Massimario di Giurisprudenza del LavoroISSN 0025-4959
G. Giappichelli Editore

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Brevi riflessioni sull'esercizio del recesso in riferimento ad accordi sindacali privi del termine di durata ed in caso di dissenso tra le OO.SS. Stipulanti (di Maria Paola Gentili, Titolare di contratto integrativo di insegnamento in Diritto del lavoro – Dipartimento di Giurisprudenza – Università degli Studi di Roma “Luiss Guido Carli”.)


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Tribunale di Civitavecchia, Sez. lav., 5 novembre 2019, n. 8012 – Giudice Unico del Lavoro Dott.ssa Vitello

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In presenza di un accordo collettivo aziendale nell’ambito del quale sia stata prevista l’istituzione di un apposito strumento di monitoraggio e coordinamento del­l’attività produttiva (Commissione Tecnica Paritetica) allo scopo di consentire l’in­formazione e la consultazione dei lavoratori in ordine all’attuazione di determinate scelte aziendali, l’utilizzo di uno strumento alternativo per il confronto rispetto a quello previsto nell’accordo siglato, integra violazione dell’art. 28, legge n. 300/1970, an­corché alcune delle parti stipulanti abbiano dimostrato, per fatti concludenti, nel tempo, il proprio dissenso e disinteresse in ordine allo strumento di consultazione sindacale contrattualmente previsto, considerandolo non idoneo alla relazione dello scopo per cui è stato individuato e non espressione della propria volontà.

SOMMARIO:

1. Premessa metodologica - 2. Il recesso dall’accordo aziendale privo di termine di durata. Possibilità, condizioni e limiti - 3. Gli effetti del recesso ed il mancato recesso delle OO.SS. dissenzienti - 4. Segue: gli effetti del recesso parziale - 5. Il paradosso sine die - NOTE


1. Premessa metodologica

La pronuncia in commento affronta una delicata fattispecie: quella del diritto dei lavoratori alla consultazione ed all’informazione in ordine alle strategie aziendali «in tempo utile ed a livelli appropriati», quale situazione giuridica soggettiva che consente ai prestatori di lavoro di collaborare, entro i limiti previsti a tale fine dalle legge, al buon andamento delle realtà produttive aziendali, nell’obiettivo della migliore effettività delle medesime [1]. Nel contempo, la motivazione su cui la sentenza si fonda rievoca alla mente la questione – tanto interessante quanto complessa e foriera di implicazioni, pratiche ol­tre che teoriche, nell’ambito dell’attuale sistema di relazioni industriali – dell’effi­cacia temporale degli accordi collettivi privi di termine finale di durata e della recedibilità dai medesimi, con particolare attenzione ai limiti ed agli effetti del recesso esercitato, specie in caso di dissenso di una o più delle componenti delle parti sinda­cali contrapposte. Procedendo ad analizzare la pronuncia, sembra opportuno rilevare, in primis, che il nucleo essenziale ed incomprimibile dei diritti in materia di informazione e consultazione – e, per converso, i limiti del correlativo obbligo gravante sulla parte datoriale – è stato delineato dalla direttiva 2002/14/CE, che, nell’ambito dell’ordina­mento italiano, ha avuto attuazione in base al d.lgs. n. 25/2007 (“Attuazione della direttiva 2002/14/CE che istituisce un quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori”), attribuendo alla contrattazione collettiva aziendale il compito di individuare gli strumenti attraverso cui il diritto di informazione e consultazione in verbis deve essere esercitato [2]. In tale quadro legislativo (al quale in modo non totalmente proprio si è fatto riferimento con la proununcia in esame, trattandosi di accordo concluso in occasione del trasferimento di azienda in crisi, cui, semmai dovrebbe trovare applicazione la diversa disciplina contenuta nella direttiva 2001/23/CE), la statuizione giudiziale de qua ha ritenuto fondato il ricorso ex art. 28, legge n. 300/1970 proposto da un’orga­nizzazione sindacale di lavoratori firmataria, insieme ad altre sigle sindacali, di un accordo aziendale [continua ..]


