Dopo avere dato conto del carattere multifunzionale dello sport e della nozione di ordinamento sportivo nel sistema costituzionale e nella legislazione ordinaria interna, nel saggio si analizza l’evoluzione della disciplina del lavoro sportivo a partire dalla legge n. 91/1981 sino alla normativa attuale, innescata dalla legge delega n. 86/2019 di riforma dello sport, contenuta nel d.lgs. n. 36/2021 e successive modifiche. A seguito delle disposizioni integrative e correttive introdotte dal d.lgs. n. 163/2022, si evidenziano plurime e importanti novità. Esse appaiono, nel loro complesso, volte a realizzare un equilibrio tra la tutela dei lavoratori e la sostenibilità del sistema sportivo, attraverso scelte emendative del legislatore tese a rappresentare le necessità di ciascuna delle diverse aree del settore dello sport in accordo al principio di specificità, stabilito a livello della normativa nazionale ed europea.
After accounting for the multifunctional nature of sport and the notion of sports organization in the constitutional system and in the ordinary internal legislation, the essay analyzes the evolution of sports work starting from the law n. 91 of 1981 up to the current law, set up by the enabling law of sports reform n. 86 of 2019, which is found in the Legislative Decree n. 36 of 2021 and in its subsequent amendments. Following from the supplementary and corrective provisions introduced by the Legislative Decree n. 163 of 2022, the essay highlights the various and important innovations introduced. Their objective is, overall, to achieve a balance between the protection of workers and the sustainability of the sports system, through legal solutions aimed at representing the needs of different sports areas in accordance with the principle of specificity, established at the level of national and European legislation.
1. Lo sport, fra Costituzione e legislazione: premesse - 2. La legge n. 91/1981 - 3. Presupposti normativi e scopi del d.lgs. n. 163/2022 - 4. La nozione di lavoratore sportivo e la relativa disciplina - 5. La configurazione giuridica del rapporto di lavoro sportivo e altre modifiche - 6. La disciplina del lavoro subordinato sportivo e quella nei settori professionistici - 7. Il rapporto di lavoro nellarea del dilettantismo - 8. La figura del volontario - 9. Sintesi e considerazioni finali - NOTE
Lo sport riveste molteplici e rilevanti funzioni, ormai riconosciutegli da una pluralità di normative nazionali e internazionali. Guardando all’ordinamento interno è possibile cogliere, pur in assenza di riferimenti espliciti, una serie di disposizioni costituzionali alle quali riferire l’attività sportiva [1]. Essa è anzitutto manifestazione della personalità individuale e strumento di sviluppo della collettività e della persona umana, poiché rappresenta un fattore di aggregazione sociale meritevole di riconoscimento e un mezzo al fine di migliorare l’integrazione e l’inclusione di individui, o gruppi di soggetti, che si trovano in condizioni di svantaggio del più vario genere (artt. 2, 3 e 18). La pratica sportiva assume inoltre funzioni educative nella misura in cui essa è riconducibile alla formazione e alla promozione dell’istruzione e della cultura (artt. 33 e 34) e ha una innegabile correlazione con la tutela della salute intesa non solo in termini di mancanza di malattia, ma di benessere psico-fisico integrale della persona (art. 32). Nondimeno, è possibile riconoscere all’attività sportiva una rilevanza economica (art. 41) [2] e in termini occupazionali, mediante un rinvio alle norme che sanciscono il diritto al lavoro e alla libera scelta di un’attività tesa al progresso materiale e spirituale della società (artt. 4 e 35) [3]. Attualmente l’unica previsione della Carta costituzionale che riconosce in via espressa il fenomeno sportivo attiene al sistema di ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni, ridefinito a seguito della riforma del titolo V, parte II [4]. Infatti, la legge n. 3/2001, nel novellare l’art. 117, affida al comma 3, l’“ordinamento sportivo” tra le materie di legislazione concorrente. Non è facile, tuttavia, comprendere quale sia l’incidenza dell’inserimento della materia in esame sul complessivo quadro costituzionale relativo al riparto delle competenze [5], quello che è certo è che la Carta allude con un’espressione così impegnativa a un sistema giuridico settoriale, che gode di una propria autonomia, seppur funzionale rispetto all’ordinamento statale [6]. Il mondo dello sport viene in tale modo ad essere attratto nella categoria delle cosiddette formazioni [continua ..]
