Massimario di Giurisprudenza del LavoroISSN 0025-4959
G. Giappichelli Editore

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Coordinamento ed etero direzione. Le indicazioni della Corte costituzionale (di Pietro Pozzaglia, Professore associato di Diritto del lavoro – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”)


Un recente intervento della Corte Costituzionale in materia di privilegio generale del­l’agente di commercio con rapporto di lavoro parasubordinato impone di tornare sul­l’annoso dibattito dei poteri del committente nei rapporti di lavoro coordinati e continuativi.

Parole chiave: collaborazioni organizzate dal committente – coordinamento – poteri del committente.

Coordination and heterodirection. Some indications of the Constitutional court

A recent judgment of the Constitutional Court in the matter of the general privilege of the parasubordinated agent, allows to return to the complicated topic on the costumer’s powers in the coordinated and continuous working relationships.

Keywords: collaborations organized by de costumer – coordination – custumer’s powers.

SOMMARIO:

1. Etero organizzazione e coordinamento come elementi costitutivi di due distinte fattispecie di lavoro parasubordinato - 2. Il potere di etero organizzazione della prestazione di lavoro - 3. Coordinamento e potere di indirizzo del committente - NOTE


1. Etero organizzazione e coordinamento come elementi costitutivi di due distinte fattispecie di lavoro parasubordinato

L’art. 2, d.lgs. n. 81/2015 disciplina le collaborazioni autonome continuative in cui l’attività consti in “prestazioni di lavoro esclusivamente personali” con “modalità di esecuzione […] organizzate dal committente”. L’art. 409 c.p.c. regola invece la diversa ipotesi in cui l’attività si concreti in una “prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale”, intendendosi con il sintagma “collaborazione coordinata” quella in cui le “modalità di coordinamento [sono] stabilite di comune accordo tra le parti, mentre l’organizzazione dell’attività lavorativa, nel rispetto delle modalità di coordinamento pattuite, resta in capo al collaboratore. Le due fattispecie sono caratterizzate da elementi tipici (ancorché di difficile esemplificazione in concreto), al ricorrere dei quali l’ordinamento attribuisce precisi effetti [1] (ancorché, nel caso dell’art. 409 c.p.c. non chiaramente esplicitati). Non è quindi corretta l’affermazione della nota pronuncia di legittimità [2] sui riders, per cui l’art. 2, d.lgs. n. 81/2015 codificherebbe una norma di disciplina e non di fattispecie [3]. E ciò perché, in assenza di fattispecie (quella della collaborazione autonoma etero organizzata) verrebbe a mancare “quel complesso di elementi necessari per la produzione di un effetto [4]” (l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato), il cui accertamento integra lo scopo del sillogismo giudiziale [5]. La distinzione tra etero organizzazione e coordinamento è questione interpretativa che ha generato una significativa produzione dottrinale anche in ragione della loro interferenza con gli elementi costitutivi del lavoro subordinato (in particolare l’art. 2, d.lgs. n. 81/2015) e del lavoro autonomo non coordinato (l’art. 409 c.p.c.); sicché la sola interpretazione plausibile di etero organizzazione e coordinamento è quella che riesca a salvaguardare la specificità di ciascuna fattispecie, senza sconfinare in quella immediatamente limitrofa [6]. In questo ultimo senso, diversamente da quanti tendono, a ricondurre le collaborazioni etero organizzate nell’ambito della nozione di subordinazione [7] (in [continua ..]