2. Il recesso dall’accordo aziendale privo di termine di durata. Possibilità, condizioni e limiti

La ricostruzione dei fatti compiuta nella pronuncia e la motivazione della medesima convogliano, dunque, l’attenzione dell’interprete sulla questione del recesso dal­l’accordo aziendale privo di termine di durata, foriera a sua volta di svariate spunti di riflessione. Vertendosi in materia di accordo sindacale aziendale, appare opportuno preliminarmente ricordare che tale species di atto di autonomia collettiva, nell’ambito del sistema di relazioni industriali moderno, non costituisce più esclusivamente il mezzo per comporre il conflitto tra capitale e lavoro, ponendosi per contro come strumento stabile di organizzazione dell’attività lavorativa e di gestione delle crisi, nonché di integrazione dei precetti normativi e finanche di soggetti estranei ai rapporti di lavoro. Nel caso di specie, l’accordo sindacale oggetto di causa e delle presenti riflessioni era frutto della convergenza della volontà delle contrapposte OO.SS. dei lavoratori e del datore di lavoro nell’obiettivo di individuare politiche gestionali deflattive e di contrazione dei costi aziendali ed esso era privo di termine finale [3]. In riferimento alla suindicata species di atti di autonomia collettiva, la questione del recesso dall’accordo sindacale – gestionale sine die presenta diversi profili degni di approfondimento, a partire da quella, preliminare, della legittimità dello stesso [4], per passare all’aspetto delle modalità di esercizio e degli effetti del recesso me­desimo, sino a quella, più complessa, della possibilità/legittimità e degli effetti del recesso esercitato soltanto da alcune delle sigle sindacali rappresentative di una delle parti contrattuali. In merito, suffragano gli approdi dottrinari sul punto, che muovono dalla considerazione secondo cui il recesso è l’atto con cui una parte pone fine alla vincolatività di un contratto privo di termine finale di durata o indeterminato (c.d. recesso ordinario) [5]. La giurisprudenza di legittimità, suffragata dalla dottrina maggioritaria, ha ammesso la facoltà di recesso dal contratto collettivo a tempo indeterminato: l’abbando­no della regola risultante dal combinato disposto degli artt. 1372-1373 c.c. a favore dell’affermarsi della regola della libera recedibilità [continua ..]


3. Gli effetti del recesso ed il mancato recesso delle OO.SS. dissenzienti

Venendo ora ad interrogarci sugli effetti del recesso, giova ribadire che, dal punto di vista strutturale e funzionale, l’accordo collettivo costituisce manifestazione dell’autonomia privata, come espressa da parti contrapposte, portatrici ed esponenti di interessi confliggenti, da mediare. Ne deriva che, nelle ipotesi “ordinarie” in cui il recesso provenga da una delle parti firmatarie (art. 1371 c.c.), ovvero qualora esso sia frutto del mutuo consenso delle stesse (art. 1372 c.c.), la conseguenza dell’esercizio del medesimo è la cessazione dell’efficacia del contratto receduto [13]. Venuta meno la fonte che opera dall’esterno del rapporto, peraltro, questo resterà regolato dalle norme di legge, ovvero di altro contratto ancora in vigore. Alcuni autori, che sposano una differente interpretazione della natura e della ratio degli accordi collettivi, affermano, per contro, che la sopra effettuata ricostruzio­ne determinerebbe un inammissibile vuoto, colmabile con la ritenuta ultrattività del contratto e dell’accordo collettivo [14]. Le voci di dissenso sollevate avverso tale ricostruzione – che appare minoritaria – sono peraltro estremamente critiche e giuridicamente strutturate: in particolare, è stato rilevato che il nostro ordinamento è costruito per fronteggiare un eventuale vuoto di disciplina contrattuale, originario ovvero sopravvenuto, sopperendo allo stesso, caso per caso, con specifici strumenti predisposti dal legislatore (in part., art. 36 Cost.).


