Massimario di Giurisprudenza del LavoroISSN 0025-4959
G. Giappichelli Editore

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Le pronunzie della Corte Costituzionale sulla disciplina dei licenziamenti (di Antonio Vallebona, Professore ordinario di Diritto del lavoro – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”)


Il saggio compie una breve storia delle decisioni della Corte Costituzionale relative alla disciplina dei licenziamenti.

Judgments of Constitutional Court on dismissal rules

The essay deals with a brief history of the constitutional court relating to the issue of dismissals.

Keywords: Costitutional Court – dismissals.

SOMMARIO:

1. Regola di giustificazione necessaria - 2. Datori - 3. Lavoratori - 4. Tutela obbligatoria - 5. Tutela reale - 6. Limiti dimensionali - 7. Licenziamento collettivo - NOTE


1. Regola di giustificazione necessaria

La regola legale di necessaria giustificazione del licenziamento è stata introdotta dalla legge n. 604/1966, ma un anno prima si era pronunziata la Corte Costituzionale (9 giugno 1965, n. 45) secondo cui questa regola non era obbligata costituzionalmente ed era affidata alla discrezionalità del legislatore ordinario. Dopo più di trent’anni la Corte Costituzionale (7 febbraio 2000, n. 46) ha cambiato idea rilevando che la predetta regola è costituzionalmente obbligata, diversamente dalla tutela reale su cui, quindi, ha ammesso il referendum abrogativo poi respinto per mancanza del quorum. Questo orientamento è stato confermato dalla Corte Costituzionale con la pronunzia del 10 febbraio 2006, n. 56. E non a caso negli ultimi anni il legislatore ordinario, rispettando le regole di necessaria giustificazione del licenziamento, ha ridotto di tanto le ipotesi di tutela reale (legge n. 92/2012; d.lgs. n. 23/2015).


2. Datori

L’art. 2, comma 1, legge n. 604/1966 e l’art. 18, comma 1, Stat. lav. nel testo originario escludevano i datori non imprenditori dalla regola di necessaria giustificazione del licenziamento con le relative tutele. La Corte Costituzionale (8 luglio 1975, n. 189; 14 gennaio 1986, n. 2) aveva dichiarato legittima questa esclusione. Ma poi la disposizione dell’art. 2 della legge n. 108/1990, ripresa anche dall’art. 18, comma 8, Stat. lav. nuovo testo, ha eliminato la predetta esclusione. Per quanto riguarda le imprese agricole il limite dimensionale (“più di cinque dipendenti”) per la tutela reale, previsto dall’art. 35 Stat. lav. e poi dall’art. 18, comma 8, Stat. lav. nuovo testo, è stato dichiarato legittimo a favore dei lavoratori, in quanto per le altre imprese il limite è più elevato (Corte cost. 19 giugno 1975, n. 155).