Per lungo tempo si è ritenuto che l’espressione “professione sportiva” fosse ossimorica, sul presupposto che lo sport trovasse la sua ragione d’essere in un proponimento di carattere ludico. L’attività sportiva voleva essere un diletto, e dunque, si poneva come alternativa alla vita produttiva [13], all’insegna di una cultura, tardo-aristocratica, che vedeva nell’accesso allo sport una possibilità (e libertà) riservata alle sole classi agiate, le uniche che potevano permettersi di dedicarvi del tempo [14], e comunque agli uomini [15]. L’idea secondo cui lo sport fosse appannaggio dei dilettanti, che giocavano nella “vita separata”, divertendosi, non ha più retto allo sviluppo sociale ed economico del settore sportivo formatosi a partire dalla seconda metà del secolo scorso. Tuttavia, questa concezione è venuta solo gradualmente meno sul piano giuridico. A questo proposito, occorre fare riferimento a diverse sollecitazioni della dottrina [16] e della giurisprudenza [17] nonché ad alcune prime (timide) prove legislative [18], sulla base delle quali la legge n. 91/1981 [19] ha infine riconosciuto il rapporto di lavoro sportivo dando conto del fatto che l’attività sportiva ricopriva una valenza trasversale che era anche di natura economica. Con tale normativa, in sostanza, si è disciplinata una relazione di lavoro del tutto peculiare, che traeva la sua configurazione dalle norme dell’ordinamento sportivo al cui interno doveva svolgersi la prestazione lavorativa. Questa legge ha riconosciuto infatti una disciplina speciale, ampiamente derogatoria rispetto a quella riservata al rapporto di lavoro ordinario, che ha riguardato solamente l’ambito del professionismo [20]. Nello specifico, le attività sportive costituenti oggetto della legge n. 91/1981 venivano individuate in base a una elencazione di figure, composta da atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici [21], nonché in presenza di requisiti oggettivi riguardanti le modalità dell’esercizio delle attività stesse, che, infatti, era previsto dovessero svolgersi a titolo oneroso e con carattere di continuità. La legge richiedeva inoltre la sussistenza di un altro elemento, soggettivo, poiché queste attività dovevano essere svolte [continua ..]
È sul quadro normativo appena delineato che il legislatore con la legge n. 86/2019 ha delegato il Governo al fine di garantire l’osservanza dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione, tanto nel settore dilettantistico, quanto in quello professionistico, in base a una pluralità di criteri direttivi contenuti nell’art. 5 [34], in attuazione dei quali è intervenuto il d.lgs. n. 36/2021 [35], entrato in vigore il 2 aprile 2021 ma applicabile a partire dal 1° gennaio 2023 [36]. Nel rispetto della tempistica e degli stessi obiettivi indicati dalla legge delega [37], il Consiglio dei Ministri nella riunione del 28 settembre 2022 ha disposto in via definitiva uno schema di decreto legislativo, che è poi confluito nel d.lgs. n. 163/2022, contenente disposizioni integrative e correttive al d.lgs. n. 36/2021 [38]. A questo proposito, si è osservato che il testo originario del d.lgs. n. 36/2021 in materia di lavoro, disciplinata nel Titolo V, Capo I, avrebbe potuto mettere a rischio la stabilità e la sostenibilità del sistema sportivo, già provato dalla pandemia [39] e dagli ultimi eventi di guerra, contraddicendo le stesse finalità indicate dalla legge n. 86/2019 [40]. Tale pericolo ha reso quindi necessario un intervento del legislatore volto a correggere numerose diposizioni della legge delegata prima della sua entrata in vigore, anche per non incorrere nell’eventualità che i maggiori costi in relazione al nuovo inquadramento del lavoro sportivo potessero finire con il costituire una barriera all’esercizio dell’attività sportiva nel nostro Paese, specie per i giovani. Inoltre, si era altresì osservato che le scelte operate con il decreto in parola non avevano tenuto nella giusta considerazione il fatto che esistono diverse aree dello sport, tra loro distinte, e che ognuna di queste presenta proprie esigenze e richiede apposite soluzioni [41]. Sulla base di tali rilievi e di altre questioni giuridiche non meno rilevanti poste dal d.lgs. n. 36/2021 è, dunque, intervenuto il d.lgs. n. 163/2022, ridisegnando diversi profili di disciplina nell’ambito sia del dilettantismo che del professionismo. Come si osserverà meglio nel prosieguo, trattasi delle disposizioni integrative e correttive contenute anzitutto negli artt. da 13 a 17 riguardanti la definizione di [continua ..]