2. Il potere di etero organizzazione della prestazione di lavoro

L’etero organizzazione non può essere intesa in senso esclusivamente “oggettivo”, quale elemento limitato al solo dato estrinseco dell’inserimento continuativo della prestazione del collaboratore in un contesto organizzativo precostituito dal committente [18]. Ed infatti, ritenere che “le modalità di esecuzione delle prestazioni lavorative del collaboratore non sono scandite dalle direttive (puntuali o generali) del committente, ma indotte dall’organizzazione predisposta da quest’ultimo e dall’inserimento del collaboratore all’interno di essa [19]”, minimizza oltremodo il legame diretto tra committente e collaboratore in favore di una esclusiva relazione di entrambi con l’azienda. Con il rischio, peraltro, di attrarre qualunque collaborazione autonoma nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 2, d.lgs. n. 81/2015. L’organizzazione delle modalità di esecuzione, indica invece un potere di ingerenza del committente sulla prestazione del collaboratore che, per intensità e vincolatività, giustifica una tutela equivalente a quella del lavoratore subordinato, pur restando la qualificazione di lavoro autonomo. È così inevitabile – tenuto anche conto di quanto si dirà con riferimento alle collaborazioni coordinate di cui all’art. 409 c.p.c. – che i tratti salienti della etero organizzazione debbano essere tracciati, innanzitutto, per differenza (e, in qualche modo, per sottrazione) rispetto al potere direttivo [20]. Diversamente opinando, oltre a verificarsi un cortocircuito tra fattispecie, verrebbe meno ogni portata anti elusiva della norma in esame [21]. Se infatti tra i due concetti non vi fosse apprezzabile differenza, la previsione dell’art. 2, comma 1, cit. sarebbe inutile, in quanto il ricorso fraudolento alle collaborazioni sarebbe scongiurato dal solo art. 2094 c.c.; nel mentre, l’introduzione di una specifica disciplina del lavoro etero organizzato, serve proprio a tutelare quei rapporti di collaborazione continuativa che, trovandosi – per usare le parole della Cassazione – in una “terra di mezzo” tra lavoro autonomo e subordinato, sono estranei alla nozione tecnica di subordinazione. In questa prospettiva, può sostenersi che l’etero organizzazione consista, innanzitutto, nel potere del committente di intervenire sulla [continua ..]


3. Coordinamento e potere di indirizzo del committente

L’art. 409 c.p.c. sembra rimettere al collaboratore [26] ogni profilo di coordinamento non dedotto in accordo, in tal modo escludendo un potere di ingerenza del committente sul programma negoziale concordato (anche se attinente alle modalità “estrinseche” della prestazione). Sicché, ogni direttiva unilateralmente impartita, implicherebbe la riconduzione del rapporto di lavoro nell’ambito delle collaborazioni etero organizzate, con conseguente applicazione della relativa disciplina. Questa esigenza di coniare una fattispecie di lavoro parasubordinato “genuino”, da contrapporre a quello – considerato elusivo – delle collaborazioni etero organizzate e la conseguente scelta di dare al coordinamento una fisionomia necessariamente bilaterale [27], come noto, ha sollevato più questioni interpretative di quante non ne abbia risolte. In primo luogo si è dubitato della stessa configurabilità di un coordinamento pattizio che, mettendo capo ad un raccordo funzionale con le esigenze organizzative della committenza, implica una diversità di posizioni negoziali che mal si concilia con la detta natura pattizia; nel mentre, il permanere di un potere unilaterale in capo al collaboratore smentisce la stessa necessaria bilateralità del concetto [28]. Per altro verso, si è sottolineato il rischio di trasformare le collaborazioni parasubordinate in una “variante più autonoma del contratto d’opera classico [29]”, nel quale è infatti possibile per il committente intervenire sulle modalità di esecuzione del contratto con i propri poteri di istruzione, qui invece escluso dal necessario accordo. Potere di intervento che non si risolve in semplici dichiarazioni recettizie specificative degli accordi contrattuali [30], posto che, come avviene (ad esempio) nel contratto di agenzia, questo potere di specificazione può dare luogo alla formazione di obbligazioni ulteriori [31]. Mentre una soluzione che propendesse per la possibilità di restituire al committente alcuni poteri mediante successivi accordi, se in linea di principio non appare esclusa da alcuna espressa previsione di necessaria contestualità tra patto di coordinamento e inizio del rapporto di lavoro [32]; dall’altra, sarebbe quanto meno “molto rischiosa [33]”, per la possibilità di far [continua ..]


NOTE
Fascicolo 3 - 2022