3. Lavoratori

L’esclusione dei dirigenti dalla regola di giustificazione necessaria del licenziamento prevista dall’art. 10, legge n. 604/1966 è stata considerata legittima in considerazione dello stretto vincolo fiduciario con il datore (Corte cost. 6 luglio 1972, n. 121, 1° luglio 1992, n. 309, 26 ottobre 1992, n. 404, 8 giugno 1994, n. 325). Invece l’esclusione dalla predetta regola dei lavoratori marittimi, ricavata dal silenzio in proposito dell’art. 10, legge n. 604/1966, è stata dichiarata incostituzionale (Corte cost. 3 aprile 1987, n. 96). E lo stesso vale per il personale navigante aereo (Corte cost. 31 gennaio 1991, n. 41). I lavoratori ultra 65enni privi di pensione erano esclusi dalla regola di necessaria giustificazione ai sensi dell’art. 11, comma 1, legge n. 604/1966, ma questa esclusione è stata dichiarata incostituzionale (Corte cost. 14 luglio 1971, n. 174, 7 luglio 1986, n. 176). Al contrario per i lavoratori “in possesso dei requisiti pensionistici” è inapplicabile tutta la disciplina del licenziamento compresa la forma scritta (Corte cost. 1° febbraio 1983, n. 15). Per gli apprendisti la tutela contro il licenziamento si applica durante il rapporto, ma non alla fine di esso (Corte cost. 28 novembre 1973, n. 169). Ai lavoratori in prova non si applica alcuna tutela contro il licenziamento ai sensi dell’art. 10 legge n. 604/1966 (Corte cost. 28 luglio 1976, n. 204, 22 dicembre 1980, n. 189), salvo i lavoratori in prova assunti obbligatoriamente per i quali il licenziamento non può essere fondato sul minore rendimento dovuto allo stato di invalidità (Corte cost. 18 maggio 1989, n. 255, 4 dicembre 2000, n. 541). Per la lavoratrice madre nel periodo di interdizione, cioè fino al compimento di un anno d’età del bambino, il licenziamento è nullo e non temporaneamente inefficace (Corte cost. 8 febbraio 1991, n. 61), come poi confermato dal d.lgs. n. 151/ 2001. Ed anche per la lavoratrice madre assunta in prova doveva esserci il divieto di licenziamento (Corte cost. 31 maggio 1996, n. 172), decisione ripresa dal d.lgs. n. 151/2001. Solo per le lavoratrici domestiche non esiste alcun divieto di licenziamento per matrimonio o per maternità, in quanto non si può imporre la presenza di una estranea nell’intimità familiare (Corte cost. 13 febbraio 1974, n. 27, 15 gennaio 1976, n. 9, 15 marzo 1994, n. 86, [continua ..]


4. Tutela obbligatoria

La tutela obbligatoria prevista dall’art. 8, comma 1, legge n. 604/1966 al posto della riassunzione può essere scelta sia dal datore, sia dal lavoratore (Corte cost. 28 dicembre 1970, n. 194, 23 febbraio 1996, n. 44). Il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 5 legge n. 108/1990 a pena di improcedibilità del giudizio in cui si invochi la tutela obbligatoria indicata dall’art. 8 legge n. 604/1966 è costituzionalmente legittimo (Corte cost. 4 marzo 1992, n. 82). Il criterio unico dell’anzianità di servizio per quantificare l’indennità risarcitoria per il licenziamento ingiustificato ai sensi dell’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23/2015 (c.d. tutele crescenti) è incostituzionale in quanto irragionevole e quindi il giudice deve applicare anche gli altri criteri indicati dall’art. 8 legge n. 604/1966 e dall’art. 18, Stat. lav. nuovo testo (Corte cost. 8 novembre 2018, n. 194). La stessa considerazione vale anche per i vizi formali e procedimentali indicati nell’art. 4 d.lgs. n. 23/2015 sanzionati anch’essi con un’indennità risarcitoria collegata al criterio unico dell’anzianità di servizio (Corte cost. 16 luglio 2020, n. 150).


