Massimario di Giurisprudenza del LavoroISSN 0025-4959
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Sulla decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto di lavoro: l´inversione di rotta della Corte di Cassazione dopo quasi 50 anni (di Paolo Eugenio Pedà, Assegnista di Ricerca – Università degli Studi Luiss “Guido Carli” di Roma)


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Cassazione civile, Sez. lav., 6 settembre 2022, n. 26246

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Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92/2012 e del d.lgs. n. 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.

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SOMMARIO:

1. Il thema decidendum - 2. L’intervento della giurisprudenza in tema di decorso della prescrizione in costanza di rapporto di lavoro - 3. L’evoluzione dell’apparato protettivo contro i licenziamenti illegittimi - 4. Il caso - 5. L’inversione di rotta della Corte di Cassazione - 6. Considerazioni conclusive - NOTE


1. Il thema decidendum

Il presente contributo viene redatto a distanza di pochi giorni dalla pubblicazione della sentenza in commento e, pertanto, assume necessariamente la fisionomia di una prima analisi a caldo di una decisione destinata a segnare profondamente il dibattito giuslavoristico degli anni a seguire. Come noto, secondo il principio generale espresso dall’art. 2935 c.c., «La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere», con la conseguenza che, stante l’inapplicabilità delle cause di sospensione di cui agli artt. 2941 e 2942 c.c., nell’originaria impostazione codicistica i diritti dei lavoratori si prescrivevano anche durante il rapporto di lavoro [1]. Tale principio, come si avrà modo di osservare nel paragrafo che segue, è stato profondamente rivisto dagli orientamenti giurisprudenziali consolidatisi negli anni ’60 e ’70, le cui conclusioni ed i cui principi sono rimasti ben saldi per quasi 50 anni. La pronuncia qui annotata “riscrive” completamente le regole sulla decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto, tema indubbiamente tra i più delicati della materia, essendo la prescrizione, quale modalità generale di estinzione dei diritti (a seguito del mancato esercizio per un tempo determinato dalla legge ai sensi dell’art. 1934 c.c.), istituto preposto alla “salvaguardia” del principio di certezza del diritto [2]. Ebbene, la decisione in commento ha l’indubbia capacità di incidere sensibilmente sulla materia lavoristica e sulle relazioni industriali che influenzano il tessuto produttivo, per diverse ragioni: per un verso, il principio di diritto espresso interessa la totalità della forza lavoro cui corrisponde, simmetricamente, l’intero perimetro produttivo italiano (al netto esclusivamente dei lavoratori che ricadono nell’ambito applicativo della disciplina limitativa dei licenziamenti di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604); per altro verso, il “tavolo” delle rivendicazioni individuali e collettive verrà alimentato da nuova linfa, essendosi ampliato in maniera significativa l’oriz­zonte temporale entro cui reclamare tutele e diritti in capo ai lavoratori.


2. L’intervento della giurisprudenza in tema di decorso della prescrizione in costanza di rapporto di lavoro

Prima di esaminare il caso in esame giova, in estrema sintesi, ricostruire l’evo­luzione giurisprudenziale consolidatasi sul tema del decorso della prescrizione in costanza di rapporto di lavoro. Il necessario punto di partenza della presente disamina è costituito dalla sentenza della Corte Costituzionale 10 giugno 1966, n. 63, pietra miliare del diritto del lavoro nella sua accezione moderna e garantista. Con tale pronuncia il Giudice delle leggi ha dichiarato la «illegittimità costituzionale degli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, del codice civile limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro» in ragione della presenza di «ostacoli materiali, cioè la situazione psicologica del lavoratore (ndr. c.d. metus) che può essere indotto a non esercitare il proprio diritto per lo stesso motivo per cui molte volte è portato a rinunciarvi, cioè per timore del licenziamento» [3]. La Corte Costituzionale, dunque, dà forma ad un passaggio epocale [4], preludio di una stagione di grandi conquiste di civiltà giuridica per il diritto del lavoro, ponendo un argine al forte squilibrio che caratterizzava il rapporto di lavoro, un baluardo intorno alla posizione giuridica della parte debole del rapporto, messa nelle condizioni di non subire alcuna compressione dei propri diritti in ragione della soggezione psicologica nei confronti del datore di lavoro. Il panorama di riferimento è mutato radicalmente con l’entrata in vigore dello Statuto dei Lavoratori del 1970, la cui straordinaria portata innovativa ha inciso sensibilmente sul contesto di riferimento nel quale era stata resa la sentenza del ’66 pocanzi richiamata. Per dirla con le parole della Corte Costituzionale stessa, riferite espressamente all’entrata in vigore dell’art. 18 legge 20 maggio 1970, n. 300 si è posto «il quesito se per effetto di tali innovazioni legislative non sia venuto meno, per i rapporti regolati dalle norme ricordate, il fondamento giuridico su cui poggiava la parziale invalidazione statuita con la sentenza n. 63 del 1966» [5]. Ci si è chiesto, quindi, se, in ragione del rinnovato apparato protettivo contro i licenziamenti illegittimi predisposto dallo Statuto dei Lavoratori, fosse ancora sussistente quel metus posto a [continua ..]


