Massimario di Giurisprudenza del LavoroISSN 0025-4959
G. Giappichelli Editore

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Licenziamento per motivo illecito (di Antonio Vallebona, Già Professore ordinario di Diritto del lavoro – Università di Roma “Tor Vergata”)


Il saggio tratta del licenziamento per motivo illecito indicando l’orientamento della Cassazione.

Wrongful termination

The essay deals with the wrongful termination indicating the supreme court’s case law.

SOMMARIO:

1. Il licenziamento per motivo illecito - 2. Oneri di deduzione e prova - 3. La sanzione relativa al licenziamento per motivo illecito - NOTE


1. Il licenziamento per motivo illecito

Il licenziamento è un atto unilaterale, ma l’art. 1324 c.c. prevede che le norme relative ai contratti si osservano anche per gli atti unilaterali. Pertanto al licenziamento si applica l’art. 1345 c.c., che riguarda il contratto concluso “esclusivamente per un motivo illecito”. Il motivo illecito è quello contrario a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume [1], come ad esempio il licenziamento ritorsivo all’azione giudiziaria o ad una richiesta del lavoratore [2] o alla resistenza del medesimo a pretese illegittime del datore [3]. Il motivo illecito rileva solo se è unico e determinante, come indica la parola “esclusivamente” dell’art. 1345 cod. civ., sicché il licenziamento è comunque valido se è giustificato a prescindere dall’eventuale concorso di un motivo illecito [4].


2. Oneri di deduzione e prova

L’onere di deduzione e prova del motivo illecito grava sul lavoratore [5]. In caso di licenziamento ritorsivo la ritorsione può essere accertata anche con presunzioni [6]. La deduzione del motivo illecito deve essere tempestiva, altrimenti costituisce domanda nuova inammissibile [7].


3. La sanzione relativa al licenziamento per motivo illecito

La conseguenza della illiceità del motivo determinante era la nullità del licenziamento (art. 1324, 1345 e 1418, comma 2, c.c.), realizzandosi così una tutela reale di diritto comune [8], ma l’orientamento prevalente della Cassazione applicava già l’art. 18 Stat. lav. per analogia al licenziamento discriminatorio senza limiti dimensionali [9]. Ora al licenziamento per motivo illecito si applica sempre la tutela reale speciale (art. 18, commi 1-3, Stat. lav. nel testo modificato dall’art. 1, comma 42, legge n. 92/2012; art. 2, commi 1-3, d.lgs. n. 23/2015). Il legislatore si riferisce al licenziamento per “motivo illecito determinante ai sensi dell’articolo 1345 del codice civile”, sicché non poteva essere più chiaro di così.


NOTE