5. Tutela reale

La tutela reale (reintegrazione nel posto di lavoro) non è obbligata costituzionalmente (Corte cost. 7 febbraio 2000, n. 46, 10 febbraio 2006, n. 56). La tutela reale si applica anche al vizio di forma ossia al licenziamento orale (Corte cost. 23 novembre 1994, n. 398). La tutela reale prevista dall’art. 18, comma 7, Stat. lav. nuovo testo per la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo “deve” essere deliberata dal giudice, mentre la parola “può” è incostituzionale perché lede il principio di eguaglianza con il licenziamento disciplinare indicato dall’art. 18, comma 4, Stat. lav. nuovo testo in cui manca questa parola (Corte cost. 1° aprile 2021, n. 59). Per il c.d. medio tempore, cioè dal giorno del licenziamento fino all’effettiva reintegrazione, è dovuta un’indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione (art. 18, comma 4, vecchio testo; art. 18, comma 2, nuovo testo) e questa indennità è costituzionalmente legittima (Corte cost. 14 gennaio 1996, n. 2). Ed anche il limite minimo di 5 mensilità è legittimo (Corte cost. 3 luglio 1975, n. 178, 20 dicembre 1976, n. 256). Ed anche i contributi previdenziali sulla predetta indennità sono legittimi (Corte cost. 14 gennaio 1986, n. 7). Infine il limite massimo dell’indennità di 12 mensilità sempre per il medio tempore previsto dall’art. 18, comma 4, Stat. lav. nuovo testo è legittimo (Corte cost. 23 aprile 2018, n. 86). L’indennità sostitutiva della reintegrazione pari a 15 mensilità (art. 18, comma 5, Stat. lav. vecchio testo; art. 18, commi 3 e 4, Stat. lav. nuovo testo; art. 2, comma 3, e 3, comma 2, d.lgs. n. 23/2015) costituisce una obbligazione con facoltà alternativa dal lato del creditore lavoratore (Cort. cost. 4 marzo 1992, n. 81, 22 luglio 1996, n. 291). È ammesso il cumulo tra indennità risarcitoria per il medio tempore e indennità sostitutiva della reintegrazione (Corte cost. 4 marzo 1992, n. 81, 2 aprile 1992, n. 160, 9 novembre 1992, n. 426, 22 luglio 1996, n. 291). Il lavoratore può chiedere l’indennità sostitutiva già nel giudizio di impugnazione del licenziamento (Corte cost. 9 novembre 1992, n. 426) e può rifiutare la proposta intempestiva del datore di revoca del licenziamento [continua ..]


6. Limiti dimensionali

Il limite dimensionale per la tutela obbligatoria previsto dalla legge n. 604/1966, poi abrogato dalla legge n. 108/1990, era costituzionalmente legittimo (Corte cost. 14 aprile 1969, n. 81, 14 gennaio 1986, n. 2, 13 maggio 1993, n. 240). I limiti dimensionali per la tutela reale (art. 35 Stat. lav.; art. 18, comma 8, Stat. lav. nuovo testo) sono costituzionalmente legittimi (Corte cost. 6 marzo 1974, n. 55, 19 giugno 1975, n. 155, 14 gennaio 1986, n. 2, 22 novembre 1994, n. 398, 23 febbraio 1996, n. 44). La regola di necessaria giustificazione del licenziamento senza limiti dimensionali prevista dall’art. 2, comma 1, legge n. 108/1990 è costituzionalmente legittima (Corte cost. 13 maggio 1993, n. 240). Il referendum abrogativo per abolire i limiti dimensionali per la tutela reale è stato ammesso (Corte cost. 6 febbraio 2003, n. 41), ma poi respinto per mancanza di quorum. I primi tre commi dell’art. 7 Stat. lav. nella parte in cui non si applicano al licenziamento disciplinare sono illegittimi costituzionalmente (Corte cost. 30 novembre 1982, n. 204).


7. Licenziamento collettivo

L’accordo interconfederale per l’industria 20 dicembre 1950 per il licenziamento collettivo è stato recepito nel d.lgs. n. 1019/1960, ma questo decreto è stato dichiarato incostituzionale nella parte relativa alla procedura sindacale essendo estranea ai minimi di trattamento previsti dalla legge delega n. 741/1959 (Corte cost. 8 febbraio 1966, n. 8). Nel licenziamento collettivo le scelte organizzative del datore sono insindacabili in quanto garantite dall’art. 41 Cost. (Corte cost. 28 giugno 1985, n. 191). I criteri di scelta fissati dal contratto collettivo devono essere obiettivi e non possono essere discriminatori, sicché è valido il criterio che sceglie i lavoratori prossimi alla pensione ed è applicabile a tutti i lavoratori compresi quelli non aderenti ai sindacati stipulanti (Corte cost. 30 giugno 1994, n. 268). L’art. 24 legge n. 223/1991 che esclude i dirigenti è legittimo (Corte cost. 18 luglio 1997, n. 258), ma poi è intervenuta la legge n. 161/2014 che ha compreso i dirigenti ottemperando a Corte giust. 13 febbraio 2014, C-596/12.


NOTE