Entrando nel merito delle disposizioni integrative e correttive, un primo aspetto giuridico sul quale interviene il d.lgs. n. 163/2022 riguarda l’individuazione dei soggetti potenzialmente interessati a venire inclusi nell’art. 25, comma 1, del d.lgs. n. 36/2021. Esso reca la definizione di lavoratore sportivo, costituita originariamente da una elencazione di figure – atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara – nonché dall’elemento essenziale dell’onerosità, senza distinzione di genere, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico e dalla natura giuridica, con l’unica esclusione rappresentata dallo svolgimento di prestazioni sportive amatoriali, che restano fuori della qualificazione lavorativa. L’art. 13 del d.lgs. n. 163/2022 aggiunge a tale nozione, al fine di ampliare il numero dei lavoratori nello sport, ogni soggetto tesserato che svolge, verso un corrispettivo, le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale (comma 1, lett. a), seconda parte). In effetti, l’enorme sviluppo delle attività e delle figure specialistiche nel settore sportivo ha reso la tipizzazione dei lavoratori, già disciplinata e già ampliata dal d.lgs. n. 36/2021 [45], non più esaustiva. Venivano dimenticati, ad esempio, soggetti quali il general manager, i dirigenti addetti agli arbitri, i team manager, i segretari, gli osservatori, gli sport scientist, i data analytics, ecc., previsti in alcuni Regolamenti federali, il cui ruolo è sempre più centrale e importante nell’ambito del lavoro sportivo [46]. Quanto alle collaborazioni amministrativo-gestionali, che sono escluse dalla nozione di lavoratore sportivo in base all’articolo in esame, né il d.lgs. n. 36/2021, né le modifiche legislative ad esso successive propongono una definizione espressa [47]. A ogni modo, si può dire che queste riguardano le consuete attività di segreteria di un’associazione o di una società sportiva dilettantistica, quali, a titolo di esempio, quelle di coloro si occupano dei tesseramenti, delle affiliazioni, della raccolta delle iscrizioni, della tenuta della [continua ..]
Un altro importante aspetto giuridico interessato dal d.lgs. n. 163/2022 riguarda l’inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro sportivo. Di esso parla l’art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 36/2021, la cui redazione originaria prevedeva che l’attività di lavoro sportivo potesse costituire oggetto, ricorrendone i presupposti, di un rapporto di lavoro subordinato, oppure, di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma delle collaborazioni coordinate e fatta salva l’applicazione dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015, o, ancora, di una prestazione occasionale ai sensi del comma 4, al di fuori delle prestazioni amatoriali di cui all’art. 29. L’art. 13 del d.lgs. n. 163/2022, in primo luogo, elimina il riferimento a quanto disposto dal Jobs Act, atto II [54] (comma 1, lett. c), con cui il legislatore ha scelto di assoggettare una parte delle collaborazioni coordinate e continuative alla disciplina della subordinazione senza che sia necessario che il giudice accerti che tali collaborazioni sono sostanzialmente subordinate (i.e. eterodirette). È sufficiente, invece, che accerti che esse sono eterorganizzate, in quanto ciò gli consente di trattarle come se fossero subordinate [55]. La modifica rende applicabile l’art. 2, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 81/2015 [56], che esclude la presunzione dell’applicazione delle norme sul rapporto di lavoro subordinato alle collaborazioni organizzate dal committente con riferimento ad associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva, consentendo, pertanto, la configurabilità di rapporti di lavoro autonomo sportivo anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative organizzate dal committente. Del resto, già in passato il legislatore aveva perseguito tale scelta in materia di inquadramento giuridico del lavoro sportivo dilettantistico [57]. La stessa lett. d) del secondo comma dell’art. 2 del d.lgs. n. 81/2015 appare confermare il favor legislativo per questa tipologia negoziale del lavoro in quest’area incontrando altresì l’avallo, emerso in più occasioni in sede di audizione dei diversi stockholders del settore sportivo [58]. L’articolo in esame, in secondo luogo, sopprime il riferimento alle prestazioni ex art. 2, comma 1, [continua ..]
