Massimario di Giurisprudenza del LavoroISSN 0025-4959
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Il principio di automaticità delle prestazioni è veramente inapplicabile al lavoro parasubordinato? (di Margherita Volpes, Dottoranda di ricerca in Diritto e impresa – Università Luiss Guido Carli di Roma)


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Cassazione civile, Sez. lav., sent. 17 marzo 2022, n. 8789 – Pres. Berrino – Rel. Calafiore

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Considerato che la legge n. 335/1995, articolo 2, comma 29, nel prevedere che hanno diritto all’accreditamento dei contributi soltanto gli iscritti che abbiano versato un contributo pari al minimale di reddito, esclude chiaramente i lavoratori iscritti alla Gestione separata dal principio di automaticità delle prestazioni (coerentemente, peraltro, con quanto disposto dalla legge n. 449/1997, articolo 59, comma 19, in materia di tutela antinfortunistica dei lavoratori autonomi), e che l’operatività di tale principio non può essere argomentata nemmeno per tramite dell’estensione nei loro confronti dell’articolo 2116 c.c., difettandone in radice i presupposti operativi, deve conclusivamente ritenersi che anche per i soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata INPS il rapporto contributivo e previdenziale si atteggi, con le precisazioni dianzi esposte, come quello degli altri lavoratori autonomi iscritti alla medesima Gestione, con conseguente inapplicabilità del principio di automaticità delle prestazioni.

< < 1. Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi in merito al regime previdenziale dei lavoratori parasubordinati, vagliando la possibilità di estendere loro il principio di automaticità delle prestazioni [1]. In particolare, come noto, in ragione della scissione tra soggetto obbligato al versamento contributivo (datore di lavoro) e soggetto destinatario della prestazione previdenziale (lavoratore subordinato), l’art. 2116, comma 1, c.c., disciplina un meccanismo volto ad evitare che eventuali omissioni del primo possano risolversi in vuoti di tutela per il secondo; a tal fine, il principio di automaticità delle prestazioni assicura, in presenza delle altre condizioni, il diritto a percepire le provvidenze previdenziali anche in caso di omissioni contributive, nei limiti della prescrizione delle relative obbligazioni. Come altrettanto noto, tale principio non opera con riferimento ai lavoratori autonomi, dal momento che, in tal caso, l’obbligazione contributiva grava sullo stesso soggetto futuro beneficiario della prestazione, il lavoratore, sì che egli solo è responsabile di eventuali omissioni contributive. Nel caso in esame, la Corte di Cassazione viene chiamata a verificare la possibilità di estendere il principio di automaticità ai lavoratori parasubordinati, anche in considerazione della circostanza che, pur essendo iscritti alla Gestione Separata Inps, per la quale vigono in linea generale le regole del lavoro autonomo, per le collaborazioni coordinate e continuative si verifica quella scissione tra soggetto effettivamente chiamato ad effettuare il versamento contributivo (committente) e soggetto futuro beneficiario della prestazione previdenziale (lavoratore parasubordinato) che è alla base del principio stesso. Sul punto, adottando un’interpretazione sistematica e teleologica, la Corte d’Ap­pello di Milano, con pronuncia n. 1136/2015, aveva ritenuto di poter estendere il principio in esame ad una collaboratrice coordinata e continuativa, essendo que­st’ultima sì iscritta alla Gestione Separata, ma con onere del versamento dei contributi gravante sul committente anche per la quota a carico della lavoratrice, sì da rendere «del tutto irragionevole addossarle le conseguenze di un inadempimento che oggettivamente non le è imputabile» [2]. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’ente previdenziale, ottenendo, con la sentenza in commento, il ribaltamento della decisione e la conferma del recente orientamento di legittimità [3], secondo il quale, al contrario, ai collaboratori coordinati e continuativi, applicandosi il regime previdenziale tipico degli altri lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata, non dovrebbe estendersi il principio di automaticità per due ragioni principali. In primo luogo, l’art. 2, commi 6 ss., legge n. [continua..]