Massimario di Giurisprudenza del LavoroISSN 0025-4959
G. Giappichelli Editore

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Privacy e trasparenza nel pubblico impiego (di Riccardo Fratini, Dottore di ricerca, già assegnista di ricerca, in Diritto del lavoro – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”)


L’esigenza di riservatezza nel pubblico impiego costituisce un limite per molti altri diritti costituzionalmente garantiti, tra cui quello della trasparenza della pubblica amministrazione indicato nell’art. 97 Cost.

 

Privacy and freedom of information in public employment

The expectation of privacy of the public employees is a limitation for several other rights that are grant by the Constitution, such as transparency of the public administration, indicated by art. 97 of the Italian constitution.

Keywords: Privacy – public employment – freedom of information – balance.

SOMMARIO:

1. Riservatezza dei lavoratori e trasparenza delle amministrazioni - 2. Accesso agli atti e riservatezza - 3. Dati relativi a concorsi e selezioni - NOTE


1. Riservatezza dei lavoratori e trasparenza delle amministrazioni

In un precedente lavoro [1], si è trattato dei temi riguardanti il rapporto tra riservatezza dei lavoratori e tutela dell’efficienza amministrativa nel pubblico impiego, soffermandosi sugli istituti che il legislatore ha posto a tutela dell’efficienza amministrativa sia sul piano della valutazione della performance dei pubblici dipendenti sia sul piano della valutazione disciplinare delle loro condotte. Il tema del bilanciamento tra riservatezza e altri valori costituzionali, tuttavia, viene in rilievo, nel pubblico impiego, anche in altri ambiti che non riguardano in alcun senso il controllo sull’attività lavorativa dei dipendenti pubblici. Un altro valore con il quale deve essere bilanciata la riservatezza dei pubblici impiegati, infatti, è quello della trasparenza amministrativa (anch’esso contenuto nell’art. 97 Cost.) [2]. Alcuni specifici obblighi normativi, infatti, impongono alle amministrazioni pub­bliche di rendere noti, attraverso i propri siti Internet, determinati dati personali concernenti i propri dipendenti, quali ad esempio l’organigramma degli uffici con l’elenco dei nominativi dei dirigenti, l’elenco delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, i compensi percepiti e altro (art. 54, d.lgs. n. 82/2005). Queste informazioni contengono dati relativi all’organizzazione degli uffici, alla retribuzione e ai titolari di cariche e incarichi pubblici e, quindi, riguardano persone fisiche che hanno diritto alla privacy. Tali dati, sebbene siano di fatto disponibili in Internet, sono utilizzabili da terzi solo in relazione ad eventi, comunicazioni e scopi correlati alle funzioni istituzionali e al ruolo ricoperto dall’interessato all’interno dell’amministrazione, ma non per altri scopi quali, ad esempio, per inviare comunicazioni elettroniche a contenuto commerciale o pubblicitario [3]. Le amministrazioni dello Stato possono anche diffondere i dati personali dei dirigenti inquadrati nei ruoli istituiti da ciascuna amministrazione (art. 23, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; artt. 1, comma 7, e 2, comma 4, d.P.R. 23 aprile 2004, n. 108), nel rispetto dei princìpi di completezza, esattezza, aggiornamento, pertinenza e non eccedenza dei dati. Vi sono anche amministrazioni e organismi tenuti a pubblicare sui propri siti Internet i compensi e le retribuzioni degli amministratori delle società partecipate direttamente [continua ..]