Con riferimento al lavoro subordinato sportivo, poi, gli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 36/2021 ripropongono, in buona sostanza, quanto già disposto dalla legge n. 91/1981 [63]. Quanto al primo articolo, esso contiene una disciplina speciale, caratterizzata dalla sottrazione di alcune delle regole della disciplina del lavoro ordinario. Nello specifico, tale disciplina esclude anzitutto che possano operare, con riferimento allo Statuto dei lavoratori, gli artt. 4, 5, 7, 13, 18, 33, 34 (commi 1 e 3). In base alla medesima disposizione, il d.lgs. n. 36/2021 ha inoltre inteso riprodurre il contenuto della precedente legislazione prevedendo, quale durata massima del rapporto di lavoro sportivo in parola, quella di cinque anni e ammettendo la successione di più contratti a tempo determinato tra le parti nonché la cessione del contratto (comma 2). Infine, viene stabilito, sempre dallo stesso art. 26, per tale tipologia contrattuale la facoltà per le Federazioni sportive nazionali, riconosciuta anche alle Discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva, di costituire un fondo per la corresponsione dell’indennità di anzianità al termine dell’attività sportiva, a norma dell’art. 2123 c.c., nonché la possibilità di inserire una clausola compromissoria, e, ancora, il divieto di apposizione di clausole di non concorrenza per il periodo successivo alla risoluzione del contratto (commi da 4 e 6) [64]. L’art. 14 del d.lgs. n. 163/2022 interviene su questa disciplina con due modifiche di forma in adeguamento alla normativa vigente e, precisamente, da un lato, aggiunge all’art. 26, comma 1, del d.lgs. n. 36/2021 il richiamo all’art. 2103 c.c. al posto dell’art. 13 della legge n. 300/1970, dall’altro sostituisce all’art. 26, comma 4, del medesimo decreto, la locuzione “indennità di anzianità” con quella “trattamento di fine rapporto” (comma 1, lett. a e b). Quanto all’art. 27, esso detta per il professionismo una speciale disciplina lavoristica (comma 1) caratterizzata da una fattispecie di lavoro che si presume di natura subordinata, quanto agli atleti (comma 2), superabile quando ricorra almeno uno dei seguenti tre requisiti già previsti dalla legge n. 91/1981 [65], ossia a) qualora l’attività sia svolta nell’ambito di una singola manifestazione sportiva [continua ..]
Il d.lgs. n. 163/2022 reca inoltre importanti novità mediante la riscrittura dell’art. 28 del d.lgs. n. 36/2021. Esso infatti non contiene più la disciplina relativa alla stipulazione del contratto di lavoro del direttore di gara, che viene trasposta dall’art. 13 del d.lgs. n. 163/2022 con modifiche nell’art. 25, ex nuovo comma 6 bis del d.lgs. n. 36/2021 [71], ma quella del rapporto di lavoro nell’area del dilettantismo sportivo. A questo proposito, a venire in considerazione è l’art. 16 del d.lgs. n. 163/2022, che dispone i criteri volti a identificare la tipologia del rapporto di lavoro, mediante l’introduzione nell’ambito delle attività dilettantistiche della presunzione di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, se ricorrono i requisiti che vengono precisati nella stessa disposizione. Vale a dire che le prestazioni, pur avendo carattere continuativo, non debbono avere una durata superiore alle 18 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive (comma 2, lett. a), e devono risultare coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva (comma 2, lett. b). Si tratta di una scelta che è atta a trasferire nell’area del dilettantismo un principio presente nell’art. 27 del d.lgs. n. 36/2021 e già previsto dalla legge n. 91/1981, sulla scorta di un carattere di occasionalità, ossia che una minore continuità temporale della prestazione è di per sé stessa indice di autonomia [72]. Tuttavia, mentre nel settore professionistico la presunzione è quella di lavoro subordinato, nell’area del dilettantismo si ha, viceversa, una presunzione di autonomia. Peraltro, diversamente da quanto previsto dalla legge del 1981, gli elementi della continuità della prestazione e della istituzione del settore professionistico da parte delle Federazioni sportive nazionali, rilevano unicamente, il primo, ai fini della presunzione di subordinazione del rapporto di lavoro, il secondo, ai fini della qualificazione della figura di sportivo professionista. A questo proposito, è da evidenziare che il d.lgs. n. 36/2021 ha mantenuto la distinzione tra attività sportiva professionistica e dilettantistica. Come si [continua ..]