3. L’evoluzione dell’apparato protettivo contro i licenziamenti illegittimi

I principi fin qui espressi sono stati al centro del dibattito dottrinario dapprima a seguito della riforma dell’art. 18 legge 20 maggio 1970, n.300 (per effetto della legge 28 giugno 2012, n. 92, c.d. Riforma Fornero) e, successivamente, in conseguenza dell’introduzione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23 (c.d. Jobs Act). Senza addentrarsi in una disamina completa delle riforme anzidette, è noto che la rimodulazione delle conseguenze in caso di licenziamento illegittimo ha messo in discussione la tenuta concettuale della “stabilità” del rapporto di lavoro nell’acce­zione consolidatasi nel tempo [7]. Si è sin da subito osservato come il principio di matrice giurisprudenziale richiamato al paragrafo che precede potesse essere posto in discussione dalla riscrittura dell’art. 18, in ragione del superamento del binomio illegittimità-reintegra­zione, a favore di un ventaglio di tutele eterogenee e variabili [8]. Dubbi, questi, ulteriormente alimentati dall’entrata in vigore del Jobs Act nel 2015, che ha ulteriormente inciso sul ventaglio di tutele predisposte contro il licenziamento illegittimo [9]. Per quanto più strettamente attiene ai propositi del presente scritto, le diverse opzioni ricostruttive proposte dalla dottrina sulle richiamate novità legislative hanno sollevato seri dubbi sul concreto atteggiarsi del concetto di “stabilità”, alimentando l’attesa del posizionamento della Suprema Corte sul tema.


4. Il caso

La sentenza in esame muove dalla pretesa avanzata da alcune lavoratrici nei confronti del proprio datore per il riconoscimento di talune pretese retributive (afferenti all’asserito lavoro straordinario notturno prestato) eccedenti la prescrizione quinquennale. Il ricorso è stato rigettato in primo grado in ragione dell’avvenuta prescrizione delle differenze retributive, sulla base dell’assunto – ampiamente richiamato dalla Corte di Appello – che, ai fini della decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto, anche dopo la novella dell’art. 18 legge 20 maggio 1970, n. 300 e l’introduzione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, persista la stabilità reale del rapporto di lavoro (intesa quale disciplina che, sul piano sostanziale, subordini la legittimità e l’efficacia della risoluzione alla sussistenza di circostanze obiettive e predeterminate, affidandone, sul piano processuale, al giudice il sindacato e la possibilità di rimuoverne gli effetti), condizione questa per affermare la decorrenza dei termini di prescrizione durante lo svolgimento del rapporto di lavoro. Tale decisione è stata successivamente confermata dalla Corte di Appello di Brescia la quale, facendo proprie le ragioni espresse dal Tribunale, ha ritenuto di escludere quella condizione psicologica di timore (metus) del lavoratore, richiamata dalla sentenza della Corte Costituzionale 10 giugno 1966, n. 63, in ragione del mantenimento di una tutela ripristinatoria piena in caso di licenziamento intimato per ritorsione, discriminatorio ovvero per motivo illecito determinante, restando di contro del tutto estranea l’attenuazione della tutela per un licenziamento fondato su ragioni diverse. Avverso tale decisione, le lavoratrici hanno proposto ricorso per cassazione, negando la permanente vigenza del regime di stabilità reale del rapporto di lavoro, a seguito della richiamata riforma dell’art. 18 legge 20 maggio 1970 e dell’entrata in vigore del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23 (c.d. Jobs Act), prospettando in subordine questione di legittimità costituzionale degli artt. 2935 e 2948, n. 4, c.c., con riferimento all’art. 36 Cost., qualora interpretati nel senso dell’integrazione di un regime di stabilità del rapporto di lavoro idoneo ad impedire il metus in capo ai prestatori di lavoro.