4. Segue: gli effetti del recesso parziale

Si tratta, quindi, a questo punto dell’analisi, di interrogarsi su cosa accade nel­l’ipotesi in cui il recesso dall’accordo sindacale venga esercitato esclusivamente da alcuni dei firmatari, più precisamente ed in primo luogo, da alcune delle sigle sindacali espressione e manifestazione di una delle parti contraenti. In applicazione di principi fondamentali in materia di diritto sindacale e di diritto civile, si ritiene che, nei suddetti casi, il recesso sia produttivo di effetti nei confronti dei lavoratori iscritti a quelle delle organizzazioni sindacali che recedono, in relazione ai quali, pertanto, cessano gli obblighi scaturenti dall’accordo collettivo de quo e dunque il vincolo generato dallo stesso [15]. Per contro e per conseguenza, il recesso in verbis è ritenuto non produttivo di effetti in riferimento ai lavoratori iscritti all’organizzazione sindacale dissenziente, che cioè ha manifestato la propria volontà di non recedere dall’atto di autonomia collettiva originariamente siglato, interessati alla perdurante vigenza del vincolo contrattuale, relativamente ai quali dovrà considerarsi in vigore ed operativo l’obbligo scaturente dall’accordo collettivo siglato. Ne deriva che un accordo collettivo diretto a disciplinare una determinata materia sopravvivrà all’eventuale recesso espresso proveniente da alcune delle sigle sindacali che rappresentano e costituiscono un’unica parte stipulante esclusivamente in riferimento ai lavoratori appartenenti alla o alle sigle che non hanno manifestato la propria volontà di recedere. Che anzi, l’eventuale estensione delle conseguenze del recesso ai lavoratori iscritti alle organizzazioni sindacali dissenzienti potrebbe integrare un comportamento antisindacale, in quanto idoneo a ledere l’immagine e la credibilità del sindacato medesimo [16]. Viceversa, l’esercizio del diritto di recesso produrrà effetti e risulterà vincolante per i lavoratori iscritti alle organizzazioni sindacali che lo hanno esercitato e per quelli che manifesteranno, anche mediante comportamenti concludenti, la volontà di recedere dall’originario accordo sindacale. A tale conclusione si potrebbe obiettare che, in tal modo opinando, si determinerebbe la perdurante vigenza di una determinata regolamentazione [continua ..]


5. Il paradosso sine die

A completamento della ricostruzione effettuata sembra utile, per ragioni sistematiche, svolgere alcune considerazioni in ordine alla fattispecie estrema in cui il re­cesso dall’accordo sindacale sine die sia stato esercitato dalle singole componenti delle organizzazioni sindacali contrapposte, compresa quella datoriale, con l’eccezione di un’unica sigla sindacale dei lavoratori. Ci si deve chiedere, quindi, se l’esistenza di un’unica sigla sindacale non recedente sia in grado o meno di determinare la perdurante vigenza, nei confronti della stessa, degli effetti dell’accordo sindacale denunciato dall’unanimità delle altre componenti delle contrapposte organizzazioni sindacali e pertanto la perdurante vigenza, nei propri confronti, degli obblighi scaturenti dall’accordo sindacale suddetto. Ancora una volta, la risposta è insita nella ratio dell’autonomia collettiva, come esercitata a livello di accordi sindacali: siamo in presenza di atti di autonomia collettiva, frutto dell’incontro e della mediazione della volontà delle contrapposte sigle sindacali, istituzionalmente preposti alla disciplina di specifiche questioni e dunque alla realizzazione di obiettivi determinati e puntuali, su cui si confrontano le opposte posizioni delle parti al tavolo contrattuale. Con la conseguenza che il vincolo scaturente dall’accordo sindacale receduto da tutte le OO.SS. contrapposte, con l’eccezione di un’unica sigla, non potrà continuare a persistere in riferimento alla suddetta unica sigla non interessata al recesso, in quanto, nella specie, non può individuarsi più un atto di autonomia collettiva, tanto meno un accordo sindacale, stante l’inesistenza e l’impossibilità di profilare parti contrapposte, portatrici di interessi divergenti. Stante l’impossibilità di riscontrare la perdurante vigenza del presupposto fondamentale della regolamentazione contrattuale originaria, un’unica sigla stipulante non potrà, legittimamente, invocare l’operatività (o l’ultrattività) del vincolo contrattuale nei propri confronti, non esistendo, a monte, alcun soggetto nei cui confronti far valere il vincolo, da considerare quindi, nell’ambito della vicenda occorsa, soggetto obbli­gato. Se dunque [continua ..]


NOTE
Fascicolo 4 - 2019