Infine, il d.lgs. n. 163/2022 modifica il d.lgs. n. 36/2021 nella parte riguardante, ex art. 29, la figura degli amatori, costituita da quei soggetti di cui si possono avvalere le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva, i quali svolgono un’attività sportiva, anche di tipo didattico formativa, in modo personale e spontaneo, e gratuito, senza fini di lucro, per promuovere lo sport (comma 1). Accanto a questo criterio, incentrato sulle caratteristiche intrinseche delle attività sportive in tali casi – caratteristiche, che, a grandi linee ricalcano quelle previste per i volontari disciplinati dal Codice del Terzo Settore [80] – il legislatore nella versione originaria aveva poi stabilito un criterio quantitativo economico definitorio delle stesse attività amatoriali. Infatti, l’art. 29, dopo aver precisato che per queste prestazioni potevano essere riconosciuti premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive, nonché indennità di trasferta e rimborsi spese, stabiliva che dette indennità non dovessero superare il limite reddituale pari a 10.000 euro. In caso di somme ricevute superiori, a qualsiasi titolo, la predetta soglia, le prestazioni dovevano essere considerate di natura professionale ai sensi dell’art. 25, comma 1, del d.lgs. n. 36/2021, attraverso l’instaurazione di rapporti di lavoro dipendenti o autonomi in ragione delle caratteristiche della prestazione stessa (comma 2) [81]. Ebbene, l’art. 17 del n. 163/2022 interviene sull’art. 29 prevedendo la possibilità per le società e le associazioni sportive di avvalersi di soggetti che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. L’articolo in questione, in particolare, sostituisce, sin dalla rubrica, il termine “amatore”, e le sue declinazioni, con “volontario” (comma 1, lett. d). Inoltre, tale disciplina viene estesa a tutte le società e le associazioni sportive, nonché agli enti paralimpici, al CONI, al CIP e alla società Sport e salute S.p.A. (comma 1, lett. a, capoverso 2). Infine, l’art. 17 riscrive il comma 2 dell’art. 29 precisando che ai volontari possono essere rimborsate le spese documentate di vitto, [continua ..]
È indubbio che in sede di riforma, di riordino e di semplificazione dell’ordinamento sportivo non fosse più rinviabile un intervento legislativo nello specifico ambito lavoristico. A questo proposito, il d.lgs. n. 163/2022 prevede disposizioni integrative e correttive rispetto a diversi articoli contenuti nel Titolo V, Capo I del d.lgs. n. 36/2021, che, per quanto di interesse di questo contributo, riguardano la definizione di lavoratore sportivo e la relativa disciplina (art. 25), il lavoro subordinato sportivo dilettantistico (art. 26) e quello nei settori professionistici (art. 27), il direttore di gara (art. 28) e le prestazioni sportive amatoriali (art. 29). Complessivamente, il decreto con il quale viene modificato il d.lgs. n. 36/2021 è teso a un equilibrio tra la tutela dei lavoratori e la sostenibilità del mondo sportivo, attraverso soluzioni volte a rappresentare le necessità di ciascuna delle diverse aree in cui si articola il settore dello sport in base al principio di specificità, stabilito a livello della normativa nazionale ed europea. Quanto all’area del dilettantismo le novità maggiormente rilevanti sono quelle che concernono la previsione della presunzione relativa di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa. A ciò si aggiunga la disciplina volta a semplificare e ridurre il più possibile gli adempimenti a carico dei datori di lavoro sportivi, mediante l’ammodernamento, il potenziamento e l’ampliamento delle funzioni del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Infine, è da evidenziare una diversa individuazione della figura dell’“amatore” che si trasforma in “volontario”, cioè quel soggetto che presta la propria attività in maniera del tutto disinteressata a cui vengono riconosciuti soltanto i rimborsi delle spese anticipate dietro presentazione di comprovante documentazione, sicuramente idoneo a rappresentare una categoria molto diffusa di persone che svolgono la loro attività nel mondo sportivo dilettantistico con finalità diverse da quelle della relazione di lavoro e a conformare la riforma dell’ordinamento sportivo con quella del Terzo Settore. Quanto all’area del professionismo, la modifica più incisiva da segnalare è la possibilità per le società professionistiche di poter [continua ..]