellato), sia quel­la del fattorino lavoratore «autonomo», che opera secondo modalità “determinate” dalla piattaforma (secondo la formula di cui all’art. [continua ..]


4. Qualche conclusione relativa ai ciclofattorini

E pure c’è da chiedersi, in conclusione, cosa spinga la dottrina (non solo italiana) ad essere così sensibile verso la questione. Per la dottrina estera si potrebbe rilevare che il dibattito sul “finto” lavoro autonomo (bogus self-employment) costituisce, a differenza che in Italia, un tema in certa misura nuovo, che correttamente corre in parallelo al tema del lavoro non-dichiarato [31], capace di trovare riferimenti normativi espressi in ambito europeo ed internazionale. Nel contesto comparato, l’attenzione sul tema sembra derivare altresì dalla necessità di un riequilibrio dei poteri contrattuali interni al rapporto [32], al sottinteso fi­ne di introdurre elementi di maggiore equità sociale nel sistema. In questa direzione, però, non riesco a trovare ragione per cui altri aspetti che caratterizzano fortemente l’occupazione in Italia restino nel cono d’ombra del dibattito dottrinale. Manca in Italia, a stare al parere degli studiosi del settore, una norma che preveda una imposta generale sui redditi individuali e, in ogni caso, la progressività delle aliquote non appare designata in maniera tale da essere coerente con le prospettive costituzionali di tutela della persona (a partire dall’art. 1 Cost., per non scomodare l’art. 53 Cost.). Manca nella legislazione italiana una norma che imponga nelle imprese di maggiori dimensioni una rappresentanza sindacale obbligatoria (tale non essendo a tutta evidenza l’art. 19 Stat. lav.), mentre i diritti di informazione e consultazione, malgrado siano espressamente riconosciuti sulla base della disciplina europea (d.lgs. n. 25/2007), vengono ignorati da imprese e dalle stesse organizzazioni sindacali dei lavoratori. Manca un serio programma diretto all’emersione del lavoro nero, stimato in tre milioni e mezzo di unità di lavoro equivalente [33], malgrado oramai da tempo in sede europea si inizino a coordinare le attività ispettive per far emergere questa porzione di occupazione non dichiarata. Pare improprio, allora, pretendere di rimediare, mediante l’innegabile alterazione del modello contrattuale, alle evidenti distorsioni che le descritte mancanze producono, riformulando in maniera estemporanea e spesso approssimativa concetti secolari e di portata generale, finendo così per aprire la legislazione agli apporti, talora anche [continua ..]


5. Le occasioni perdute

E pure c’è da chiedersi, in conclusione, cosa spinga la dottrina (non solo italiana) ad essere così sensibile verso la questione. Per la dottrina estera si potrebbe rilevare che il dibattito sul “finto” lavoro autonomo (bogus self-employment) costituisce, a differenza che in Italia, un tema in certa misura nuovo, che correttamente corre in parallelo al tema del lavoro non-dichiarato [31], capace di trovare riferimenti normativi espressi in ambito europeo ed internazionale. Nel contesto comparato, l’attenzione sul tema sembra derivare altresì dalla necessità di un riequilibrio dei poteri contrattuali interni al rapporto [32], al sottinteso fi­ne di introdurre elementi di maggiore equità sociale nel sistema. In questa direzione, però, non riesco a trovare ragione per cui altri aspetti che caratterizzano fortemente l’occupazione in Italia restino nel cono d’ombra del dibattito dottrinale. Manca in Italia, a stare al parere degli studiosi del settore, una norma che preveda una imposta generale sui redditi individuali e, in ogni caso, la progressività delle aliquote non appare designata in maniera tale da essere coerente con le prospettive costituzionali di tutela della persona (a partire dall’art. 1 Cost., per non scomodare l’art. 53 Cost.). Manca nella legislazione italiana una norma che imponga nelle imprese di maggiori dimensioni una rappresentanza sindacale obbligatoria (tale non essendo a tutta evidenza l’art. 19 Stat. lav.), mentre i diritti di informazione e consultazione, malgrado siano espressamente riconosciuti sulla base della disciplina europea (d.lgs. n. 25/2007), vengono ignorati da imprese e dalle stesse organizzazioni sindacali dei lavoratori. Manca un serio programma diretto all’emersione del lavoro nero, stimato in tre milioni e mezzo di unità di lavoro equivalente [33], malgrado oramai da tempo in sede europea si inizino a coordinare le attività ispettive per far emergere questa porzione di occupazione non dichiarata. Pare improprio, allora, pretendere di rimediare, mediante l’innegabile alterazione del modello contrattuale, alle evidenti distorsioni che le descritte mancanze producono, riformulando in maniera estemporanea e spesso approssimativa concetti secolari e di portata generale, finendo così per aprire la legislazione agli apporti, talora anche [continua ..]


6. Una osservazione finale in ordine alla questione della subordinazione

Ultimato l’elenco degli ambiti che dovrebbero sperimentare l’azione di un legislatore animato da un genuino intento di innovazione e da voglia di giustizia sociale, resta ancora una volta il confronto con un insieme normativo dove l’equiparazione fra subordinazione ed etero-organizzazione non potrà che passare, alla luce dei rilievi che già si sono formulati in relazione alla nozione dell’art. 2, d.lgs. n. 81/2015, dalla riconduzione di quest’ultima alla sussistenza in via di fatto di un potere unilaterale dell’imprenditore nella fase di esecuzione della prestazione, a mente del tradizionale disposto dell’art. 2094 c.c. In attesa di verificare se la scommessa così formulata sarà vinta, resta però da dire della altre disposizioni di cui al decreto legge n. 101/2019, che investono comunque la prestazione dei ciclo-fattorini e che più direttamente si pongono in relazione alla nozione di subordinazione, posto che questa non solo viene in rilievo lì dove è modificata la lettera dell’art. 2, d.lgs. n. 81/2015, ma anche più avanti, là dove vengono introdotte disposizioni specifiche dirette a stabilire «livelli minimi di tutela per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui» (così l’art. 47 bis, d.lgs. n. 81/2015). Si tratta, invero, di un’espressione ellittica, poiché la rubrica premessa all’intero capo V bis è invece intitolata alla «tutela del lavoro tramite piattaforme digitali». Soccorre, in questo senso, il comma 2 dell’art. 47 bis, cit., là dove specifica che «Ai fini di cui al comma 1 si considerano piattaforme digitali i programmi e le procedure informatiche utilizzati dal committente che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, sono strumentali alle attività di consegna di beni, fissandone il compenso e determinando le modalità di esecuzione della prestazione». Come è stato correttamente notato [35], qui il legislatore cade in un errore di prospettiva evidente, posto che al comma 1 della stessa disposizione di legge (che la nor­ma richiama) i ciclo-fattorini sono stati qualificati come autonomi, di modo che la norma sembrerebbe doversi intendere nel senso che non c’è necessariamente subordinazione, [continua ..]


NOTE
Numero straordinario - 2020