5. L’inversione di rotta della Corte di Cassazione

La Suprema Corte, nell’approcciare il tema sottoposto alla sua attenzione, evidenzia sin da subito come la tematica non necessiti di un rinvio alla Corte costituzionale poiché «ben può essere affrontata e risolta in continuità sostanziale con l’insegnamento di oltre un cinquantennio di elaborazione giurisprudenziale (il c.d. “diritto vivente”)». Fatta tale premessa, di per sé idonea a lasciar intravedere la conclusione prefigurata della Corte, il percorso interpretativo della sentenza prosegue analizzando l’evo­luzione dell’apparato protettivo contro i licenziamenti illegittimi, alla luce degli interventi che ne hanno rimodulato la fisionomia, onde «verificare quale sia il regime attuale di stabilità del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato» e vagliare l’eventuale perdurante applicabilità del principio espresso dalle Sezioni Unite nel ’76. L’articolato e indubbiamente approfondito iter argomentativo proposto dalla Suprema Corte evidenzia come le modifiche apportate dalla c.d. Riforma Fornero e dal Jobs Act abbiano comportato il superamento del binomio illegittimità-reinte­grazione, che caratterizzava la vecchia formulazione dell’art. 18, a favore di un’ap­plicazione variabile delle tutele, in esito alla qualificazione della fattispecie e alla conseguente individuazione della sanzione applicabile (reintegratoria e risarcitoria ovvero soltanto risarcitoria). Prosegue la Corte evidenziando che «Al di là della natura eccezionale o meno della tutela reintegratoria, non è seriamente controvertibile che essa, rispetto alla tutela indennitaria e tanto più per effetto degli d.lgs. n. 23 del 2015 artt. 3 e 4, abbia ormai un carattere recessivo» e ciò conduce a ritenere, nel ragionamento del Giudice di legittimità, che il quadro normativo non assicuri una «adeguata stabilità del rapporto di lavoro». La Corte, dunque, sostiene che sia venuto meno l’«essenziale dato di stabilità del rapporto nella tutela reintegratoria esclusiva del L. n. 300 del 1970 art. 18» intorno al quale si era consolidata la citata giurisprudenza costituzionale e di legittimità. La Suprema Corte ritiene, dunque, che la prescrizione possa decorrere, in corso di rapporto «esclusivamente quando la reintegrazione, non soltanto [continua ..]


6. Considerazioni conclusive

La chiara opzione ricostruttiva proposta dalla Corte di Cassazione si pone, al­l’evidenza, in linea di (rigida) continuità con l’insegnamento della Corte Costituzionale del ’66 e con la ratio che ne sorresse il ragionamento. Di contro, ci sarebbe stato spazio per un’interpretazione più elastica dell’inse­gnamento della Corte costituzionale alla luce del differente contesto di riferimento. L’Italia di oggi non è quella degli anni ’60, per diverse ragioni: in primo luogo, l’apparato protettivo, globalmente inteso, riconosciuto oggi ai lavoratori è significativamente più ampio e profondo di quanto non fosse nel 1966 (ed anche al­l’entrata in vigore lo Statuto dei lavoratori); a ciò si aggiunga che il tessuto culturale e sociale dei contesti produttivi si è (oggettivamente) evoluto – anche sotto il profilo del­l’accesso ai canali di tutela – arginando in massima parte le derive “autoritarie” sul luogo di lavoro. Il rapporto datore-prestatore di lavoro è oggi indubbiamente più in equilibrio di quanto non fosse 50 anni fa e ciò avrebbe potuto suggerire opzioni ricostruttive differenti sul tema della decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto. Da diversa prospettiva, una differente interpretazione avrebbe potuto trovare fondamento nel processo di progressiva estensione dell’ambito di applicazione della reintegra di cui proprio la Corte Costituzionale si è fatta portavoce [10]-[11], in esito al quale risulta significativamente ristretto il perimetro di applicazione della tutela indennitaria (rafforzando quella certezza che è centrale nelle argomentazioni della Suprema Corte) [12]. In tale ottica, il richiamo alla reintegrazione quale unico rimedio «contro ogni illegittima risoluzione» pare, invero, eccessivamente risoluto, ove ricomprende al suo interno casistiche (quali ad esempio i vizi formali) rispetto alle quali, per un verso, pare difficilmente comprensibile la necessità di una tutela reintegratoria e, per altro verso, sembra difficilmente configurabile quell’esigenza di affidamento in capo al lavoratore richiamata dalla Suprema Corte[13]. È indubbio che il sistema così delineato necessiti, con la necessaria prudenza che deve accompagnare qualsivoglia riflessione su tematiche così rilevanti, [continua ..]


NOTE
Fascicolo 3 - 2022