2. Accesso agli atti e riservatezza

Un altro campo di contemperamento tra le esigenze di trasparenza e quelle di riservatezza riguarda il diritto dei cittadini all’accesso alle informazioni di cui è in possesso l’amministrazione [10]. Infatti, come noto, nell’attuale assetto, oltre al diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi in presenza di una situazione giuridica soggettiva posta in rilievo dall’azione amministrativa (artt. 22-28, legge n. 241/1990), il cittadino può esercitare anche l’accesso civico agli atti non divulgati dell’amministrazione (art. 5, d.lgs. n. 33/2013), poi mutato in accesso generalizzato ad opera del c.d. decreto Trasparenza o FOIA – Freedom of information Act (d.lgs. n. 97/2016) [11]. La persistenza di due autonomi procedimenti di accesso è necessitata dalla differenza di funzione tra i due istituti, in quanto l’accesso ex legge n. 241/1990 è preordinato a soddisfare un interesse specifico e strumentale di chi lo fa valere, vale a dire la tutela di una situazione giuridica soggettiva, mentre l’ac­cesso civico e generalizzato, per contro, soddisfano un’esigenza di cittadinanza attiva, incentrata sui doveri inderogabili di solidarietà democratica, di controllo sul funzionamento dei pubblici poteri, anche – ma non solo – per finalità anti-corrut­tiva. In entrambi i procedimenti, tuttavia, possono essere coinvolti i dati personali dei soggetti che sono impiegati dalla pubblica amministrazione ed a questo problema non sembra porre diretto rimedio la limitazione prevista dell’art. 5, d.lgs. n. 33/2013, che disciplina l’accesso civico, la quale esclude l’accesso solo per esigenze di diverso tipo (sicurezza, difesa, politica, indagini su reati, attività ispettive). Tuttavia, il Garante ha affermato la limitazione dell’accesso per ragioni connesse alla tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti dall’accesso. Così, ad esempio, veniva negato [12] l’accesso civico completo avente a oggetto «Copie dei provvedimenti di mobilità esterna emessi dal DAP [Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria] per il personale con qualifica di Funzionario informatico». L’ammini­strazione aveva fornito un accesso civico parziale, per motivi legati alla protezione dei dati personali, evidenziando che i [continua ..]


3. Dati relativi a concorsi e selezioni

Un ulteriore tema che coinvolge la riservatezza dei lavoratori (o almeno degli aspiranti pubblici impiegati), riguarda la prassi delle pubbliche amministrazioni di procedere alla pubblicazione di graduatorie e di esiti di concorsi e selezioni pubbliche. Ad esempio, le graduatorie dei vincitori di concorsi per accedere agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni o per attribuire specifici incarichi professionali devono essere pubblicate nel bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei ministri o dell’amministrazione interessata, dandone, se previsto, contestuale avviso sulla Gazzetta Ufficiale [21]. Un analogo regime di conoscibilità è previsto per le procedure di reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, con riferimento alle informazioni contenute nelle relazioni riassuntive dei lavori svolti dalle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative e negli annessi giudizi individuali e collegiali espressi sui candidati (art. 6, d.P.R. 23 marzo 2000, n. 117). La diffusione, che l’amministrazione può lecitamente porre in essere in base a specifiche previsioni legislative o regolamentari, deve avere ad oggetto solo i dati personali pertinenti e non eccedenti [22] ai fini del corretto espletamento della procedura concorsuale e della sua rispondenza ai parametri stabiliti nel bando (elenchi nominativi ai quali vengano abbinati i risultati di prove intermedie, elenchi degli am­messi alle prove scritte o orali, punteggi riferiti a singoli argomenti di esame; punteggi totali ottenuti) [23]. Non risulta, invece, lecito riportare negli atti delle graduatorie da pubblicare altre tipologie di informazioni non pertinenti quali, ad esempio, recapiti di telefonia fissa o mobile o il codice fiscale [24]. Altre specifiche forme di conoscibilità di tali atti, previste dall’ordinamento, trovano la propria disciplina in disposizioni stratificatesi nel tempo al fine di consentire agli interessati, partecipanti alle procedure concorsuali o selettive, l’attivazione delle forme di tutela dei propri diritti e di controllo della legittimità dell’azione am­ministrativa. L’art. 23 del d.lgs. n. 33/2013, inoltre, prevede la pubblicazione obbligatoria degli elementi di sintesi (contenuto, oggetto, spesa) dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, tra i quali vanno menzionati i provvedimenti finali dei [continua ..]


NOTE